Parole chiave
Massima

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1. Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Disposizioni del Trattato — Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali

(Artt. 4  CE e 56 CE)

2. Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione

(Artt. 49 CE e 56 CE)

Massima

1. Risulta dalla formulazione degli artt. 49 CE e 56 CE, nonché dalla loro collocazione in due diversi capi del titolo III del Trattato, che, pur essendo strettamente collegate, tali disposizioni sono destinate a disciplinare situazioni diverse e che hanno ciascuna un ambito di applicazione diverso. È vero che non può escludersi che, in taluni casi specifici, in cui una disposizione nazionale si riferisce contemporaneamente alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, essa sia idonea ad ostacolare simultaneamente l’esercizio di queste due libertà.

A tale proposito, non può essere sostenuto che, in tali condizioni, le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi si applicano in subordine rispetto a quelle che disciplinano la libera circolazione dei capitali.

Quando un provvedimento nazionale si riferisce contemporaneamente alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, occorre esaminare in quale misura il detto provvedimento pregiudichi l’esercizio di tali libertà fondamentali e se, nelle circostanze della causa principale, una di esse prevalga sull’altra. L’esame del provvedimento di cui trattasi va effettuato, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà fondamentali qualora risulti che, nel caso di specie, una delle due è affatto secondaria rispetto all’altra e può esserle ricollegata.

(v. punti 28, 30-31, 34)

2. Un regime nazionale in forza del quale uno Stato membro assoggetta ad autorizzazione preliminare l’esercizio dell’attività di concessione di crediti a titolo professionale, sul suo territorio, da parte di una società con sede in uno Stato terzo, e in forza del quale una tale autorizzazione dev’essere negata, in particolare, quando la detta società non ha la sua direzione generale o una succursale su tale territorio, avendo l’effetto di ostacolare l’accesso al mercato finanziario di uno Stato membro delle società aventi sede in Stati terzi, pregiudica in modo preponderante l’esercizio della libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 49 e seguenti.

Poiché gli effetti restrittivi di un siffatto regime sulla libera circolazione dei capitali sono soltanto una conseguenza ineluttabile della restrizione imposta nei riguardi delle prestazioni di servizi, non occorre esaminare la compatibilità di tale regime con gli artt. 56 CE e seguenti.

Una società con sede in uno Stato terzo non è legittimata a valersi degli artt. 49 CE e seguenti. Infatti, contrariamente al capo del Trattato relativo alla libera circolazione dei capitali, quello riguardante la libera prestazione dei servizi non comporta alcuna disposizione che estenda il beneficio delle sue disposizioni ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e residenti al di fuori dell’Unione europea, poiché l’obiettivo di quest’ultimo capo è di garantire la libera prestazione dei servizi a favore dei cittadini di Stati membri.

(v. punti 25, 49-50 e dispositivo)