Causa C-446/04

Test Claimants in the FII Group Litigation

contro

Commissioners of Inland Revenue

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena — Esenzione — Dividendi percepiti da società residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo — Credito d’imposta — Pagamento anticipato dell’imposta sulle società — Parità di trattamento — Domanda di restituzione o domanda di risarcimento»

Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 6 aprile 2006 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 dicembre 2006 

Massime della sentenza

1.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

(Artt. 43 CE e 56 CE)

2.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

(Artt. 43 CE e 56 CE)

3.     Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria

(Art. 56 CE)

4.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

(Artt. 43 CE e 56 CE)

5.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

(Artt. 43 CE e 56 CE)

6.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria

(Art. 43 CE)

7.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

(Artt. 43 CE e 56 CE)

8.     Libera circolazione dei capitali — Restrizioni dei movimenti dei capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi

(Artt. 56 CE e 57, n. 1, CE)

9.     Diritto comunitario — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro — Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli

10.   Diritto comunitario — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro — Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli

1.     Gli artt. 43 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, allorché adotta un sistema per prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione nel caso di dividendi versati a residenti da società residenti, deve concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a residenti da società non residenti.

(v. punto 72, dispositivo 1)

2.     Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano ad una legislazione di uno Stato membro che esoneri dall’imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente e nella quale la società residente detiene almeno il 10% dei diritti di voto, accordando nel contempo, in quest’ultimo caso, un credito d’imposta a titolo dell’imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato membro di residenza, purché l’aliquota d’imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all’aliquota d’imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d’imposta sia perlomeno pari all’importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell’imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

Il solo fatto che, in confronto ad un sistema di esenzione, un sistema di imputazione imponga ai contribuenti oneri amministrativi aggiuntivi, in quanto dev’essere provato l’ammontare dell’imposta effettivamente versato nello Stato di residenza della società distributrice, non può essere considerato una differenza di trattamento contraria alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, dal momento che gli oneri amministrativi particolari imposti alle società residenti che percepiscono dividendi di origine estera sono intrinseci al funzionamento di un sistema di credito d’imposta.

(v. punti 53, 60, 73, dispositivo 1)

3.     L’art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che esoneri dall’imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente nella quale essa detiene meno del 10% dei diritti di voto, senza accordare a quest’ultima un credito d’imposta a titolo dell’imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

Infatti, una siffatta differenza di trattamento costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto ha l’effetto di dissuadere le società residenti nello Stato membro interessato dall’investire i loro capitali in società stabilite in un altro Stato membro. Inoltre, essa produce altresì un effetto restrittivo per le società stabilite in altri Stati membri, in quanto costituisce nei loro confronti un ostacolo alla raccolta dei capitali nello Stato membro interessato.

A prescindere dal fatto che uno Stato membro dispone, in ogni caso, di diversi sistemi possibili al fine di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena degli utili distribuiti, eventuali difficoltà di determinazione dell’imposta effettivamente versata in un altro Stato membro non possono giustificare un ostacolo alla libera circolazione dei capitali come quello derivante dalla detta normativa.

(v. punti 64-65, 70, 74, dispositivo 1)

4.     Gli artt. 43 CE e 56 CE ostano a una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente di detrarre dall’ammontare da essa dovuto quale anticipazione dell’imposta sulle società l’ammontare di tale imposta pagato anticipatamente dalla seconda società laddove, nel caso di una società residente che percepisce dividendi da una società non residente, una tale detrazione non sia consentita relativamente all’imposta sugli utili distribuiti versata da quest’ultima società nel suo Stato di residenza.

Tale metodo conduce, in pratica, a trattare in modo meno favorevole una società che percepisce dividendi di origine estera rispetto ad una società che percepisce dividendi di origine nazionale. All’atto di un’ulteriore distribuzione di dividendi, la prima è assoggettata all’obbligo di versare integralmente l’anticipo dell’imposta sulle società, mentre la seconda lo deve versare soltanto limitatamente all’importo distribuito ai propri azionisti che superi quello di cui essa stessa ha beneficiato.

Orbene, il fatto di non dover pagare l’imposta sulle società anticipatamente costituisce un vantaggio in termini di liquidità, dal momento che la società interessata può conservare gli importi che essa altrimenti avrebbe dovuto versare come anticipo d’imposta sino al momento in cui l’imposta sulle società divenga esigibile.

Una disparità di trattamento siffatta non può essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema tributario vigente nello Stato membro interessato in ragione di un nesso diretto esistente tra l’agevolazione fiscale concessa, vale a dire il credito d’imposta accordato ad una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente, e il debito fiscale che lo compensa, vale a dire l’anticipo dell’imposta sulle società versato da quest’ultima in occasione di tale distribuzione. Infatti, la necessità di un siffatto nesso diretto dovrebbe condurre precisamente a concedere la stessa agevolazione fiscale alle società che percepiscono dividendi da società non residenti, dal momento che queste ultime devono altresì pagare, nello Stato in cui hanno sede, l’imposta sulle società gravante sugli utili distribuiti.

(v. punti 84, 86, 93, 112, dispositivo 2)

5.     Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano a una normativa di uno Stato membro, la quale preveda che ogni sgravio di cui una società residente che ha percepito dividendi di origine estera, benefici in relazione all’imposta versata all’estero riduca l’ammontare dell’imposta sulle società con cui essa possa compensare l’imposta sulle società pagata anticipatamente, all’atto di una successiva distribuzione di dividendi ai propri azionisti.

Infatti, il fatto che una società che percepisce dividendi di origine estera, la quale beneficia di uno sgravio in relazione all’imposta estera, veda ridotto l’ammontare di imposta sulle società con il quale può essere compensato l’anticipo dell’imposta sulle società in eccedenza condurrebbe ad una discriminazione tra una siffatta società e una società che percepisce dividendi di origine nazionale soltanto qualora questa prima società non disponesse, in realtà, degli stessi mezzi di questa seconda società per compensare l’anticipo dell’imposta sulle società in eccedenza con l’importo dovuto come imposta sulle società.

(v. punti 120, 125, 138, dispositivo 3)

6.     L’art. 43 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente di trasferire a controllate residenti l’ammontare dell’imposta sulle società, pagato anticipatamente, che non possa essere compensato con l’imposta sulle società dovuta da questa prima società a titolo dello specifico esercizio contabile o di esercizi contabili anteriori o successivi, affinché tali controllate possano compensarlo con l’imposta sulle società da esse dovuta, ma che non consenta a una società residente di trasferire un siffatto ammontare a controllate non residenti, nel caso in cui queste ultime siano assoggettate in questo Stato membro all’imposta sugli utili da esse ivi realizzati.

(v. punto 139, dispositivo 3)

7.     Gli artt. 43 CE e 56 CE sono incompatibili con la normativa di uno Stato membro che esoneri dal pagamento anticipato dell’imposta sulle società le società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine nazionale da esse percepiti, laddove essa concede alle società residenti, che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti, la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l’imposta sulle società pagata anticipatamente, ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall’altro, non prevede un credito d’imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale.

Infatti, se è pur vero che uno Stato membro deve disporre di un certo periodo di tempo per poter tener conto, nella determinazione dell’ammontare infine dovuto a titolo di imposta sulle società, di tutte le imposte che hanno già colpito gli utili distribuiti, ciò non può giustificare una normativa che non permetta in alcun modo ad una società residente, beneficiaria di una distribuzione di dividendi di origine estera, di detrarre dall’importo dovuto a titolo di pagamento anticipato dell’imposta sulle società l’imposta che colpisce gli utili distribuiti all’estero, mentre, per dividendi di origine nazionale, il detto importo è d’ufficio detratto dall’imposta pagata, anche se anticipatamente, dalla società distributrice residente.

Quanto alla circostanza che la detta normativa non prevede un credito d’imposta per gli azionisti delle società residenti che distribuiscano dividendi provenienti da dividendi di origine estera, il rischio di doppia imposizione sussiste non soltanto nel caso di dividendi provenienti da una società residente assoggettata all’obbligo di versare anticipatamente l’imposta sulle società gravante sulle sue distribuzioni di dividendi, ma altresì nel caso di dividendi versati da una società non residente, i cui utili siano altresì assoggettati, nel suo Stato di residenza, all’imposta sulle società, secondo le aliquote e le disposizioni ivi applicabili.

(v. punti 156, 158-159, 172-173, dispositivo 4)

8.     L’art. 57, n. 1, CE dev’essere interpretato nel senso che, qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato una normativa che contenga restrizioni per i movimenti di capitale diretti a paesi terzi o in provenienza da essi, vietate dall’art. 56 CE, e, dopo tale data, adotti provvedimenti che costituiscano anch’essi una restrizione per i detti movimenti e siano sostanzialmente identici alla normativa precedente, o si limitino a ridurre o a sopprimere un ostacolo all’esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie figurante nella normativa precedente, l’art. 56 CE non osta all’applicazione ai paesi terzi di questi ultimi provvedimenti quando essi si applichino a movimenti di capitali riguardanti investimenti diretti, compresi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di titoli sul mercato dei capitali. Al riguardo non possono essere considerate investimenti diretti le partecipazioni in una società che non siano acquisite al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l’azionista e tale società e non consentano all’azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di questa società.

(v. punto 196, dispositivo 5)

9.     In mancanza di normativa comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali volti a garantire la salvaguardia dei diritti conferiti alle persone dall’ordinamento comunitario, compresa la qualificazione delle azioni promosse dalle persone lese dinanzi ai giudici nazionali. Questi ultimi devono garantire che le persone dispongano di uno strumento di ricorso effettivo, che consenta loro di ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente riscossa e degli importi, pagati a tale Stato membro o trattenuti da quest’ultimo, che siano in relazione diretta con tale imposta.

Con riferimento ad altri danni che una persona possa aver subito a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile a uno Stato membro, quest’ultimo è tenuto a risarcire i danni causati alle persone alle condizioni enunciate nella giurisprudenza della Corte, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti alle persone, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi, senza che ciò escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità dello Stato possa essere invocata a condizioni meno restrittive.

Fatto salvo il diritto al risarcimento, che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario, qualora siano soddisfatte le dette condizioni enunciate nella giurisprudenza, lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato applicando le norme del diritto nazionale relative alla responsabilità, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano azioni analoghe di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.

(v. punti 209, 219-220, dispositivo 6)

10.   Per determinare se sussista una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, suscettibile di far sorgere una responsabilità in capo a uno Stato membro per danni causati alle persone, si devono considerare tutti gli elementi che contraddistinguono la situazione sottoposta al giudice nazionale. Fra tali elementi compaiono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario.

In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente qualificata quando si è protratta nonostante la pronuncia di una sentenza che abbia accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegalità del comportamento in questione.

In un settore quale quello delle imposte dirette, il giudice nazionale deve valutare gli elementi citati, in particolare il grado di chiarezza e di precisione delle disposizioni violate nonché il carattere scusabile o inescusabile di eventuali errori di diritto, in considerazione del fatto che le conseguenze derivanti dalle libertà di circolazione garantite dal Trattato vengono rivelate soltanto progressivamente, in particolare, attraverso i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte.

(v. punti 204, 213-215, 217)




SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 dicembre 2006 (*)

«Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Direttiva 90/435/CEE – Imposta sulle società – Distribuzione di dividendi – Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena – Esenzione – Dividendi percepiti da società residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo – Credito d’imposta – Pagamento anticipato dell’imposta sulle società – Parità di trattamento – Domanda di restituzione o domanda di risarcimento»

Nel procedimento C‑446/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 13 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2004, nella causa tra

Test Claimants in the FII Group Litigation

e

Commissioners of Inland Revenue,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (relatore), P. Kūris ed E. Juhász, presidenti di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 novembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per Test Claimants in the FII Group Litigation, dal sig. G. Aaronson, QC, nonché dai sigg. P. Farmer e D. Cavender, barristers, mandatari dei sigg. S. Whitehead e M. Anderson, solicitors;

–       per il governo del Regno Unito, inizialmente dalla sig.ra E. O’Neill, successivamente dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dal sig. G. Barling, QC, nonché dal sig. D. Ewart e dalla sig.ra S. Stevens, barristers;

–       per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra G. Clohessy, BL, e dal sig. A. Collins, SC;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE e 56 CE, nonché degli artt. 4, n. 1, e 6 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra alcune società residenti nel Regno Unito e i Commissioners of Inland Revenue (amministrazione fiscale del Regno Unito) riguardante il trattamento fiscale di dividendi percepiti da società non residenti in questo Stato membro.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3       L’art. 4, n. 1, della direttiva 90/435, nella sua versione iniziale, prevede:

«Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:

–       si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;

–       o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente».

4       Ai sensi dell’art. 6 di tale direttiva, lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

5       L’art. 7 della direttiva 90/435 stabilisce quanto segue:

«1.      L’espressione “ritenuta alla fonte” utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.

2.      La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi».

 La normativa nazionale

6       In forza della legislazione fiscale in vigore nel Regno Unito, gli utili realizzati nel corso di un esercizio contabile dalle società residenti in tale Stato membro, nonché dalle società che non vi risiedono ma che vi esercitano un’attività commerciale attraverso una succursale o un’agenzia, sono assoggettati all’imposta sulle società nel detto Stato.

7       Dal 1973 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applica un sistema di imposizione detto d’«imputazione parziale», secondo il quale, al fine di evitare la doppia imposizione, qualora una società residente distribuisca utili, una parte dell’imposta sulle società pagata da tale società è imputata ai suoi azionisti. Fino al 6 aprile 1999 questo sistema si basava, da un lato, sul pagamento anticipato dell’imposta sulle società da parte della società distributrice e, dall’altro, su un credito d’imposta concesso agli azionisti beneficiari di una distribuzione di dividendi, accompagnato, relativamente alle società beneficiarie residenti nel Regno Unito, da un’esenzione dall’imposta sulle società dei dividendi percepiti da una società altresì residente in questo Stato membro.

 Il pagamento anticipato dell’imposta sulle società

8       Ai sensi dell’art. 14 della legge del 1988 relativa alle imposte sul reddito e sulle società (Income and Corporation Taxes Act 1988; in prosieguo: l’«ICTA»), nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, una società residente nel Regno Unito che distribuisce dividendi ai suoi azionisti deve provvedere al pagamento anticipato dell’imposta sulle società («advance corporation tax»; in prosieguo: l’«ACT»), calcolata sull’importo o sul valore della distribuzione effettuata.

9       Una società ha il diritto di imputare l’ACT versata a titolo di una distribuzione realizzata nel corso di un dato esercizio contabile sull’importo di cui è debitrice a titolo dell’imposta sulle società («mainstream corporation tax»), per tale esercizio, entro un certo limite. Se il debito fiscale di una società a titolo dell’imposta sulle società è insufficiente a permettere l’imputazione integrale dell’ACT, l’eccedenza di ACT può essere trasferita su un esercizio precedente o successivo o alle controllate di tale società che possono imputarla sull’importo di cui loro stesse sono debitrici a titolo dell’imposta sulle società. Le controllate a cui l’ACT eccedentaria può essere trasferita possono essere soltanto controllate residenti nel Regno Unito.

10     Un gruppo di società del Regno Unito può anche optare per il regime dell’imposizione di gruppo, che permette alle società appartenenti a tale gruppo di rinviare il pagamento dell’ACT fino a che la società capogruppo proceda ad una distribuzione di dividendi. Tale regime, che è oggetto della sentenza 8 marzo 2001, cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a. (Racc. pag. I‑1727), non è in discussione nella presente causa.

 La situazione degli azionisti residenti che percepiscono dividendi da società residenti

11     In applicazione dell’art. 208 dell’ICTA, qualora una società residente nel Regno Unito percepisca dividendi da una società anch’essa residente nel detto Stato membro, tale società non è assoggettata all’imposta sulle società per i detti dividendi.

12     Inoltre, in forza dell’art. 231, n. 1, dell’ICTA, ogni distribuzione di dividendi assoggettata all’ACT da parte di una società residente ad un’altra società residente dà luogo, a vantaggio di quest’ultima società, ad un credito d’imposta corrispondente alla frazione dell’importo dell’ACT versato dalla prima società. Ai sensi dell’art. 238, n. 1, dell’ICTA, in capo alla società beneficiaria il dividendo percepito e il credito d’imposta costituiscono complessivamente il «reddito di investimento esonerato» («franked investment income» o «FII»).

13     Una società residente nel Regno Unito che abbia ricevuto da un’altra società residente dividendi la cui distribuzione abbia dato diritto al credito d’imposta può riprendere l’importo dell’ACT versato da quest’altra società e dedurlo dall’importo dell’ACT che essa stessa deve versare quando procede ad una distribuzione di dividendi ai propri azionisti, in modo da versare soltanto l’ACT in eccedenza.

14     In confomità al prospetto F dell’l’ICTA, una persona fisica residente nel Regno Unito è assoggettata all’imposta sul reddito per i dividendi percepiti da una società residente in questo Stato membro. Essa ha tuttavia diritto ad un credito d’imposta corrispondente alla frazione dell’importo dell’ACT versato da questa società. Tale credito d’imposta può essere dedotto dall’importo dovuto da questa persona a titolo dell’imposta sul reddito relativo al dividendo o può essere versato in contanti se il credito supera l’importo dell’imposizione di tale persona.

 La situazione degli azionisti residenti che percepiscono dividendi da società non residenti

15     Quando una società residente nel Regno Unito percepisce dividendi da una società residente al di fuori del Regno Unito, essa è assoggettata all’imposta sulle società su tali dividendi.

16     In tal caso la società beneficiaria dei detti dividendi non ha diritto ad un credito d’imposta e i dividendi percepiti non sono qualificati quali redditi d’investimento esonerato. Tuttavia, ai sensi degli artt. 788 e 790 dell’ICTA, essa beneficia di uno sgravio in relazione all’imposta versata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza, concesso sia in base alla normativa in vigore nel Regno Unito, sia in base ad una convenzione contro la doppia imposizione (in prosieguo: la «CDI») conclusa da quest’ultimo con quest’altro Stato.

17     Così la normativa nazionale permette di portare in detrazione dall’importo sulle società dovuto dalla società residente beneficiaria dei dividendi le ritenute alla fonte operate su tali dividendi distribuiti da una società non residente. Se tale società residente beneficiaria controlla direttamente o indirettamente, o è una filiale di una società che controlla, direttamente o indirettamente, il 10% o più dei diritti di voto della società distributrice, lo sgravio si estende alla sottostante imposta sulle società corrisposta all’estero sugli utili in base ai quali i dividendi sono stati distribuiti. Tale imposta corrisposta all’estero può essere portata in detrazione soltanto a concorrenza dell’importo dovuto al Regno Unito a titolo di imposta sulle società sul reddito interessato.

18     Analoghe disposizioni si applicano per effetto delle CDI concluse dal Regno Unito.

19     Qualora una società residente proceda essa stessa ad una distribuzione di dividendi ai propri azionisti, essa è assoggettata all’ACT.

20     Con riferimento alla possibilità di imputare l’ACT versata a titolo di una tale distribuzione all’importo dovuto dalla detta società residente a titolo di imposta sulle società, il fatto che una tale società residente percepisca dividendi da una società non residente può condurre ad un’ACT eccedentaria per due ragioni.

21     Da un lato, come è stato rilevato al punto 16 della presente sentenza, la distribuzione di dividendi da parte di una società non residente non comporta il sorgere di un credito d’imposta che possa essere dedotto dall’importo dell’ACT che la società residente deve versare in occasione della distribuzione dei dividendi ai propri azionisti.

22     D’altro lato, quando una società residente beneficia di uno sgravio per l’imposta versata all’estero da tale società non residente, la detrazione della detta imposta dall’importo dovuto a titolo di imposta sulle società riduce, in capo alla società residente, l’importo deducibile dall’ACT.

 Il regime FID

23     A partire dal 1° luglio 1994, una società residente che percepisce dividendi da una società non residente può decidere, in occasione della distribuzione di un dividendo ai propri azionisti, che quest’ultimo sia qualificato quale «dividendo da reddito estero» («foreign income dividend»; in prosieguo: «FID»), sul quale l’ACT è dovuta, ma che consente a questa società, qualora il FID raggiunga il livello dei dividendi di origine estera percepiti, di chiedere un rimborso per l’ACT versata in eccedenza.

24     Mentre l’ACT dev’essere versata entro quattordici giorni dopo il trimestre nel corso del quale il dividendo è stato versato, l’ACT in eccedenza diviene rimborsabile nel momento in cui nei confronti della società residente diviene esigibile l’imposta sulle società, vale a dire nove mesi dopo la chiusura dell’esercizio contabile.

25     Quando un dividendo qualificato come FID è versato ad un azionista persona fisica, quest’ultimo non ha più diritto a un credito d’imposta, ma è considerato, nell’ambito dell’imposta sul reddito, quale percettore di un reddito soggetto ad imposta all’aliquota più bassa. Nemmeno possono far valere un credito d’imposta gli azionisti esenti da imposta, quali i fondi pensionistici con sede nel Regno Unito.

26     Il sistema dell’ACT, compreso il sistema del FID (in prosieguo: il «regime FID»), è stato soppresso per le distribuzioni di dividendi effettuate a partire dal 6 aprile 1999.

 La causa principale e le questioni pregiudiziali

27     La causa principale si riferisce ad una causa del tipo «group litigation», relativa al reddito d’investimento esonerato («Franked Investment Income Group Litigation»), introdotta da diversi ricorsi presentati dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, da società residenti nel Regno Unito e con partecipazioni in società residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

28     Le cause scelte dal giudice del rinvio come cause «pilota» ai fini del presente rinvio pregiudiziale riguardano domande presentate da società residenti nel Regno Unito e appartenenti al gruppo British American Tobacco (BAT; in prosieguo: le «ricorrenti nella causa principale»). A capo del gruppo si trovava una società controllante che deteneva, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale di altre società, che a loro volta detenevano il 100% del capitale di società stabilite in diversi Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo nonché in paesi terzi.

29     Tali cause riguardano, in primo luogo, dividendi versati da tali società non residenti a favore delle ricorrenti nella causa principale a decorrere dall’esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 1973 e, secondo la decisione di rinvio, almeno sino alla data di quest’ultima; in secondo luogo, dividendi versati dalla società controllante del gruppo BAT ai suoi azionisti a partire dal medesimo esercizio finanziario sino al 31 marzo 1999; in terzo luogo, versamenti di ACT effettuati dalle ricorrenti nella causa principale a decorrere dal detto esercizio sino al 14 aprile 1999 e, in quarto luogo, dividendi qualificati come FID versati tra il 30 settembre 1994 il 30 settembre 1997.

30     Le ricorrenti nella causa principale chiedono la restituzione e/o la compensazione delle perdite conseguenti all’applicazione nei loro confronti della normativa in vigore nel Regno Unito per quanto riguarda, in particolare:

–       l’imposta sulle società pagata sui dividendi di origine estera percepiti e gli sgravi e i crediti di imposta applicati sulle imposizioni che, in assenza di una siffatta imposta, avrebbero potuto essere utilizzati o trasferiti per essere dedotti da altre imposizioni;

–       l’ACT versata sulle somme distribuite a loro azionisti a partire da dividendi di origine estera, qualora rimanesse un’eccedenza;

–       in quest’ultimo caso, il mancato godimento delle somme interessate tra la data di versamento dell’ACT e il momento in cui l’ACT è stata detratta dall’imposta sulle società, e,

–       con riferimento a distribuzioni di dividendi qualificati come FID, il mancato godimento delle somme versate a titolo di ACT tra la data del versamento dell’ACT e il momento del suo rimborso nonché gli importi aggiuntivi che le ricorrenti nella causa principale avrebbero dovuto versare ai loro azionisti per compensare l’assenza di un loro credito d’imposta.

31     Pertanto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti che esonerano dall’imposta sulle società i dividendi che una società con sede in tale Stato membro (la “società residente”) abbia percepito da altre società residenti e che assoggettano i dividendi che la società residente abbia percepito da società con sede in altri Stati membri (“società non residenti”) ad un’imposta sulle società (una volta concessa l’esenzione dalla doppia imposizione per qualsiasi ritenuta alla fonte dovuta con riferimento al dividendo e, a determinate condizioni, per l’imposta sottostante pagata dalle società non residenti sui loro utili nel rispettivo paese di residenza).

2)      Qualora uno Stato membro disponga di un sistema che, in talune circostanze, impone l’anticipo dell’imposta sulle società (…) sul pagamento di dividendi da parte di una società residente ai propri azionisti e accorda un credito d’imposta ad azionisti residenti nel suddetto Stato membro con riguardo ai dividendi medesimi, se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE o con gli artt. 4, n. 1, o 6 della direttiva [90/435] il fatto che il detto Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti per effetto dei quali la società residente provvede al pagamento dei dividendi ai propri azionisti senza essere tenuta a versare l’ACT nei limiti in cui abbia percepito dividendi da società residenti nello Stato membro stesso (indipendentemente dal fatto se questo avvenga in modo diretto o indiretto per il tramite di altre società residenti nel suddetto Stato membro), mentre i provvedimenti in questione non prevedono che la società residente provveda al pagamento dei dividendi ai propri azionisti senza essere tenuta a versare l’ACT nei limiti in cui abbia percepito dividendi da società non residenti.

3)      Se sia incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario, menzionate supra nell’ambito della seconda questione, il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti ai sensi dei quali il debito di imposta a titolo di ACT sia compensato con il debito d’imposta della società distributrice dei dividendi, e con quello di altre consociate residenti nel suddetto Stato membro, a titolo di imposta sulle società nello Stato membro in questione a fronte dei loro utili:

a)      ma che non stabiliscono nessuna forma di compensazione dell’importo da corrispondere a titolo di ACT né nessun altro sgravio equivalente (quale il rimborso dell’ACT) con riguardo agli utili realizzati, a prescindere dal fatto se questo si verifichi in tale Stato o in altri Stati membri, dalle società nel gruppo non residenti in tale Stato membro, e/o

b)      che stabiliscono che ogni sgravio per doppia imposizione di cui benefici una società residente in tale Stato membro riduce l’imposta a debito a titolo di imposta sulle società con la quale possa essere compensata l’ACT.

4)      Qualora lo Stato membro abbia adottato provvedimenti che, in determinate circostanze, prevedono che le società residenti, se effettuano una scelta in tal senso, possano recuperare l’ACT versata sulle distribuzioni di dividendi ai loro azionisti nei limiti in cui tali distribuzioni siano state effettuate da società non residenti (incluse a tale scopo società residenti in paesi terzi) a favore di società residenti, se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE o con gli artt. 4, n. 1, [della direttiva 90/435] o 6 di [tale] direttiva il fatto che i detti provvedimenti:

a)      obblighino le società residenti a versare l’ACT e successivamente a presentare relativa istanza di rimborso, e

b)      non prevedano la concessione, a favore degli azionisti di società residenti, di un credito d’imposta che avrebbero percepito per i dividendi provenienti da una società residente, la quale a sua volta non avrebbe percepito dividendi da società non residenti.

5)      Qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato i provvedimenti indicati nella prima e nella seconda questione, e successivamente abbia emanato le ulteriori misure delineate nella quarta questione, e qualora queste ultime costituiscano una restrizione vietata dall’art. 56 CE, se tale restrizione debba essere considerata come una nuova restrizione non ancora esistente alla data del 31 dicembre 1993.

6)      Nell’eventualità in cui uno dei provvedimenti indicati nelle questioni sub 1)‑5) risulti in contrasto con una delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, qualora la società residente o altre società facenti parte del medesimo gruppo propongano le seguenti domande in connessione con gli inadempimenti di cui trattasi:

a)      una domanda di ripetizione dell’imposta sulle società illegittimamente riscossa nelle circostanze cui si riferisce la prima questione;

b)      una domanda di ripristino (o di risarcimento per le perdite subite) degli sgravi dall’imposta sulle società illegittimamente riscossa nelle circostanze di cui alla prima questione;

c)      una domanda di ripetizione (o di risarcimento) dell’ACT che non abbia potuto essere dedotta in compensazione con l’imposta sulle società – o che sarebbe stata in altro modo soggetta a sgravio – e che non sarebbe stata versata (o sarebbe stata soggetta a sgravio) se non si fosse verificata la violazione del diritto comunitario;

d)      una domanda di risarcimento per il mancato godimento di liquidità, qualora l’ACT sia stata portata in compensazione con l’imposta sulle società, tra la data del pagamento dell’ACT e tale compensazione;

e)      una domanda di ripetizione dell’imposta sulle società versata dalla società o da un’altra società del gruppo, qualora per una di tali società sia sorto un debito a titolo di imposta sulle società a seguito della rinuncia ad altri sgravi al fine di consentire che il proprio debito di imposta ACT venisse portato in compensazione con il proprio debito a titolo di imposta sulle società (ove i limiti imposti alla compensazione dell’ACT abbiano dato luogo a un debito residuale a titolo di imposta sulle società);

f)      una domanda di risarcimento per il mancato godimento di liquidità dovuto al fatto che l’imposta sulle società sia stata pagata prima della data prevista per tale adempimento o per la successiva perdita di sgravi nelle circostanze descritte supra, sub e);

g)      una domanda, proposta dalla società residente, di pagamento (o di risarcimento) del surplus di ACT che la società abbia ceduto a un’altra consociata e che non abbia potuto dar luogo a sgravi nel momento in cui tale consociata sia stata ceduta, scissa o posta in liquidazione;

h)      qualora l’ACT sia stata versata, ma abbia successivamente costituito oggetto di ripetizione ai sensi delle disposizioni descritte nell’ambito della quarta questione, una domanda di risarcimento per il mancato godimento di liquidità relativo al periodo compreso tra la data del pagamento dell’ACT e la data in cui ne sia stata chiesta la ripetizione;

i)      una domanda di risarcimento, qualora la società residente abbia scelto di chiedere il rimborso dell’ACT ai sensi delle disposizioni descritte in seno alla quarta questione e risarcito i suoi azionisti a fronte dell’impossibilità di ottenere un credito d’imposta maggiorando l’importo del dividendo,

se debba ritenersi che ciascuna delle domande sopra indicate costituisca:

–       una domanda di ripetizione di somme indebitamente riscosse che sia conseguente e complementare alla violazione delle suesposte disposizioni del diritto comunitario, ovvero

–       una domanda di risarcimento dei danni, ragion per cui debbano sussistere le condizioni indicate nella sentenza [5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. Pag. I‑1029], in materia di risarcimento, ovvero

–       una domanda diretta a ottenere un importo equivalente al beneficio indebitamente negato.

7)      Nel caso in cui la risposta a uno dei sub‑quesiti in cui si articola la sesta questione sia nel senso che la domanda costituisce una domanda diretta a ottenere un importo equivalente al beneficio indebitamente negato:

a)      se tale domanda sia conseguente o complementare al diritto conferito dalle suesposte disposizioni di diritto comunitario, o

b)      se debbano essere soddisfatte le condizioni per il risarcimento sancite nella sentenza [Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit.], o

c)      se debbano ricorrere altri requisiti.

8)      Se ai fini della soluzione della sesta o della settima questione rilevi il fatto che, ai sensi della normativa nazionale, le istanze menzionate nella sesta questione siano azionate a titolo di ripetizione o siano proposte, o debbano esserlo, a titolo di risarcimento dei danni.

9)      Quale orientamento, se del caso, la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire, nella fattispecie, in merito alle circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione al momento di valutare se sussista una violazione sufficientemente qualificata nell’accezione data dalla sentenza [Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit.], e in particolare se, tenendo conto dello stato della giurisprudenza della Corte di giustizia sull’interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti, la violazione fosse giustificabile o se, in un caso specifico, vi sia un nesso causale sufficiente per costituire un “nesso causale diretto” nell’accezione della suddetta sentenza».

32     Il giudice del rinvio osserva che dall’art. 57, n. 1, CE risulta che, nei rapporti con paesi terzi, una restrizione alla libera circolazione dei capitali esistente alla data del 31 dicembre 1993 non può essere considerata contraria all’art. 56 CE. Esso considera che, poiché le prime tre questioni riguardano disposizioni anteriori a tale data, la loro portata si limita alle situazioni interne alla Comunità europea. Poiché le questioni quarta e quinta si riferiscono a disposizioni successive a tale data, esse riguarderebbero, con riferimento all’applicazione dell’art. 56 CE, sia le situazioni interne alla Comunità che quelle che presentano un nesso con paesi terzi.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

33     Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 43 CE e 56 CE ostino ad una normativa di uno Stato membro che esonera dall’imposta sulle società i dividendi percepiti da una società residente da parte di una società altresì residente in tale Stato (in prosieguo: i «dividendi di origine nazionale»), mentre essa assoggetta a tale imposta i dividendi percepiti da una società residente da parte di una società non residente in questo stesso Stato (in prosieguo: i «dividendi di origine estera»), accordando, in quest’ultimo caso, un’esenzione dall’imposta per qualsiasi ritenuta alla fonte operata nello Stato di residenza della società distributrice nonché, qualora la società residente beneficiaria dei dividendi detenga, direttamente o indirettamente, il 10% o più dei diritti di voto della società distributrice, uno sgravio per l’imposta sulle società pagata dalla società distributrice sugli utili sottostanti ai dividendi distribuiti.

34     Secondo le ricorrenti nella causa principale, una siffatta normativa nazionale sarebbe contraria agli artt. 43 CE e 56 CE dal momento che, da un lato, essa può dissuadere le società residenti dal costituire filiali o dall’investire nel capitale di società in altri Stati membri e, dall’altro, non può essere giustificata né da una differenza tra la situazione di dividendi di origine estera e quella di dividendi di origine nazionale, né dall’obiettivo di garantire la coerenza del sistema fiscale nazionale.

35     In via preliminare è opportuno ricordare che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 6 giugno 2000, causa C‑35/98, Verkooijen, Racc. pag. I‑4071, punto 32; Metallgesellschaft e a., cit., punto 37, e 23 febbraio 2006, causa C‑471/04, Keller Holding, Racc. pag. I‑2107, punto 28).

36     Al riguardo si deve rilevare che una normativa nazionale che assoggetti la riscossione di dividendi da parte di una società residente ad un’imposta, in relazione alla quale non soltanto la base imponibile, ma altresì la possibilità di dedurre da tale imposta quella pagata nello Stato di residenza della società distributrice dipendono dall’origine, nazionale o meno, dei dividendi nonché dall’entità della partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nella società distributrice, rientra nell’ambito di applicazione sia dell’art. 43 CE relativo alla libertà di stabilimento sia dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.

37     Dalla decisione di rinvio risulta che le cause individuate come cause «pilota» nell’ambito della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio si riferiscono a società residenti del Regno Unito che hanno percepito dividendi da società non residenti che esse controllano al 100%. Poiché si tratta di una partecipazione che conferisce alla controllante una sicura influenza sulle decisioni della società e che le permette di indirizzarne le attività, trovano applicazione le disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento (sentenze 13 aprile 2000, causa C‑251/98, Baars, Racc. pag. I‑2787, punti 21 e 22; 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e Y, Racc. pag. I‑10829, punti 37 e 66‑68, nonché 12 settembre 2006, causa C‑196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I‑7995, punto 31).

38     Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, il tipo di partecipazione di altre società parti della detta controversia non è stato avocato dinanzi alla Corte. Non si può dunque escludere che tale controversia verta altresì sull’impatto della normativa nazionale controversa nella causa principale sulla situazione di società residenti che abbiano percepito dividendi in base ad una partecipazione che non conferisce loro una sicura influenza sulle decisioni della società distributrice e che non consente loro di indirizzarne le attività. Pertanto tale normativa dev’essere altresì esaminata alla luce delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali.

 Sulla libertà di stabilimento

39     Con riferimento, in primo luogo, alla situazione delle ricorrenti nella causa principale, si deve ricordare che la libertà di stabilimento, che l’art. 43 CE attribuisce ai cittadini della Comunità e che implica per essi l’accesso alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini, comprende, ai sensi dell’art. 48 CE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C‑307/97, Saint‑Gobain ZN, Racc. pag. I‑6161, punto 35; 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I‑10837, punto 30, nonché Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 41).

40     Per le società è importante rilevare che la loro sede ai sensi dell’art. 48 CE serve a determinare, al pari della cittadinanza per le persone fisiche, il loro collegamento con l’ordinamento giuridico di uno Stato. Ammettere che lo Stato membro di stabilimento possa liberamente riservare un trattamento diverso per il solo fatto che la sede di una società si trova in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto l’art. 43 CE (v., in tal senso, sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 18; 13 luglio 1993, causa C‑330/91, Commerzbank, Racc. pag. I‑4017, punto 13; Metallgesellschaft e a., cit., punto 42, e Marks & Spencer, cit., punto 37). La libertà di stabilimento è volta pertanto a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro di accoglienza, vietando ogni discriminazione fondata sul luogo della sede delle società (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Francia, punto 14, e Saint‑Gobain ZN, punto 35).

41     Nella causa principale si deve constatare che la normativa nazionale controversa prevede, per una società residente che percepisce dividendi da un’altra società della quale detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto, un trattamento fiscale distinto a seconda che i dividendi percepiti provengano da una società altresì residente nel Regno Unito o da una società residente in un altro Stato membro. Infatti, nel primo caso, i dividendi percepiti sono esenti dall’imposta sulle società mentre, nel secondo caso, essi sono assoggettati alla detta imposta, ma conferiscono il diritto ad una detrazione per ogni ritenuta alla fonte operata in sede di distribuzione dei dividendi nello Stato di residenza della società distributrice, nonché per l’imposta sulle società pagata da quest’ultima sugli utili sottostanti.

42     Secondo le ricorrenti nella causa principale, il fatto che la normativa vigente nel Regno Unito applichi ad una società residente beneficiaria di una distribuzione di dividendi un regime di esenzione qualora si tratti di dividendi di origine nazionale e un regime di imputazione in caso di dividendi di origine estera porterebbe a sottoporre i secondi ad un trattamento fiscale meno favorevole rispetto ai primi.

43     Si deve rilevare, anzitutto, che uno Stato membro che intenda prevenire o attenuare l’imposizione a catena degli utili distribuiti dispone di diversi sistemi. Tali sistemi non conducono necessariamente allo stesso risultato per l’azionista che beneficia dei dividendi. Così, in un sistema di esenzione, l’azionista beneficiario non paga, in linea di principio, un’imposta in relazione ai dividendi percepiti, e ciò indipendentemente dall’aliquota dell’imposta cui sono assoggettati, in capo alla società distributrice, gli utili sottostanti e dell’importo che quest’ultima ha concretamente versato a titolo di tale imposta. Diversamente, in un sistema di imputazione quale quello controverso nella causa principale, l’azionista può dedurre dall’imposta dovuta sui dividendi percepiti soltanto l’importo dell’imposta che la società distributrice ha dovuto effettivamente versare per gli utili sottostanti, importo detraibile soltanto nei limiti dell’imposta dovuta da tale azionista.

44     Con riferimento a dividendi distribuiti ad una società controllante residente in uno Stato membro da parte di una società residente in un altro Stato membro, nel capitale della quale tale società controllante detiene una partecipazione minima del 25%, l’art. 4, n. 1, della direttiva 90/435 lascia espressamente agli Stati membri la scelta tra il sistema di esenzione e il sistema di imputazione. È infatti previsto che, quando una siffatta società controllante riceve dalla sua controllata utili distribuiti in occasione diversa dalla sua liquidazione, lo Stato della società controllante si astenga dal sottoporre tali utili a imposizione o li sottoponga a imposizione, autorizzando però la detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società controllata a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società controllata nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente.

45     Tuttavia gli Stati membri, nella regolamentazione del loro sistema fiscale, e in particolare qualora istituiscano un meccanismo diretto a prevenire o ad attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione, devono rispettare le condizioni derivanti dal diritto comunitario, in particolare quelle imposte dalle disposizioni del Trattato relative alle libertà di circolazione.

46     Risulta così dalla giurisprudenza che, qualunque sia il meccanismo adottato per prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione, le libertà di circolazione garantite dal Trattato ostano a che uno Stato membro riservi ai dividendi di origine estera un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai dividendi di origine nazionale, a meno che questa differenza di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente comparabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (v., in tal senso, sentenze 15 luglio 2004, causa C‑315/02, Lenz, Racc. pag. I‑7063, punti 20-49, e 7 settembre 2004, causa C‑319/02, Manninen, Racc. pag. I‑7477, punti 20‑55). Parimenti, riguardo alle possibilità concesse agli Stati membri dalla direttiva 90/435, la Corte ha ricordato che esse possono essere esercitate solamente nel rispetto delle disposizioni fondamentali del Trattato, in particolare di quelle relative alla libertà di stabilimento (sentenza Keller Holding, cit., punto 45).

47     Riguardo alla questione se uno Stato membro possa assoggettare i dividendi di origine nazionale a un sistema di esenzione laddove esso applichi un sistema di imputazione ai dividendi di origine straniera, si deve precisare che spetta ad ogni Stato membro organizzare, nel rispetto del diritto comunitario, il proprio sistema di imposizione degli utili distribuiti, e in particolare definire la base imponibile nonché l’aliquota d’imposta applicabili, dal momento che essi sono assoggettati all’imposta in questo Stato membro, in capo alla società distributrice e/o all’azionista beneficiario.

48     Pertanto, il diritto comunitario non vieta, in linea di principio, a uno Stato membro di evitare l’imposizione a catena di dividendi percepiti da una società residente applicando disposizioni che esentano tali dividendi dall’imposizione quando sono versati da una società residente, e di evitare l’imposizione a catena dei detti dividendi attraverso il sistema di imputazione quando essi sono versati da una società non residente.

49     Affinché, in una situazione siffatta, l’applicazione di un sistema di imputazione sia compatibile con il diritto comunitario, occorre, anzitutto, che i dividendi di origine estera non siano assoggettati, in questo Stato membro, ad un’aliquota d’imposta superiore a quella applicata ai dividendi di origine nazionale.

50     Inoltre, questo Stato membro deve evitare l’imposizione a catena dei dividendi di origine estera imputando l’imposta versata dalla società distributrice non residente all’imposta applicabile alla società beneficiaria residente nei limiti di quest’ultima.

51     Così, quando gli utili sottostanti ai dividendi di origine estera sono assoggettati nello Stato membro della società distributrice ad un’imposta inferiore al prelievo effettuato dallo Stato membro della società beneficiaria, quest’ultimo deve concedere un credito d’imposta complessivo corrispondente all’imposta versata dalla società distributrice nel suo Stato membro di residenza.

52     Se invece tali utili soggiacciono nello Stato membro della società distributrice ad un’imposta superiore al prelievo effettuato dallo Stato membro della società beneficiaria, quest’ultimo deve concedere un credito d’imposta soltanto nei limiti dell’importo dell’imposta sulle società dovuta dalla società beneficiaria. Esso non è tenuto a rimborsare la differenza, vale a dire l’ammontare versato nello Stato membro della società distributrice che eccede l’importo dell’imposta dovuto nello Stato membro della società beneficiaria.

53     In tale contesto, il solo fatto che, in confronto ad un sistema di esenzione, un sistema di imputazione imponga ai contribuenti oneri amministrativi aggiuntivi, in quanto dev’essere provato l’ammontare dell’imposta effettivamente versato nello Stato di residenza della società distributrice, non può essere considerato una differenza di trattamento contraria alla libertà di stabilimento, dal momento che gli oneri amministrativi particolari imposti alle società residenti che percepiscono dividendi di origine estera sono intrinseci al funzionamento di un sistema di credito d’imposta.

54     Le ricorrenti nella causa principale osservano nondimeno che, in base alla normativa vigente nel Regno Unito, nel caso di una distribuzione di dividendi di origine nazionale, questi ultimi sono esentati dall’imposta sulle società dovuta dalla società beneficiaria indipendentemente dall’imposta versata dalla società distributrice, vale a dire altresì quando, in ragione degli sgravi di cui essa beneficia, quest’ultima non sia debitrice di imposta o paghi un’imposta sulle società inferiore all’aliquota nominale applicabile nel Regno Unito.

55     Ciò non è stato contestato dal governo del Regno Unito, il quale sostiene tuttavia che l’applicazione alla società distributrice e alla società beneficiaria di livelli d’imposizione diversi si verifica soltanto in circostanze del tutto eccezionali, che non ricorrono nella causa principale.

56     Al riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se l’aliquota d’imposta sia identica e se i diversi livelli d’imposizione sussistano soltanto in casi determinati a motivo di una modifica della base imponibile dovuta ad alcuni sgravi eccezionali.

57     Ne consegue che, nel contesto della normativa nazionale controversa nella causa principale, il fatto di applicare ai dividendi di origine nazionale un sistema di esenzione e ai dividendi di origine estera un sistema di imputazione non è contrario al principio della libertà di stabilimento sancito nell’art. 43 CE, a condizione che l’aliquota d’imposta sui dividendi di origine estera non sia superiore all’aliquota d’imposta applicata ai dividendi di origine nazionale e che il credito d’imposta sia perlomeno pari all’importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell’importo dell’imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

 Sulla libera circolazione dei capitali

58     Con riferimento, in secondo luogo, alle società residenti che hanno percepito dividendi da una società di cui detengono il 10% o più dei diritti di voto, senza che questa partecipazione conferisca loro una sicura influenza sulle decisioni di tale società, né consenta loro di determinarne le attività, si deve constatare che anche tali società sono soggette nel Regno Unito, da un lato, quando esse percepiscono dividendi di origine nazionale, ad un sistema di esenzione e, dall’altro, in caso di dividendi di origine estera, a un sistema di imputazione.

59     Secondo le ricorrenti nella causa principale, si tratta di una differenza di trattamento che dissuade le società residenti nel Regno Unito dall’investire nel capitale di società residenti in altri Stati membri e costituisce, in mancanza di una giustificazione oggettiva, una violazione dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.

60     È sufficiente sottolineare, al riguardo, che, com’è stato sottolineato nei punti 47‑56 della presente sentenza, una normativa quale quella controversa nella causa principale non è discriminante nei confronti delle società che percepiscono dividendi di origine estera. Pertanto, la conclusione esposta nel punto 57 della presente sentenza vale altresì riguardo alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali.

61     Riguardo, infine, a società residenti che hanno percepito dividendi da società di cui detengono meno del 10% dei diritti di voto, risulta dalla normativa nazionale controversa nella causa principale che i dividendi di origine nazionale sono esentati dall’imposta sulle società, mentre i dividendi di origine estera sono assoggettati a tale imposta e danno soltanto diritto ad uno sgravio per l’eventuale ritenuta alla fonte operata su questi stessi dividendi nello Stato di residenza della società distributrice.

62     A tal proposito si deve rilevare, anzitutto, che, rispetto ad una disciplina fiscale volta a prevenire o ad attenuare l’imposizione degli utili distribuiti, la situazione di una società azionista che percepisce dividendi di origine estera è analoga a quella di una società azionista che percepisce dividendi di origine nazionale dal momento che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, essere oggetto di un’imposizione a catena.

63     Orbene, mentre per una società residente che percepisca utili da un’altra società residente il sistema di esenzione applicato elimina il rischio di un’imposizione a catena degli utili distribuiti, ciò non vale per gli utili distribuiti da società non residenti. Se, in quest’ultimo caso, lo Stato di residenza della società beneficiaria concede uno sgravio per la ritenuta alla fonte operata nello Stato di residenza della società distributrice, un siffatto sgravio ha l’unico effetto di eliminare una doppia imposizione giuridica in capo alla società beneficiaria. Tale sgravio non esclude, di contro, l’imposizione a catena che sussiste qualora gli utili distribuiti siano assoggettati ad imposta, in un primo tempo, a titolo dell’imposta sulle società dovuta dalla società distributrice nello Stato in cui ha sede e, in un secondo tempo, a titolo dell’imposta sulle società dovuta dalla società beneficiaria.

64     Una siffatta differenza di trattamento ha l’effetto di dissuadere le società residenti nel Regno Unito dall’investire i loro capitali in società stabilite in un altro Stato membro. Inoltre, essa produce altresì un effetto restrittivo per le società stabilite in altri Stati membri, in quanto costituisce nei loro confronti un ostacolo alla raccolta dei capitali nel Regno Unito. Infatti, dal momento che i redditi di capitali di origine estera sono trattati, sul piano fiscale, in maniera meno favorevole rispetto ai dividendi distribuiti dalle società stabilite nel Regno Unito, le azioni delle società stabilite in altri Stati membri risultano meno attraenti, per gli investitori residenti nel Regno Unito, rispetto a quelle di società che hanno la loro sede in questo Stato membro (v. citate sentenze Verkooijen, punti 34 e 35, Lenz, punti 20 e 21, nonché Manninen, punti 22 e 23).

65     Da quanto precede risulta che la disparità di trattamento operata da una normativa quale quella controversa nella causa principale, con riferimento ai dividendi percepiti da società residenti da parte di società non residenti delle quali esse detengono meno del 10% dei diritti di voto, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’art. 56 CE.

66     Secondo il governo del Regno Unito, sarebbe legittimo e adeguato concedere a queste società residenti l’esenzione dall’imposta sulle società soltanto a concorrenza dell’eventuale ritenuta alla fonte prelevata sul dividendo. Ostacoli di carattere pratico osterebbero infatti alla concessione, ad una società che detenga nella società distributrice soltanto una partecipazione inferiore al 10%, di un credito d’imposta corrispondente all’imposta effettivamente versata da quest’ultima. Contrariamente ad un credito d’imposta per una ritenuta alla fonte, un siffatto credito d’imposta potrebbe essere concesso soltanto dopo verifiche lunghe e complesse. Sarebbe pertanto legittima la fissazione di una soglia proporzionata all’importanza della partecipazione detenuta. La soglia del 10% stabilita dal Regno Unito sarebbe d’altronde più generosa di quella del 25% adottata dal modello di convenzione elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché, nella sua versione iniziale, dalla direttiva 90/435.

67     È vero che spetta in linea di principio agli Stati membri, quando essi introducono meccanismi volti a prevenire o ad attenuare l’imposizione a catena di utili distribuiti, determinare la categoria di contribuenti che possono beneficiare dei detti meccanismi e introdurre, a tale effetto, soglie basate sulla partecipazione che tali contribuenti detengono nelle società distributrici interessate. Soltanto per le società degli Stati membri che detengono nel capitale di una società di un altro Stato membro una partecipazione minima del 25% l’art. 4 della direttiva 90/435, letto in combinato disposto con l’art. 3 di quest’ultima, nella sua versione applicabile al momento dei fatti della causa principale, impone agli Stati membri, qualora essi non esentino gli utili percepiti da una società controllante residente da parte di una controllata residente in un altro Stato membro, di autorizzare tale società controllante a detrarre dall’importo della sua imposta non soltanto l’importo corrispondente alla ritenuta alla fonte percepita dallo Stato membro di residenza della controllata, ma altresì la frazione di imposta della controllata relativa a tali utili.

68     Tuttavia, anche se per le partecipazioni escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 90/435 l’art. 4 di quest’ultima non osta a che uno Stato membro assoggetti all’imposta gli utili versati da una società non residente ad una società residente, senza concedere a quest’ultima un qualsiasi sgravio per l’imposta sulle società pagata dalla prima nel suo Stato di residenza, uno Stato membro può esercitare tale competenza soltanto nei limiti in cui, in forza del suo diritto nazionale, i dividendi percepiti da una società residente da parte di un’altra società residente siano altresì assoggettati all’imposta in capo alla società beneficiaria, senza che quest’ultima possa godere di uno sgravio per l’imposta sulle società pagata dalla società distributrice.

69     Infatti, la sola circostanza che, per siffatte partecipazioni, spetti ad uno Stato membro determinare se, e in quale misura, l’imposta a catena degli utili distribuiti debba essere evitata, non significa tuttavia che a quest’ultimo sia consentito applicare un regime in cui i dividendi di origine estera e quelli di origine nazionale non beneficino di un trattamento equivalente.

70     Inoltre, a prescindere dal fatto che uno Stato membro dispone, in ogni caso, di diversi sistemi possibili al fine di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena degli utili distribuiti, eventuali difficoltà di determinazione dell’imposta effettivamente versata in un altro Stato membro non possono giustificare un ostacolo alla libera circolazione dei capitali come quello derivante dalla normativa controversa nella causa principale (v., in tal senso, sentenze 4 marzo 2004, causa C‑334/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2229, punto 29, e Manninen, cit., punto 54).

71     Ne consegue che una legislazione fiscale quale quella controversa nella causa principale è contraria al principio della libera circolazione dei capitali sancito all’art. 56 CE.

72     Si deve pertanto rispondere alla prima questione che gli artt. 43 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, allorché adotta un sistema per prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione nel caso di dividendi versati a residenti da società residenti, deve concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a residenti da società non residenti.

73     Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano ad una legislazione di uno Stato membro che esoneri dall’imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente e nella quale la società residente detiene almeno il 10% dei diritti di voto, accordando nel contempo, in quest’ultimo caso, un credito d’imposta a titolo dell’imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato membro di residenza, purché l’aliquota d’imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all’aliquota d’imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d’imposta sia perlomeno pari all’importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell’imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

74     L’art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che esoneri dall’imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente nella quale essa detiene meno del 10% dei diritti di voto, senza accordare a quest’ultima un credito d’imposta a titolo dell’imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

 Sulla seconda questione

75     Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 43 CE e 56 CE e/o gli artt. 4, n. 1, e 6 della direttiva 90/435 debbano essere interpretati nel senso che sono incompatibili con una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale che, nel concedere a una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente un credito d’imposta corrispondente all’ACT pagata da quest’ultima a titolo di tale distribuzione, consente alla prima società di versare dividendi ai propri azionisti senza essere tenuta a versare l’ACT, mentre una società residente che ha percepito dividendi da una società non residente deve, in un caso analogo, versare l’ACT per intero.

76     In via preliminare si deve osservare che, con riferimento a distribuzioni di utili percepiti da società di uno Stato membro e provenienti da controllate residenti in altri Stati membri, la direttiva 90/435 si applica, ai sensi del suo art. 3, n. 1, e nella versione applicabile al momento dei fatti di cui alla causa principale, alle società controllanti che detengono nel capitale delle loro controllate una partecipazione minima del 25%. Come è stato ricordato al punto 38 della presente sentenza, poiché la decisione di rinvio non precisa la natura delle partecipazioni di altre società parti nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, non si può escludere che quest’ultima riguardi altresì partecipazioni che esulano, a tal titolo, dall’ambito di applicazione materiale di tale direttiva.

77     Inoltre, dal momento che le cause principali «pilota» si riferiscono a versamenti di dividendi che risalgono all’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 1973, esse riguardano, almeno parzialmente, situazioni che esulano dall’ambito di applicazione temporale della direttiva 90/435.

78     Per rispondere alla questione posta occorre pertanto esaminare preliminarmente in quale misura una normativa quale quella controversa nella causa principale sia compatibile con le disposizioni del Trattato.

 Sulle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali

79     In forza della legislazione nazionale controversa nella causa principale, una società residente che percepisce dividendi versati da un’altra società residente beneficia di un credito d’imposta corrispondente alla frazione dell’importo di ACT versato da quest’altra società, che le consente di versare dividendi ai propri azionisti detraendo dall’ACT dovuta a tale titolo l’ACT già pagata da quest’altra società. Diversamente, una società residente che percepisce dividendi di origine estera non riceve un siffatto credito d’imposta e deve pertanto, quando effettua una distribuzione ai propri azionisti, pagare l’ACT integralmente.

80     Dal momento che tale legislazione si applica a distribuzioni di dividendi a favore di società azioniste indipendentemente dall’entità della loro partecipazione, essa può rientrare sia nel campo di applicazione dell’art. 43 CE relativo alla libertà di stabilimento sia nel campo di applicazione dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.

81     Tuttavia, qualora si tratti di partecipazioni che conferiscono al loro detentore una sicura influenza sulle decisioni delle società interessate e gli consentono di indirizzarne le attività, trovano applicazione le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento. Tenuto conto delle circostanze proprie delle cause principali «pilota», si deve pertanto procedere ad esaminare la normativa nazionale controversa nella causa principale in relazione all’art. 43 CE (v. punto 37 della presente sentenza).

82     Come sostengono le ricorrenti nella causa principale, in forza di una normativa quale quella controversa nella causa principale, una società residente che abbia percepito dividendi di origine estera e distribuisca ai propri azionisti lo stesso ammontare di dividendi deve pagare l’ACT integralmente, mentre per una società residente che abbia percepito dividendi di origine nazionale e proceda ad una distribuzione ai propri azionisti di dividendi dello stesso importo dei dividendi percepiti, il debito di ACT è compensato dal credito d’imposta concesso, cosicché tale società non deve più pagare l’ACT.

83     Nel caso di una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente, tale sistema garantisce che, quando la società beneficiaria distribuisce a sua volta utili ai propri azionisti, l’ACT sia pagata una volta sola. L’esenzione dall’ACT che è in tal modo accordata a tale società beneficiaria concorda con quella di cui beneficia, a titolo dell’imposta sulle società, sui dividendi percepiti da un’altra società residente.

84     Si deve constatare che il fatto di non dover pagare l’ACT costituisce un vantaggio in termini di liquidità, dal momento che la società interessata può conservare gli importi che essa avrebbe altrimenti dovuto versare come ACT sino al momento in cui l’imposta sulle società divenga esigibile (sentenza Metallgesellschaft e a., cit., punto 44).

85     Secondo il governo del Regno Unito, tale disparità di trattamento non costituisce una discriminazione vietata dal diritto comunitario in quanto essa non si fonda su una distinzione tra i dividendi di origine nazionale e i dividendi di origine estera, ma tra i dividendi sui quali l’ACT è stata pagata e quelli sui quali nessun’ACT è stata pagata. Il credito d’imposta concesso a una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente sarebbe diretto a prevenire una doppia imposizione in materia di ACT. Orbene, nella situazione di una società che percepisce dividendi da una società non residente, poiché nessun’ACT è stata pagata per quest’ultima, non vi sarebbe rischio di una doppia imposizione riguardo all’ACT.

86     Anche se è vero che la normativa nazionale controversa nella causa principale fa dipendere l’entità dell’ACT che una società residente deve versare in occasione di una distribuzione di dividendi ai propri azionisti dal fatto che tale società abbia o meno percepito dividendi da una società che abbia già versato l’ACT, nondimeno tale metodo conduce, in pratica, a trattare in modo meno favorevole una società che percepisce dividendi di origine estera rispetto ad una società che percepisce dividendi di origine nazionale. Infatti, all’atto di un’ulteriore distribuzione di dividendi, la prima è assoggettata all’obbligo di versare integralmente l’ACT, mentre la seconda la deve versare soltanto limitatamente all’importo distribuito ai propri azionisti che superi quello di cui essa stessa ha beneficiato.

87     Orbene, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, una società che percepisce dividendi di origine estera si trova, in relazione all’obiettivo di prevenzione dell’imposizione a catena perseguito dalla normativa controversa nella causa principale, in una situazione analoga a quella di una società che percepisce dividendi di origine nazionale, anche se soltanto quest’ultima percepisce dividendi sui quali l’ACT è stata pagata.

88     Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 65‑68 delle sue conclusioni, l’ACT dovuta da una società residente nel Regno Unito non è altro che un pagamento anticipato dell’imposta sulle società, anche se prelevato in occasione di una distribuzione di dividendi e calcolato sull’ammontare di questi dividendi. L’ACT versata in occasione di una distribuzione di dividendi può, in linea di principio, essere detratta dall’imposta sulle società che una società deve pagare sui suoi utili per l’esercizio contabile interessato. Parimenti, come la Corte ha rilevato pronunciandosi sul regime della tassazione degli utili a livello di gruppo previsto dalla stessa normativa tributaria vigente nel Regno Unito, la frazione dell’imposta sulle società che, in un tale regime, una società residente non deve pagare anticipatamente al momento del versamento di dividendi alla sua società capogruppo viene, in linea di principio, pagata nel momento in cui l’imposta sulle società dovuta dalla prima società diviene esigibile (v. sentenza Metallgesellschaft e a., cit., punto 53).

89     Orbene, con riferimento alle società le quali, per il fatto che la loro sede è situata al di fuori del Regno Unito, non sono tenute a versare l’ACT allorché distribuiscono dividendi a una società residente, si deve constatare che queste ultime sono altresì assoggettate, nello Stato in cui hanno sede, all’imposta sulle società.

90     In tale contesto, il fatto che una società non residente non sia stata assoggettata all’ACT quando essa ha effettuato una distribuzione di dividendi a una società residente non può essere invocato per rifiutare a quest’ultima la possibilità di ridurre l’ammontare di ACT che la stessa deve pagare in occasione di un’ulteriore distribuzione di dividendi. Infatti, il non assoggettamento all’ACT di una società non residente risulta dal fatto che essa è assoggettata all’imposta sulle società non nel Regno Unito, ma nello Stato in cui ha sede. Orbene, non si può pretendere da una società che essa paghi anticipatamente un’imposta cui essa non sarà mai assoggettata (v., in tal senso, sentenza Metallgesellschaft e a., cit., punti 55 e 56).

91     Dal momento che sia le società residenti che distribuiscono dividendi ad altre società residenti sia le società non residenti che effettuano una siffatta distribuzione sono, nello Stato in cui hanno sede, assoggettate all’imposta sulle società, una misura nazionale volta a prevenire l’imposizione a catena degli utili distribuiti soltanto nel caso di società che percepiscono dividendi da altre società residenti, esponendo le società che percepiscono dividendi da società non residenti ad uno svantaggio in termini di liquidità, non è giustificabile con una rilevante diversità di situazione.

92     Non si può sostenere, come fa il governo del Regno Unito, che in realtà tale disparità di trattamento non esiste, in quanto una società residente al di fuori del Regno Unito e che abbia operato una distribuzione di dividendi senza dover versare l’ACT è in grado di distribuire somme maggiori ai suoi azionisti. Infatti tale argomento non considera la circostanza che una siffatta società è altresì assoggettata, nello Stato in cui ha sede, all’imposta sulle società in base alle disposizioni e alle aliquote ivi applicabili.

93     La disparità di trattamento non può nemmeno essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema tributario vigente nel Regno Unito in ragione di un nesso diretto esistente tra l’agevolazione fiscale concessa, vale a dire il credito d’imposta accordato ad una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente, e il debito fiscale che lo compensa, vale a dire l’ACT versata da quest’ultima in occasione di tale distribuzione. Infatti, la necessità di un siffatto nesso diretto dovrebbe condurre precisamente a concedere la stessa agevolazione fiscale alle società che percepiscono dividendi da società non residenti, dal momento che queste ultime devono altresì pagare, nello Stato in cui hanno sede, l’imposta sulle società sugli utili distribuiti.

94     Ne consegue che l’art. 43 CE osta ad un provvedimento nazionale che consenta ad una società residente che abbia percepito dividendi da un’altra società residente di detrarre dall’importo di cui la prima società è debitrice a titolo di ACT l’importo di ACT pagato dalla seconda società, allorché, nel caso di una società residente che abbia percepito dividendi da una società non residente, una siffatta detrazione non è consentita con riferimento all’imposta sulle società cui quest’ultima è assoggettata nello Stato in cui ha sede.

95     Poiché non si può escludere che la causa pendente dinanzi al giudice del rinvio riguardi altresì società residenti che abbiano percepito dividendi in base a ad una partecipazione che non conferisce loro una sicura influenza sulle decisioni della società distributrice e non consente loro di indirizzarne le attività, tale provvedimento dev’essere altresì esaminato alla luce dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.

96     Al riguardo si deve ricordare che le società residenti che percepiscono dividendi di origine estera subiscono una disparità di trattamento, vale a dire uno svantaggio in termini di liquidità, che non è giustificato da una rilevante diversità di situazione.

97     Una siffatta disparità di trattamento ha l’effetto di dissuadere società con sede nel Regno Unito dall’investire i loro capitali in una società stabilita in un altro Stato membro e produce altresì un effetto restrittivo per le società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce nei loro confronti un ostacolo alla raccolta di capitali del primo Stato membro.

98     Poiché i motivi addotti dal governo del Regno Unito per giustificare quest’ostacolo alla libera circolazione dei capitali sono identici a quelli già respinti in occasione dell’esame del provvedimento nazionale controverso nella causa principale nel contesto della libertà di stabilimento, si deve concludere che l’art. 56 dev’essere interpretato nel senso che anch’esso osta ad un siffatto provvedimento.

 Sulla direttiva 90/435

99     Secondo le ricorrenti nella causa principale, le disposizioni fiscali nazionali oggetto della seconda questione pregiudiziale sarebbero altresì contrarie agli artt. 4, n. 1, e 6 della direttiva 90/435.

100   Da un lato, si riscontrerebbe una violazione dell’art. 4, n. 1, di tale direttiva dal momento che, contrariamente al caso di una società capogruppo residente che percepisce dividendi di origine nazionale, una società capogruppo residente che percepisce dividendi di origine estera è tenuta, al momento di una distribuzione ai propri azionisti, a pagare l’ACT integralmente, senza beneficiare, a tal titolo, di uno sgravio per l’imposta estera sulle società versata dalla controllata sugli utili distribuiti.

101   D’altro lato, l’ACT dovuta per i dividendi di origine estera costituirebbe una ritenuta alla fonte vietata dall’art. 6 della direttiva 90/435 e che non sarebbe nemmeno autorizzata dall’art. 7 di tale direttiva.

102   Al riguardo si deve ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 90/435, uno Stato membro che non esenti gli utili percepiti da una società capogruppo residente da parte di una controllata residente in un altro Stato membro deve autorizzare tale società capogruppo a detrarre dall’ammontare della sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla controllata a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’ammontare della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro di residenza della controllata nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente.

103   Come risulta in particolare dal terzo ‘considerando’ di tale direttiva, quest’ultima mira ad eliminare, instaurando un regime fiscale comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro ed a facilitare così il raggruppamento di società su scala comunitaria (sentenze 17 ottobre 1996, cause riunite C‑283/94, C‑291/94 e C‑292/94, Denkavit e a., Racc. pag. I‑5063, punto 22, e 4 ottobre 2001, causa C‑294/99, Athinaïki Zythopoiïa, Racc. pag. I‑6797, punto 25).

104   Con riferimento all’obbligo imposto agli Stati membri ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 90/435, consistente nel detrarre dall’imposta dovuta da una società capogruppo residente sugli utili distribuiti l’imposta versata dalla controllata non residente nel suo Stato membro di residenza, l’obiettivo di tale disposizione, che è quello di evitare l’imposizione a catena degli utili distribuiti, può essere raggiunto soltanto qualora il sistema tributario del primo Stato membro garantisca alla società capogruppo interessata che l’imposta versata dalla sua controllata all’estero sugli utili distribuiti sarà interamente detratta dall’ammontare dovuto a titolo dell’imposta sulle società in questo Stato membro.

105   Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella causa principale, tale disposizione non comporta l’obbligo per uno Stato membro che applica un sistema di pagamento anticipato dell’imposta sulle società dovuta da una società capogruppo residente quando essa distribuisce a sua volta i dividendi percepiti da una controllata non residente di garantire, poiché l’importo dev’essere pagato anticipatamente, che esso sia in ogni circostanza determinato in base all’imposta sulle società versata dalla controllata nel suo Stato di residenza.

106   Si deve rilevare, d’altronde, che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella causa principale, i provvedimenti nazionali controversi non rientrano nell’ambito del divieto posto agli Stati membri nell’art. 6 della direttiva 90/435 di operare una qualsiasi ritenuta alla fonte sugli utili percepiti da una società capogruppo residente da parte della sua controllata non residente.

107   Al riguardo si deve ricordare che nell’ambito di tale direttiva la qualificazione di «ritenuta alla fonte» non è limitata ad alcuni precisi tipi di imposte nazionali, e che la qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto comunitario incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (v., in particolare, sentenze Athinaïki Zythopoiïa, cit., punti 26 e 27, nonché 25 settembre 2003, causa C‑58/01, Océ van der Grinten, Racc. pag. I‑9809, punto 46).

108   Con riferimento al divieto posto agli Stati membri, nell’art. 5 della direttiva 90/435, di prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata residente alla sua società capogruppo residente in un altro Stato membro, la Corte ha già dichiarato che costituiva una ritenuta alla fonte ogni imposta sul reddito percepito nello Stato dove i dividendi sono distribuiti e il cui fatto generatore è il versamento di dividendi o di ogni altro rendimento dei titoli, quando la base imponibile di tale imposta è il rendimento dei detti titoli e il soggetto passivo è il detentore dei medesimi titoli (sentenze 8 giugno 2000, causa C‑375/98, Epson Europe, Racc. pag. I‑4243, punto 23; Athinaïki Zythopoiïa, cit., punti 28 e 29, nonché Océ van der Grinten, cit., punto 47).

109   I termini «ritenuta alla fonte» devono ricevere la stessa interpretazione nell’ambito dell’art. 6 della direttiva 90/435. Costituisce pertanto una «ritenuta alla fonte», ai sensi di tale articolo, ogni imposta sul reddito percepito da una società capogruppo da parte di una controllata stabilita in un altro Stato membro e il cui fatto generatore sia il versamento di dividendi o di qualsiasi altro rendimento dei titoli, qualora la base imponibile di tale imposta sia il rendimento di tali titoli e le l’assoggettato ne sia il detentore.

110   Orbene, come sottolinea il governo del Regno Unito, una società residente è tenuta a versare l’ACT quando distribuisce dividendi ai propri azionisti. Il fatto generatore dell’ACT che una società che percepisce dividendi di origine estera deve pagare non è quindi la riscossione di tali dividendi, ma la distribuzione di dividendi ai propri azionisti.

111   Ne consegue che l’ACT che una società che percepisce dividendi di origine estera deve pagare al momento di un’ulteriore distribuzione di dividendi non rientra nell’ambito del divieto di ritenuta alla fonte enunciato nell’art. 6 della direttiva 90/435.

112   Si deve pertanto rispondere alla seconda questione che gli artt. 43 CE e 56 CE ostano a una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente di detrarre dall’ammontare da essa dovuto quale anticipazione dell’imposta sulle società l’ammontare di tale imposta pagato anticipatamente dalla seconda società, laddove, nel caso di una società residente che percepisce dividendi da una società non residente, una tale detrazione non sia consentita relativamente all’imposta sugli utili distribuiti versata da quest’ultima società nel suo Stato di residenza.

 Sulla terza questione

113   Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 43 CE e 56 CE e/o gli artt. 4, n. 1, e 6 della direttiva 90/435 debbano essere interpretati nel senso che con essi sia incompatibile una normativa quale quella controversa nella causa principale

–       che prevede che ogni sgravio di cui benefici una società residente che abbia percepito dividendi di origine estera in relazione all’imposta versata all’estero riduca l’ammontare dell’imposta sulle società con la quale essa può compensare l’ACT dovuta, e

–       che non consente ad una società residente di trasferire l’importo di ACT versato, che non possa essere compensato con l’imposta sulle società dovuta in relazione ad un dato esercizio contabile o ad esercizi contabili antecedenti o successivi, a controllate non residenti affinché queste ultime possano compensarlo con l’imposta sulle società dalle stesse dovuta.

114   Tale questione evoca alcuni problemi cui è esposta una società residente che abbia controllate non residenti e/o percepisca dividendi di origine estera in ordine alla compensazione dell’ACT che tale società residente deve pagare al momento di una distribuzione di dividendi ai propri azionisti con l’importo dovuto a titolo di imposta sulle società.

115   In via preliminare si deve osservare, con riferimento alla seconda parte della questione posta, che la discussione dinanzi alla Corte si è limitata all’impossibilità per una società residente di trasferire un’eccedenza di ACT a filiali non residenti affinché queste ultime possano compensarla con l’imposta sulle società da esse dovuta nel Regno Unito per le attività esercitate in quest’ultimo Stato membro.

116   Per le ragioni esposte nei punti 76‑78 della presente sentenza occorre, per rispondere alla questione sollevata, esaminare preliminarmente se la normativa controversa nella causa principale violi le disposizioni del Trattato.

117   Si deve considerare che i provvedimenti nazionali oggetto della terza questione pregiudiziale possono rientrare sia nell’ambito di applicazione dell’art. 43 CE relativo alla libertà di stabilimento, sia in quello dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali. Riguardo agli sgravi di cui beneficia una società residente che percepisce dividendi di origine estera in relazione all’imposta versata all’estero, l’esame della normativa nazionale controversa nella causa principale nel contesto della risposta alla prima questione pregiudiziale ha rivelato che si tratta di sgravi diversi in relazione all’entità delle partecipazioni detenute da tali società.

118   Quanto al secondo aspetto della normativa nazionale controversa menzionata nella terza questione pregiudiziale, dal momento che riguarda soltanto gruppi di società, esso rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 43 CE piuttosto che in quello dell’art. 56 CE.

119   Secondo le ricorrenti nella causa principale, la normativa controversa violerebbe gli artt. 43 CE e 56 CE dal momento che essa limiterebbe le possibilità per una società che ha redditi di origine estera e/o che appartiene ad un gruppo che comprende società non residenti di compensare l’ACT in eccedenza con l’importo dovuto nel Regno Unito a titolo di imposta sulle società. Tale normativa darebbe origine a disparità di trattamento manifeste in ordine all’imputazione e alla cessione dell’ACT a danno delle società residenti che percepiscono dividendi di origine estera e/o hanno controllate non residenti. Siffatte disparità non sarebbero né adeguate né necessarie in relazione all’obiettivo di evitare la doppia imposizione dei dividendi distribuiti.

120   Si deve considerare che ogni sgravio dell’imposta sulle società dovuta da una società residente che percepisce dividendi di origine estera in relazione all’imposta estera – sia che quest’ultima corrisponda ad una ritenuta alla fonte prelevata su tali dividendi o all’imposta sulle società versata dalla società non residente in relazione ai suoi utili sottostanti – riduce necessariamente l’importo dovuto dalla società residente a titolo dell’imposta sulle società con il quale questa stessa società residente può compensare l’ACT pagata al momento di una successiva distribuzione di dividendi ai propri azionisti.

121   Al riguardo si deve ricordare che, con riferimento all’ACT che una società che percepisce dividendi da una società non residente deve pagare al momento di una distribuzione ai propri azionisti, risulta da quanto precede che, in ogni caso, gli artt. 43 CE e 56 CE ostano a qualsiasi discriminazione, in sede di imposizione dell’ACT, tra le società che percepiscono dividendi di origine nazionale e quelle che percepiscono dividendi di origine straniera (v. punto 112 della presente sentenza).

122   È vero che non si può escludere che, anche in assenza di una siffatta discriminazione, una società che percepisca dividendi di origine estera di significativa entità possa dover pagare un importo di ACT superiore al suo debito fiscale a titolo di imposta sulle società, che può pertanto generare un’eccedenza di ACT. Tuttavia una siffatta situazione risulta direttamente dall’applicazione di una disposizione nazionale che mira a prevenire o ad attenuare l’imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi.

123   Nell’ambito di un meccanismo adottato al fine di prevenire o attenuare l’imposizione a catena di utili distribuiti, una norma siffatta può essere considerata contraria alle disposizioni del Trattato relative alle libertà di circolazione soltanto qualora essa, in situazioni oggettivamente analoghe, preveda per dividendi provenienti da società estere un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai dividendi versati da società residenti, e tale disparità di trattamento non sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

124   Dal fascicolo non risulta che il solo fatto che, per società che percepiscono dividendi di origine estera, lo sgravio accordato per l’imposta versata all’estero riduca l’ammontare dell’imposta sulle società dovuta nel Regno Unito costituisca un trattamento meno favorevole dei detti dividendi in relazione ai dividendi di origine nazionale. Infatti, come rileva il governo del Regno Unito, una siffatta eccedenza di ACT può sussistere altresì nel caso di una società che percepisce dividendi di origine nazionale ogni volta che l’importo di ACT da essa pagato sia superiore al suo debito relativo all’imposta sulle società, in particolare quando una tale società gode di esenzioni o di sgravi che lo abbiano ridotto.

125   Il fatto che una società che percepisce dividendi di origine estera, la quale beneficia di uno sgravio in relazione all’imposta estera, veda ridotto l’ammontare di imposta sulle società con il quale può essere compensata l’ACT in eccedenza condurrebbe ad una discriminazione tra una siffatta società e una società che percepisce dividendi di origine nazionale soltanto quando questa prima società non disponesse, in realtà, degli stessi mezzi di questa seconda società per compensare l’ACT in eccedenza con l’importo dovuto come imposta sulle società.

126   Orbene, dalla descrizione effettuata dal giudice del rinvio della normativa nazionale controversa nella causa principale non risulta che, al riguardo, una società residente che percepisce dividendi di origine estera venga trattata in modo diverso da una società residente che percepisce dividendi di origine nazionale.

127   Ne consegue che le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento non sono incompatibili con un provvedimento nazionale che prevede che ogni sgravio di cui una società residente che abbia percepito dividendi di origine estera gode rispetto all’imposta versata all’estero riduca l’ammontare dell’imposta sulle società con il quale essa può compensare l’ACT.

128   Dal momento che un siffatto provvedimento non comporta una discriminazione nei confronti delle società che percepiscono dividendi di origine estera, la conclusione tratta nel punto precedente vale altresì a proposito delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali.

129   Con riferimento al secondo aspetto della normativa nazionale cui si riferisce la terza questione pregiudiziale si deve rilevare, come ricorda il giudice del rinvio, che, anche se una società residente può trasferire l’ammontare di ACT, che non ha potuto essere compensato con l’ammontare dovuto a titolo di imposta sulle società relativamente ad un dato esercizio o a esercizi antecedenti o successivi, alle sue controllate residenti, che possono quindi compensarlo con l’ammontare che esse devono versare come imposta sulle società, è tuttavia impossibile, per una siffatta società, trasferire tale ACT in eccedenza a società controllate non residenti affinché queste ultime possano compensarlo con l’imposta sulle società da esse dovuta nel Regno Unito.

130   Secondo il governo del Regno Unito, una società residente non potrebbe invocare il fatto che le sue controllate non residenti non possano compensare l’ACT in eccedenza con l’imposta sulle società dalle stesse dovuta dal momento che tale società residente non sarebbe essa stessa sfavorita da tale circostanza.

131   Si deve tuttavia rilevare che le disposizioni relative alla libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1998, causa C‑264/96, ICI, Racc. pag. I‑4695, punto 21; Marks & Spencer, cit., punto 31, nonché Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 42).

132   Orbene, la possibilità prevista dalla normativa nazionale in parola, per un gruppo di società, di trasferire un determinato ammontare di imposta che una società del gruppo non possa compensare con l’imposta sulle società da essa dovuta nel Regno Unito ad un’altra società di questo gruppo, affinché quest’ultima possa compensarlo con l’imposta sulle società di cui è debitrice in questo stesso Stato membro, costituisce un’agevolazione fiscale per le società interessate. Il fatto di escludere da un siffatto vantaggio le società non residenti del detto gruppo è tale da ostacolare l’esercizio, da parte delle società residenti del gruppo, della loro libertà di stabilimento, dissuadendole dal creare controllate in altri Stati membri (v., in tal senso, con riferimento ad uno sgravio di gruppo concernente le perdite subite da controllate non residenti, sentenza Marks & Spencer, cit., punti 32 e 33).

133   Come sostengono le ricorrenti nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee, il fatto che una società residente non possa trasferire un’eccedenza di ACT a controllate non residenti debitrici dell’imposta sulle società nel Regno Unito costituisce pertanto una restrizione alla libertà di stabilimento. Orbene, né la decisione di rinvio né le osservazioni del governo del Regno Unito menzionano un qualsiasi obiettivo legittimo compatibile con il Trattato che potrebbe giustificare una siffatta restrizione.

134   Risulta da quanto precede che l’art. 43 CE osta ad una misura nazionale che non consenta a una società residente di trasferire alle sue controllate non residenti l’eccedenza di ACT, anche se queste ultime sono assoggettate all’imposta sulle società nello Stato membro interessato.

135   Infine, le ricorrenti nella causa principale sostengono che, dal momento che tali aspetti della normativa nazionale hanno la conseguenza che una società capogruppo residente deve versare un ammontare di ACT in eccedenza, essi violano altresì gli artt. 4, n. 1, e 6 della direttiva 90/435.

136   Come è stato rilevato nei punti 106‑111 della presente sentenza, gli aspetti pertinenti della normativa nazionale controversa nella causa principale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 6 di tale direttiva.

137   Con riferimento all’art. 4, n. 1, della direttiva 90/435, è sufficiente rilevare che, anche se tale disposizione obbliga uno Stato membro a garantire a una società capogruppo che percepisce dividendi da una controllata stabilita in un altro Stato membro che l’imposta versata dalla sua controllata all’estero sugli utili distribuiti sarà interamente detratta dall’ammontare dovuto dalla società capogruppo quale imposta sulle società nel primo Stato membro (v. punto 104 della presente sentenza), da ciò non deriva alcun obbligo per tale Stato di assicurare, in tal caso, che lo sgravio concesso a tale società capogruppo riguardo all’imposta estera non riduca l’ammontare sul quale essa possa imputare la frazione dell’imposta sulle società anticipatamente versata quale anticipazione in occasione di una distribuzione di dividendi ai propri azionisti, né di estendere la possibilità per questa stessa società capogruppo di trasferire l’ammontare di imposta versato in anticipo che essa non possa compensare con il suo debito fiscale a controllate non residenti assoggettate all’imposta sulle società in questo stesso Stato.

138   Si deve pertanto rispondere alla terza questione che gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano a una normativa di uno Stato membro la quale preveda che ogni sgravio di cui una società residente che ha percepito dividendi di origine estera benefici in relazione all’imposta versata all’estero riduca l’ammontare dell’imposta sulle società con cui essa possa compensare l’imposta sulle società pagata anticipatamente.

139   L’art. 43 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente di trasferire a controllate residenti l’ammontare dell’imposta sulle società, pagato anticipatamente, che non possa essere compensato con l’imposta sulle società dovuta da questa prima società a titolo dello specifico esercizio contabile o di esercizi contabili anteriori o successivi, affinché tali controllate possano compensarlo con l’imposta sulle società da esse dovuta, ma che non consenta a una società residente di trasferire un siffatto ammontare a controllate non residenti, nel caso in cui queste ultime siano assoggettate in questo Stato membro ad imposta sugli utili da esse ivi realizzati.

 Sulla quarta questione

140   Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 43 CE e 56 CE, nonché gli artt. 4, n. 1, e 6 della direttiva 90/435 ostino ad una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale la quale, nell’accordare alle società residenti che percepiscono dividendi di origine estera la facoltà di optare per un regime che consenta loro di recuperare l’ACT versata in occasione di una successiva distribuzione ai propri azionisti, da un lato obbliga tali società a versare l’ACT e a domandarne il rimborso in seguito e, dall’altro, non prevede un credito d’imposta per i loro azionisti, laddove questi ultimi ne avrebbero goduto se la distribuzione di dividendi effettuata dalle società residenti avesse riguardato dividendi di origine nazionale.

141   Con riferimento alle disposizioni della direttiva 90/435, la loro applicazione al problema evocato dal giudice del rinvio può essere immediatamente esclusa. Da un lato, infatti, com’è stato precisato al punto 137 della presente sentenza, l’art. 4, n. 1, di tale direttiva non disciplina le modalità secondo le quali può essere imposto un obbligo di pagamento anticipato dell’imposta sulle società. Poiché tale disposizione prevede norme che mirano a prevenire l’imposizione a catena di utili distribuiti ad una società capogruppo residente da parte di una controllata non residente, essa non si applica alla situazione di azionisti persone fisiche. Dall’altro, si deve ricordare che l’ACT non costituisce una ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 6 della detta direttiva (v. punto 111 della presente sentenza).

142   Riguardo alle disposizioni del Trattato relative alle libertà di circolazione, non si deve rilevare che, dal momento che la normativa controversa si applica a distribuzioni di dividendi a favore di società residenti indipendentemente dall’entità della loro partecipazione, essa può rientrare sia nell’ambito di applicazione dell’art. 43 CE relativo alla libertà di stabilimento sia in quello dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.

143   Tenuto conto delle circostanze presenti nelle cause principali (v. punto 37 della presente sentenza), si deve procedere all’esame della normativa nazionale controversa nella causa principale in relazione all’art. 43 CE.

144   Come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 94 delle sue conclusioni, con tale questione il giudice del rinvio interroga la Corte in ordine alla legittimità del regime FID, in vigore nel Regno Unito a partire dal 1° luglio 1994. Tale regime permette alle società residenti che percepiscono dividendi di origine estera di ottenere un rimborso dell’ammontare di ACT in eccedenza, vale a dire dell’ammontare di ACT che non può essere imputato sull’importo dovuto a titolo di imposta sulle società.

145   Si deve tuttavia constatare che il trattamento fiscale delle società residenti che percepiscono dividendi di origine estera che optano per il regime FID resta, per due motivi, meno favorevole di quello applicato alle società residenti che percepiscono dividendi di origine nazionale.

146   Riguardo, in primo luogo, alla possibilità di recupero dell’ACT in eccedenza, dalla decisione di rinvio risulta che, mentre l’ACT dev’essere versata nei 14 giorni successivi al trimestre nel corso del quale la società interessata versa dividendi ai propri azionisti, l’eccedenza di ACT diventa rimborsabile soltanto al momento stesso in cui l’imposta sulle società diviene esigibile, vale a dire nove mesi dopo la chiusura dell’esercizio contabile. A seconda del momento in cui la società ha versato i dividendi, quest’ultima deve pertanto attendere tra gli otto mesi e mezzo e i diciassette mesi e mezzo per ottenere il rimborso dell’ACT versata.

147   Di conseguenza, come sottolineano le ricorrenti nella causa principale, le società residenti che scelgono un siffatto regime a causa dell’introito di dividendi di origine estera si espongono ad uno svantaggio in termini di liquidità che non sussiste nel caso di società residenti che percepiscono dividendi di origine nazionale. In questo ultimo caso, infatti, dal momento che la società distributrice residente ha già versato l’ACT sugli utili distribuiti, un credito d’imposta è concesso alla società residente beneficiaria di tale distribuzione, il che consente a quest’ultima di distribuire un pari importo di dividendi ai propri azionisti senza essere obbligata a versare l’ACT.

148   In secondo luogo, l’azionista beneficiario di una distribuzione di dividendi da parte di una società residente sulla base di dividendi di origine estera qualificati come FID non ha diritto a un credito d’imposta, ma è considerato quale percettore di un reddito assoggettato ad imposta all’aliquota inferiore per l’anno di accertamento. In assenza di credito d’imposta un siffatto azionista non ha diritto ad alcun rimborso se non è assoggettato ad imposta sul reddito o se l’imposta sul reddito dovuta è inferiore all’imposizione all’aliquota più bassa del dividendo.

149   Come sostengono le ricorrenti nella causa principale, ciò induce una società che abbia optato per il regime FID ad aumentare l’importo delle sue distribuzioni qualora essa voglia garantire agli azionisti un rendimento equivalente a quello conseguente ad una distribuzione di dividendi di origine nazionale.

150   Secondo il governo del Regno Unito, tali disparità di trattamento non comporterebbero nessuna restrizione alla libertà di stabilimento.

151   Con riferimento all’obbligo di una società che abbia optato per il regime FID di versare l’ACT in attesa di un rimborso successivo, tale governo reitera la propria argomentazione secondo la quale la situazione di una società che percepisce dividendi di origine estera non sarebbe analoga a quella di una società che percepisce dividendi di origine nazionale, nel senso che l’obbligo della prima società di versare l’ACT in occasione di una successiva distribuzione di dividendi si spiegherebbe con il fatto che, diversamente dalla seconda, essa percepirebbe dividendi sui quali nessun’ACT sarebbe stata versata. Se, in tale diverso contesto, ad una società che percepisca dividendi di origine estera e che opti per il regime FID è concesso il diritto al rimborso dell’ACT versata, questo trattamento non potrebbe in nessun modo costituire una discriminazione.

152   Nondimeno, com’è stato rilevato nei punti 87‑91 della presente sentenza, dal momento che gli utili distribuiti da una società sono assoggettati, nel suo Stato di residenza, all’imposta sulle società, allorché un sistema di pagamento anticipato dell’imposta sulle società, cui è assoggettata la società beneficiaria dei dividendi, determina l’importo dovuto tenendo conto dell’imposta sugli utili distribuiti versata dalla società distributrice residente, ma non di quella versata, all’estero, da una società distributrice non residente, un siffatto sistema riserva a una società beneficiaria di dividendi di origine estera un trattamento meno favorevole rispetto a una società che percepisce dividendi di origine nazionale, mentre la prima si trova in una situazione analoga a quella della seconda.

153   Anche se è vero che la situazione di tale prima società appare migliorata dalla circostanza che l’imposta pagata anticipatamente, che non può essere detratta dall’ammontare dovuto a titolo di imposta sulle società, può essere rimborsata, siffatta società si trova in una situazione meno favorevole di quella di una società che percepisce dividendi di origine nazionale, nel senso che essa subisce uno svantaggio in termini di liquidità.

154   Una siffatta differenza di trattamento, che rende una partecipazione in una società non residente meno attraente di una partecipazione detenuta in una società residente, costituisce, in mancanza di una giustificazione oggettiva, una violazione della libertà di stabilimento.

155   Contrariamente a quanto rileva il governo del Regno Unito, lo svantaggio in termini di liquidità cui sono esposte le società che abbiano optato per il regime FID non può giustificarsi con difficoltà di ordine pratico relative al fatto che, nell’ambito dell’imposizione del detto dividendo, la considerazione da parte dello Stato membro di tutte le imposte che abbiano colpito gli utili distribuiti, sia all’interno di questo stesso Stato sia all’estero, necessita di un certo lasso di tempo.

156   Infatti, se è pur vero che uno Stato membro deve disporre di un certo periodo di tempo per poter tener conto, nella determinazione dell’ammontare infine dovuto a titolo di imposta sulle società, di tutte le imposte che hanno già colpito gli utili distribuiti, ciò non può tuttavia giustificare il fatto che, nel caso di dividendi di origine nazionale, uno Stato membro sia disposto a tener conto, per determinare l’ammontare dovuto a titolo di ACT da parte di una società distributrice di dividendi, della frazione di ACT versata dalla società residente da cui la detta società distributrice abbia essa stessa ricevuto dividendi – in un momento in cui l’importo del quale tale altra società residente sarà infine debitrice a titolo di imposta sulle società non ha neanche potuto essere determinato –, laddove, nel caso di dividendi di origine estera, lo stesso Stato stabilisca l’importo dovuto come ACT senza alcuna possibilità per la società residente che distribuisce dividendi ai propri azionisti di compensare con tale importo l’imposta sugli utili alla stessa distribuiti da una società non residente.

157   Se risultasse che, per ragioni pratiche, la considerazione dell’imposta versata sugli utili distribuiti potesse essere garantita, nell’ambito di un sistema di pagamento anticipato dell’imposta sulle società, soltanto relativamente ai dividendi di origine nazionale, spetterebbe allo Stato membro interessato modificare l’uno o l’altro aspetto del suo sistema di tassazione delle società residenti al fine di eliminare tali disparità di trattamento.

158   Quanto alla circostanza che il regime FID non prevede un credito d’imposta per l’azionista, il governo del Regno Unito sottolinea che un siffatto credito d’imposta è concesso a un azionista beneficiario di una distribuzione soltanto qualora si debba prevenire o attenuare una doppia imposizione degli utili distribuiti. Ciò non si verificherebbe nel caso del regime FID dal momento che, da un lato, nessun’ACT è stata versata sui dividendi di origine estera e, dall’altro, l’ACT che la società residente beneficiaria dei detti dividendi deve versare al momento della distribuzione ai suoi azionisti è successivamente rimborsata.

159   Tuttavia tale argomentazione si fonda sulla stessa erronea premessa secondo la quale un rischio di doppia imposizione sussisterebbe soltanto nel caso di dividendi provenienti da una società residente assoggettata all’obbligo di versare l’ACT sulle sue distribuzioni di dividendi mentre, in realtà, tale rischio esiste altresì nel caso di dividendi versati da una società non residente, i cui utili sono altresì assoggettati, nel suo Stato di residenza, all’imposta sulle società, secondo le aliquote e le disposizioni ivi applicabili.

160   Per la stessa ragione, il governo del Regno Unito non può mettere in dubbio il carattere meno favorevole del trattamento fiscale di dividendi percepiti da una società non residente affermando che tale società può pagare dividendi più elevati ai propri azionisti in quanto non è assoggettata all’obbligo di versare l’ACT.

161   Dev’essere altresì respinto l’argomento secondo il quale le disparità di trattamento cui è esposta la distribuzione di dividendi di origine estera nell’ambito del regime FID non costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento dal momento che tale regime ha carattere soltanto facoltativo.

162   Infatti, come osservano le ricorrenti nella causa principale, un regime nazionale restrittivo delle libertà di circolazione resta comunque incompatibile con il diritto comunitario, quand’anche la sua applicazione sia facoltativa.

163   Con riferimento, infine, all’argomento del governo del Regno Unito secondo il quale le restrizioni controverse sarebbero giustificate dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale del Regno Unito, si deve constatare che tale argomento costituisce una mera ripetizione di quello che è stato già respinto nel corso dell’esame della seconda questione (v. punto 93 della presente sentenza).

164   Risulta da quanto precede che l’art. 43 CE è incompatibile con le caratteristiche del regime FID richiamate dal giudice del rinvio nella sua quarta questione.

165   Dal momento che, secondo il giudice del rinvio, tale questione riguarda altresì il caso di società stabilite in paesi terzi e che, conseguentemente, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 43 CE relativo alla libertà di stabilimento, nonché per il motivo esposto nel punto 38 della presente sentenza, si pone la questione se provvedimenti nazionali quali quelli controversi nella causa principale violino altresì l’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.

166   Al riguardo si deve rilevare che la disparità di trattamento cui soggiacciono i dividendi di origine estera quando sono percepiti da una società residente che opti per il regime FID (v. punti 145‑149 della presente sentenza) ha l’effetto di dissuadere tale società dall’investire i suoi capitali in una società stabilita in un altro Stato e produce altresì un effetto restrittivo riguardo alle società stabilite in altri Stati, in quanto costituisce nei loro confronti un ostacolo alla raccolta dei capitali nel Regno Unito.

167   Affinché una siffatta disparità di trattamento sia compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o che sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

168   Poiché il governo del Regno Unito si è riferito, in tale contesto, alle stesse osservazioni effettuate in relazione all’esame dell’art. 43 CE, è sufficiente osservare che, per i motivi esposti nei punti 150‑163 della presente sentenza, tale disparità di trattamento riguarda situazioni oggettivamente comparabili e costituisce una restrizione ai movimenti di capitali di cui non è stata dimostrata la giustificazione.

169   Il solo l’argomento specificamente richiamato da tale governo in relazione alla libera circolazione dei capitali si basa sul fatto che, in una situazione che coinvolge società distributrici stabilite in paesi terzi, l’accertamento dell’imposta versata da tali società nel loro Stato di residenza può risultare più difficile che in un ambito puramente comunitario.

170   Vero è che, in ragione del grado di integrazione giuridica esistente tra gli Stati membri dell’Unione, in particolare dell’esistenza di atti legislativi comunitari in favore della cooperazione tra autorità fiscali nazionali, quali la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), l’assoggettamento ad imposta da parte di uno Stato membro di attività economiche con aspetti transfrontalieri situate in seno alla Comunità non è sempre paragonabile a quello di attività economiche relative a relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi.

171   Inoltre, come ha sottolineato l’avvocato generale nel paragrafo 121 delle sue conclusioni, non si può escludere che uno Stato membro possa dimostrare che una limitazione dei movimenti di capitali a destinazione di paesi terzi o in provenienza da essi sia giustificata da un determinato motivo in circostanze in cui tale motivo non potrebbe costituire una giustificazione valida per una restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri.

172   Tuttavia, con riferimento alla normativa nazionale controversa, il governo del Regno Unito ha sottolineato le difficoltà legate alla verifica dell’imposta versata all’estero soltanto al fine di giustificare il lasso temporale intercorrente tra il momento del versamento dell’ACT e quello del suo rimborso. Orbene, come è stato rilevato nel punto 156 della presente sentenza, un siffatto elemento non può giustificare una normativa che non permetta in alcun modo ad una società residente beneficiaria di una distribuzione di dividendi di origine estera di detrarre dall’importo dovuto a titolo di pagamento anticipato dell’imposta sulle società l’imposta che colpisce gli utili distribuiti all’estero, laddove, per dividendi di origine nazionale, il detto importo è d’ufficio detratto dall’imposta pagata, anche se anticipatamente, dalla società distributrice residente.

173   Si deve pertanto rispondere alla quarta questione che gli artt. 43 CE e 56 CE sono incompatibili con una normativa di uno Stato membro che esoneri dal pagamento anticipato dell’imposta sulle società le società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine nazionale da esse percepiti, laddove essa concede alle società residenti, che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti, la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l’imposta sulle società pagata anticipatamente, ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall’altro, non prevede un credito d’imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale.

 Sulla quinta questione

174   Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, tenuto conto del fatto che i provvedimenti nazionali interessati dalla prima e dalla seconda questione sono stati adottati precedentemente al 31 dicembre 1993, i provvedimenti enunciati nella quarta questione, che sono stati adottati dopo questa data, ma che modificano i detti provvedimenti nazionali, nei limiti in cui essi costituiscano altresì restrizioni ai movimenti di capitali vietate in linea di principio dall’art. 56, siano autorizzati in quanto restrizioni esistenti al 31 dicembre 1993 ai sensi dell’art. 57, n. 1, CE.

175   Secondo quest’ultima disposizione, l’art. 56 CE lascia impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

176   Si deve conseguentemente determinare se i provvedimenti nazionali menzionati nella quarta questione rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 57, n. 1, CE quali restrizioni ai movimenti di capitali che implichino investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

177   Con riferimento, più in particolare, alla nozione di «investimenti diretti», si deve constatare che essa non è definita dal Trattato.

178   Tuttavia, nella legislazione comunitaria, questa nozione è stata oggetto di definizione nella nomenclatura dei movimenti di capitali figurante nell’allegato I della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5), che comprende tredici categorie di movimenti di capitali.

179   Risulta da una giurisprudenza costante che, poiché l’art. 56 CE riporta in sostanza il contenuto dell’art. 1 della direttiva 88/361 e anche se quest’ultima è stata adottata sulla base degli artt. 69 e 70, n. 1, del Trattato CEE (gli artt. 67‑73 del Trattato CEE sono stati sostituiti dagli artt. 73 B ‑ 73 G del Trattato CE, divenuti a loro volta artt. 56 CE ‑ 60 CE), questa nomenclatura conserva il valore indicativo che le era proprio prima della loro entrata in vigore per definire la nozione di movimenti di capitali, inteso che, conformemente alla sua introduzione, l’elenco che essa contiene non presenta un carattere esaustivo (v., in particolare, sentenze 16 marzo 1999, causa C‑222/97, Trummer e Mayer, Racc. pag. I‑1661, punto 21, e 23 febbraio 2006, causa C‑513/03, Van Hilten‑van der Heijden, Racc. pag. I‑1957, punto 39).

180   Un siffatto valore indicativo dev’essere riconosciuto a questa nomenclatura nell’ambito dell’interpretazione della nozione di investimenti diretti. Nella prima rubrica della detta nomenclatura figurano, sotto il titolo «Investimenti diretti», la costituzione e l’estensione di succursali o di imprese nuove appartenenti esclusivamente al finanziatore e l’acquisto integrale di imprese già esistenti, la partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli, i prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli, nonché i reinvestimenti di utili al fine di mantenere legami economici durevoli.

181   Come risulta da tale elenco e dalle note esplicative che vi si riferiscono, la nozione di investimenti diretti riguarda gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati da persone fisiche o giuridiche aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l’impresa cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di un’attività economica.

182   Con riferimento a partecipazioni in imprese nuove o esistenti come confermano tali note esplicative, l’obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli presuppone che le azioni detenute dall’azionista conferiscano a quest’ultimo, sia a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni sia altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo.

183   Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella causa principale, le restrizioni ai movimenti di capitali che compromettono gli investimenti diretti o lo stabilimento ai sensi dell’art. 57, n. 1, CE comprendono non solo i provvedimenti nazionali che, nella loro applicazione a movimenti di capitali destinati a o provenienti da paesi terzi, limitano gli investimenti o lo stabilimento, ma altresì quelli che limitano i pagamenti di dividendi che ne derivano.

184   Risulta infatti dalla giurisprudenza che qualsiasi trattamento meno favorevole di dividendi di origine estera rispetto a quelli di origine nazionale dev’essere considerato come una restrizione alla libera circolazione dei capitali dal momento che esso può rendere meno attraente l’investimento nella partecipazione in società stabilite in altri Stati membri (sentenze Verkooijen, cit., punto 35; Lenz, cit., punto 21, e Manninen, cit., punto 23).

185   Ne consegue che una restrizione ai movimenti di capitali quale un trattamento fiscale meno favorevole dei dividendi di origine estera rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 57, n. 1, CE dal momento che essa si riferisce a partecipazioni acquistate al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l’azionista e la società interessata e che permettono all’azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di tale società.

186   In caso contrario, una restrizione ai movimenti di capitali vietata dall’art. 56 CE non può essere applicata, nemmeno nelle relazioni con i paesi terzi.

187   Risulta tuttavia dall’art. 57, n. 1, CE che uno Stato membro può applicare nelle relazioni con i paesi terzi le restrizioni ai movimenti di capitali che rientrano nel campo di applicazione materiale di tale disposizione, anche se esse sono contrarie al principio della libera circolazione dei capitali sancito nell’art. 56 CE, a condizione che esse esistessero già prima del 31 dicembre 1993.

188   Secondo il governo del Regno Unito, se la Corte dovesse ritenere l’art. 56 CE incompatibile con la normativa nazionale controversa nella causa principale in materia di imposizione di dividendi di origine estera, tale incompatibilità dovrebbe riguardare non solo i provvedimenti cui si riferiscono le prime tre questioni pregiudiziali, adottati precedentemente al 31 dicembre 1993, ma anche il regime FID, entrato in vigore il 1° luglio 1994, poiché, in relazione ai provvedimenti esistenti, quest’ultimo regime non ha introdotto nuove restrizioni, ma si è al contrario limitato a ridurre alcuni effetti restrittivi della legislazione esistente.

189   Anzitutto si deve chiarire la nozione di «restrizion[i] in vigore» alla data del 31 dicembre 1993 ai sensi dell’art. 57, n. 1, CE.

190   Come hanno suggerito le ricorrenti nella causa principale, il governo del Regno Unito e la Commissione, occorre riferirsi alla sentenza 1° giugno 1999, causa C‑302/97, Konle (Racc. pag. I‑3099), nella quale la Corte ha dovuto fornire un’interpretazione della nozione di «legislazione esistente» contenuta in una clausola derogatoria nell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), che consentiva alla Repubblica d’Austria di mantenere in vigore per un periodo determinato la legislazione esistente in materia di residenze secondarie.

191   Infatti, anche se rientra, in linea di principio, nelle competenze del giudice nazionale determinare il contenuto della legislazione vigente ad una data stabilita da un atto comunitario, la Corte ha precisato, in questa sentenza, che spetta ad essa fornire gli elementi interpretativi della nozione comunitaria che costituisce il riferimento per l’applicazione di un regime derogatorio comunitario ad una legislazione nazionale «vigente» ad una certa data (v., in tal senso, sentenza Konle, cit., punto 27).

192   Come la Corte ha dichiarato in questa stessa sentenza, ogni disposizione nazionale adottata posteriormente ad una data così stabilita non è, per questo solo fatto, automaticamente esclusa dal regime derogatorio istituito dall’atto comunitario di cui trattasi. Infatti, una disposizione che sia sostanzialmente identica alla legislazione anteriore, o che si limiti a ridurre o ad eliminare ostacoli all’esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella legislazione precedente, beneficerà della deroga. Per contro, una legislazione che si basi su una logica diversa da quella del diritto precedente e istituisca nuove procedure non può essere equiparata alla legislazione vigente alla data indicata dall’atto comunitario in parola (v. sentenza Konle, cit., punti 52 e 53).

193   In seguito, con riferimento al rapporto tra il regime FID e la legislazione nazionale esistente in materia d’imposizione di dividendi di origine estera, quale descritta dal giudice del rinvio, risulta che tale regime intende limitare gli effetti restrittivi derivanti dalla legislazione esistente per società residenti che percepiscono dividendi di origine estera, in particolare offrendo alle dette società la possibilità di ottenere un rimborso dell’eccedenza dell’ACT dovuta al momento di una distribuzione di dividendi ai propri azionisti.

194   Spetta tuttavia al giudice nazionale determinare se, come sottolineano le ricorrenti nella causa principale, il fatto che agli azionisti beneficiari della distribuzione di dividendi qualificati come FID non venga concesso un credito d’imposta debba essere considerato quale una nuova restrizione. Infatti, se è pur vero che nel sistema fiscale nazionale, nel quale si inserisce il regime FID, un siffatto credito d’imposta all’azionista beneficiario di una distribuzione è concesso in corrispondenza al versamento dell’ACT effettuato dalla società distributrice su tale distribuzione, dalla descrizione della legislazione fiscale nazionale fornita nella decisione di rinvio non si può dedurre che l’attribuzione ad una società che abbia optato per il regime FID del diritto al rimborso dell’ACT versata in eccedenza giustifichi, nella logica della legislazione vigente al 31 dicembre 1993, la mancata concessione ai suoi azionisti di un credito d’imposta.

195   In ogni caso, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, il regime FID non può essere qualificato come restrizione esistente per il solo fatto che, a motivo del suo carattere facoltativo, alle società interessate possa essere sempre applicato il sistema adottato precedentemente, con gli effetti restrittivi che ne derivano. Infatti, com’è stato rilevato nel punto 162 della presente sentenza, un regime restrittivo delle libertà di circolazione resta incompatibile con il diritto comunitario, anche se la sua applicazione è facoltativa.

196   Si deve pertanto rispondere alla quinta questione che l’art. 57, n. 1, CE dev’essere interpretato nel senso che, qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato una normativa che contenga restrizioni per i movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi vietate dall’art. 56 CE, e, dopo tale data, adotti provvedimenti che costituiscano anch’essi una restrizione ai detti movimenti e siano sostanzialmente identici alla normativa precedente, o si limitino a ridurre o a sopprimere un ostacolo all’esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie figurante nella normativa precedente, l’art. 56 CE non osta all’applicazione ai paesi terzi di questi ultimi provvedimenti quando essi si applichino a movimenti di capitali riguardanti investimenti diretti, compresi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di titoli sul mercato dei capitali. Al riguardo non possono essere considerate investimenti diretti le partecipazioni in una società che non siano acquisite al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l’azionista e tale società e non consentano all’azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di questa società.

 Sulle questioni dalla sesta alla nona

197   Con le questioni dalla sesta alla nona, che conviene esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza, nel caso in cui i provvedimenti nazionali oggetto delle precedenti questioni risultino incompatibili con il diritto comunitario, se domande quali quelle presentate dalle ricorrenti nella causa principale al fine di porre rimedio ad una siffatta incompatibilità debbano essere qualificate quali domande di ripetizione di somme illegittimamente riscosse o domande di risarcimento per benefici illegittimamente negati o per danni subiti. In quest’ultimo caso, esso si chiede se debbano essere soddisfatte le condizioni enunciate nelle sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., e se al riguardo si debba tener conto della forma in cui tali domande debbano essere presentate in forza del diritto nazionale.

198   Quanto all’applicazione delle condizioni in base alle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario, il giudice del rinvio chiede se la Corte possa fornire orientamenti sul requisito di una violazione sufficientemente qualificata del detto diritto nonché su quello relativo al nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo che incombe allo Stato membro e il danno subìto dalle persone lese.

199   Le ricorrenti nella causa principale rilevano che tutte le domande descritte nella sesta questione rientrano nella categoria delle domande di ripetizione, sia che esse siano dirette ad ottenere il rimborso dell’imposta in eccedenza indebitamente riscossa o il risarcimento della perdita risultante dal mancato godimento di somme oggetto del pagamento di un’imposta effettuato prima della data prevista, sia che esse siano dirette al ripristino di sgravi fiscali o al rimborso dell’importo del quale le società residenti interessate avrebbero dovuto maggiorare i dividendi qualificati come FID al fine di compensare la perdita del credito d’imposta in capo ai loro azionisti. Anche se il diritto comunitario consentisse che il diritto nazionale preveda soltanto una domanda di risarcimento danni, quest’ultima rappresenterebbe in ogni caso un tipo di domanda diverso da quello considerato dalla citata sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame.

200   Il governo del Regno Unito sostiene invece che ciascuno dei rimedi invocati dalle ricorrenti nella causa principale costituisce una domanda di risarcimento danni soggetta alle condizioni indicate nella citata sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame. La maniera in cui le domande sono state presentate dal punto di vista del diritto nazionale non avrebbe nessuna importanza per la loro qualificazione nell’ambito del diritto comunitario.

201   Al riguardo occorre precisare che non spetta alla Corte dare una qualificazione giuridica delle domande presentate dalle ricorrenti nelle cause principali innanzi al giudice di rinvio. Nella fattispecie, spetta a queste ultime precisare la natura e il fondamento della loro azione (domanda di ripetizione o domanda di risarcimento danni), sotto il controllo del giudice del rinvio (v. sentenza Metallgesellschaft e a., cit., punto 81).

202   È comunque certo che, secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto di ottenere il rimborso dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione di norme del diritto comunitario costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni comunitarie nell’interpretazione loro data dalla Corte (v., in particolare, sentenze 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 12, e Metallgesellschaft e a., cit., punto 84). Lo Stato membro è quindi tenuto, in via di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto comunitario (sentenze 14 gennaio 1997, cause riunite da C‑192/95 a C‑218/95, Comateb e a., Racc. pag. I‑165, punto 20, e Metallgesellschaft e a., cit., punto 84).

203   In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 13 e 16, nonché, più di recente, sentenze 15 settembre 1998, causa C‑231/96, Edis, Racc. pag. I‑4951, punti 19 e 34; 9 febbraio 1999, causa C‑343/96, Dilexport, Racc. pag. I‑579, punto 25, e Metallgesellschaft e a., cit., punto 85).

204   La Corte ha inoltre dichiarato, al punto 96 della citata sentenza Metallgesellschaft e a., che, quando una società residente o la sua società capogruppo abbiano subìto una perdita finanziaria a vantaggio delle autorità di uno Stato membro come conseguenza di un pagamento anticipato dell’imposta sulle società dovuta dalla società residente per i dividendi versati alla sua società capogruppo non residente, ma dalla quale era esonerata una società residente che versasse dividendi ad una società capogruppo altresì residente in questo Stato membro, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione esigono che le società residenti e le loro società capogruppo non residenti dispongano di un mezzo di ricorso effettivo per ottenere il rimborso o il risarcimento di tale perdita.

205   Risulta da tale giurisprudenza che, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto comunitario, gli amministrati hanno diritto al rimborso non solo dell’imposta indebitamente riscossa, ma altresì degli importi pagati a questo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale imposta. Come la Corte ha dichiarato nei punti 87 e 88 della citata sentenza Metallgesellschaft e a., tale rimborso comprende altresì le perdite costituite dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata dell’imposta.

206   Laddove le disposizioni del diritto nazionale relative agli sgravi abbiano impedito che un’imposta, quale l’ACT, riscossa in violazione del diritto comunitario, sia recuperata dal contribuente che l’ha versata, quest’ultimo ha diritto al rimborso di tale imposta.

207   Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella causa principale, né gli sgravi cui il contribuente avrebbe rinunciato per poter dedurre integralmente l’imposta indebitamente riscossa, quale l’ACT, da un importo dovuto in base ad un’altra imposta, né il danno che avrebbero subìto le società residenti che abbiano optato per il regime FID derivante dal fatto che esse si vedevano obbligate ad aumentare l’ammontare dei loro dividendi al fine di compensare la perdita del credito d’imposta in capo ai loro azionisti possono essere compensati, in base al diritto comunitario, attraverso una domanda diretta al rimborso dell’imposta indebitamente riscossa o di importi versati allo Stato membro interessato o trattenuti da quest’ultimo in rapporto diretto con la detta imposta. Infatti, siffatte rinunce a sgravi o siffatti aumenti dell’ammontare dei dividendi deriverebbero da decisioni prese da queste società e non costituirebbero, per le stesse, una conseguenza inevitabile del diniego del Regno Unito di concedere ai detti azionisti un trattamento equivalente a quello di cui godono gli azionisti beneficiari di una distribuzione di dividendi di origine nazionale.

208   Spetta pertanto al giudice nazionale determinare se le rinunce agli sgravi o gli aumenti dell’ammontare dei dividendi costituiscano, per le società interessate, perdite finanziarie subite a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato membro interessato.

209   Senza comunque escludere che la responsabilità dello Stato membro possa essere chiamata in causa a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro ha l’obbligo di risarcire i danni causati ai singoli attraverso violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti alle persone, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., punti 51 e 66, nonché 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punti 51 e 57).

210   L’applicazione dei criteri che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali (sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., punto 58, e Köbler, cit., punto 100), in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione (sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., punti 55‑57; 26 marzo 1996, causa C‑392/93, British Telecommunications, Racc. pag. I‑1631, punto 41; Denkavit e a., cit., punto 49, e Konle, cit., punto 58).

211   Nella causa principale la prima condizione è manifestamente soddisfatta con riferimento agli artt. 43 CE e 56 CE. Infatti, tali disposizioni hanno l’effetto di conferire diritti ai singoli (v., rispettivamente, sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., punti 23 e 54, nonché 14 dicembre 1995, cause riunite C‑163/94, C‑165/94 e C‑250/94, Sanz de Lera e a., Racc. pag. I‑4821, punto 43).

212   Per quanto riguarda la seconda condizione, si deve ricordare, da un lato, che una violazione del diritto comunitario è sufficientemente qualificata quando uno Stato membro, nell’esercizio del suo potere normativo, ha violato in maniera grave e manifesta i limiti che sono imposti all’esercizio dei suoi poteri (v. sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., punto 55; British Telecommunications, cit., punto 42, e 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim, Racc. pag. I‑5123, punto 38). Dall’altro, nell’ipotesi in cui lo Stato membro in argomento, nel momento in cui ha commesso la trasgressione, disponesse soltanto di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenze 23 maggio 1996, causa C‑5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I‑2553, punto 28, e Haim, cit., punto 38).

213   Per determinare se sussista una violazione sufficientemente qualificata, si devono considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale. Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario (citate sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 56, nonché Haim, punti 42 e 43).

214   In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente qualificata quando si è protratta nonostante la pronuncia di una sentenza che abbia accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in questione (sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., punto 57).

215   Nel caso di specie il giudice nazionale, per valutare se una violazione dell’art. 43 CE commessa dallo Stato membro interessato fosse sufficientemente qualificata, si deve prendere in considerazione il fatto che, in un settore quale quello della tassazione diretta, le conseguenze derivanti dalle libertà di circolazione garantite dal Trattato vengono soltanto progressivamente rivelate, in particolare, attraverso i principi sanciti dalla Corte a partire dalla citata sentenza 28 gennaio 1986, Commissione/Francia. Inoltre, in materia di imposizione di dividendi percepiti da società residenti da parte di società non residenti, soltanto nelle citate sentenze Verkooijen, Lenz e Manninen la Corte ha avuto l’occasione di specificare le condizioni derivanti dalle dette libertà di circolazione, in particolare con riguardo alla libera circolazione dei capitali.

216   Infatti, al di là dei casi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 90/435, il diritto comunitario non precisava espressamente l’obbligo per uno Stato membro di garantire, con riferimento a meccanismi di prevenzione o di attenuazione dell’imposizione a catena o della doppia imposizione, che i dividendi versati a persone residenti da parte di società residenti e quelli versati da parte di società non residenti beneficiassero di un trattamento equivalente. Ne consegue che, sino alle citate sentenze Verkooijen, Lenz e Manninen, il problema sollevato dal presente rinvio pregiudiziale non era stato ancora esaminato di per sé dalla giurisprudenza della Corte.

217   Alla luce di tali considerazioni il giudice nazionale deve valutare gli elementi citati al punto 213 della presente sentenza, in particolare il grado di chiarezza e di precisione delle disposizioni violate nonché il carattere scusabile o inescusabile di eventuali errori di diritto.

218   Quanto alla terza condizione, vale a dire all’esigenza di un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe allo Stato e il danno subìto dalle persone lese, spetta al giudice del rinvio verificare se il danno invocato consegua in modo sufficientemente diretto alla violazione del diritto comunitario al fine di chiamare lo Stato a risarcirlo (v., in tal senso, in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, sentenza 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21).

219   Fatto salvo il diritto al risarcimento, che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario, qualora siano soddisfatte tali condizioni, lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato applicando le norme del diritto nazionale relative alla responsabilità, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, Francovich e a., Racc. pag. I‑5357, punti 41‑43; Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., punto 67, nonché Köbler, cit., punto 58).

220   Si deve pertanto rispondere alle questioni dalla sesta alla nona che, in mancanza di normativa comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali volti a garantire la salvaguardia dei diritti conferiti alle persone dall’ordinamento comunitario, compresa la qualificazione delle azioni promosse dalle persone lese dinanzi ai giudici nazionali. Questi ultimi devono garantire che le persone dispongano di un mezzo di ricorso effettivo, che consenta loro di ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente riscossa e degli importi, pagati a tale Stato membro o trattenuti da quest’ultimo, che siano in relazione diretta con tale imposta. Con riferimento ad altri danni che una persona avrebbe subìto a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile a uno Stato membro, quest’ultimo è tenuto a risarcire i danni causati alle persone alle condizioni enunciate nel punto 51 della citata sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, senza che ciò escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità dello Stato possa essere invocata a condizioni meno restrittive.

 Sulla domanda di limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza

221   In udienza il governo del Regno Unito ha chiesto alla Corte, nel caso in cui quest’ultima interpretasse il diritto comunitario nel senso di ritenerlo incompatibile con una legislazione nazionale quale quella controversa nella causa principale, di limitare gli effetti della sua sentenza nel tempo, anche per quanto riguarda le azioni giudiziarie intraprese prima della data della pronuncia di questa sentenza.

222   A sostegno della sua domanda tale governo sottolinea, da un lato, il fatto che, a seguito dell’adozione della legislazione nazionale nel 1973, la sua compatibilità con il diritto comunitario non è mai stata contestata e, dall’altro, le gravi conseguenze finanziarie, stimate in GBP 4,7 miliardi (EUR 7 miliardi), che deriverebbero al Regno Unito dalle domande presentate dinanzi al giudice del rinvio.

223   Quest’ultimo ammontare è contestato dalle ricorrenti nella causa principale, secondo le quali tale cifra si situerebbe piuttosto in una forbice compresa tra 100 milioni e 2 miliardi di GBP. Esse sottolineano inoltre che, se è vero che la detta legislazione nazionale non era mai stata contestata in precedenza dinanzi ai giudici nazionali dal punto di vista della sua compatibilità con gli artt. 43 CE e 56 CE, il suo impatto sulle attività transfrontaliere era tuttavia stato oggetto di numerose azioni giudiziarie.

224   Al riguardo è sufficiente constatare che il governo del Regno Unito ha indicato un importo che copre le domande presentate dalle ricorrenti nella causa principale alle quali le questioni pregiudiziali nel loro insieme si riferiscono, partendo pertanto dall’ipotesi, che non si è verificata, che le risposte fornite dalla Corte andassero, per ciascuna delle dette questioni, nel senso difeso dalle ricorrenti nella causa principale.

225   Tenuto conto di quanto esposto, gli effetti della presente sentenza non devono essere limitati nel tempo.

 Sulle spese

226   Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per sottoporre osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      Gli artt. 43 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, allorché adotta un sistema per prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione nel caso di dividendi versati a residenti da società residenti, deve concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a residenti da società non residenti.

Gi artt. 43 CE e 56 CE non ostano ad una legislazione di uno Stato membro che esoneri dall’imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente e nella quale la società residente detiene almeno il 10% dei diritti di voto, accordando nel contempo, in quest’ultimo caso, un credito d’imposta a titolo dell’imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato membro di residenza, purché l’aliquota d’imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all’aliquota d’imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d’imposta sia perlomeno pari all’importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell’imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

L’art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che esoneri dall’imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisce da una società non residente nella quale essa detiene meno del 10% dei diritti di voto, senza accordare a quest’ultima un credito d’imposta a titolo dell’imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

2)      Gli artt. 43 CE e 56 CE ostano a una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente che percepisce dividendi da un’altra società residente di detrarre dall’ammontare da essa dovuto quale anticipazione dell’imposta sulle società l’ammontare di tale imposta pagato anticipatamente dalla seconda società, laddove, nel caso di una società residente che percepisce dividendi da una società non residente, una tale detrazione non sia consentita relativamente all’imposta sugli utili distribuiti versata da quest’ultima società nel suo Stato di residenza.

3)      Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano a una normativa di uno Stato membro la quale preveda che ogni sgravio di cui una società residente che ha percepito dividendi di origine estera benefici in relazione all’imposta versata all’estero riduca l’ammontare dell’imposta sulle società con cui essa possa compensare l’imposta sulle società pagata anticipatamente.

L’art. 43 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente di trasferire a controllate residenti l’ammontare dell’imposta sulle società, pagato anticipatamente, che non possa essere compensato con l’imposta sulle società dovuta da questa prima società a titolo dello specifico esercizio contabile o di esercizi contabili anteriori o successivi, affinché tali controllate possano compensarlo con l’imposta sulle società da esse dovuta, ma che non consenta a una società residente di trasferire un siffatto ammontare a controllate non residenti, nel caso in cui queste ultime siano assoggettate in questo Stato membro ad imposta sugli utili da esse ivi realizzati.

4)      Gli artt. 43 CE e 56 CE sono incompatibili con una normativa di uno Stato membro che esoneri dal pagamento anticipato dell’imposta sulle società le società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine nazionale da esse percepiti, laddove essa concede alle società residenti, che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti, la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l’imposta sulle società pagata anticipatamente, ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall’altro, non prevede un credito d’imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale.

5)      L’art. 57, n. 1, CE dev’essere interpretato nel senso che, qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato una normativa che contenga restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi vietate dall’art. 56 CE, e, dopo tale data, adotti provvedimenti che costituiscano anch’essi una restrizione ai detti movimenti e siano sostanzialmente identici alla normativa precedente, o si limitino a ridurre o a sopprimere un ostacolo all’esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie figurante nella normativa precedente, l’art. 56 CE non osta all’applicazione ai paesi terzi di questi ultimi provvedimenti quando essi si applichino a movimenti di capitali riguardanti investimenti diretti, compresi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di titoli sul mercato dei capitali. Al riguardo non possono essere considerate investimenti diretti le partecipazioni in una società che non siano acquisite al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l’azionista e tale società e non consentano all’azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di questa società.

6)      In mancanza di normativa comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali volti a garantire la salvaguardia dei diritti conferiti alle persone dall’ordinamento comunitario, compresa la qualificazione delle azioni promosse dalle persone lese dinanzi ai giudici nazionali. Questi ultimi devono garantire che le persone dispongano di un mezzo di ricorso effettivo, che consenta loro di ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente riscossa e degli importi, pagati a tale Stato membro o trattenuti da quest’ultimo, che siano in relazione diretta con tale imposta. Con riferimento ad altri danni che una persona avrebbe subìto a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile a uno Stato membro, quest’ultimo è tenuto a risarcire i danni causati alle persone alle condizioni enunciate nel punto 51 della sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, senza che ciò escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità dello Stato possa essere invocata a condizioni meno restrittive.

Firme


* Lingua processuale: l'inglese.