Causa C‑419/04

Conseil général de la Vienne

contro

Directeur général des douanes et droits indirects

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Poitiers)

«Recupero dei dazi all’importazione — Sgravio dei dazi all’importazione — Presupposti — Art. 871 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario — Portata dell’obbligo di rivolgersi alla Commissione — Mancata dichiarazione, da parte di un soggetto passivo in buona fede, di royalties complementari che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate»

Massime della sentenza

Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b); regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 871]

L’art. 871 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1677/98, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di recupero o di sgravio di dazi doganali non riscossi, le autorità doganali nazionali non sono tenute a trasmettere il caso alla Commissione, affinché questa lo risolva, qualora siano venuti meno i dubbi da esse provati circa la portata dei criteri di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario rispetto al caso in questione, anche dopo che dette autorità abbiano manifestato la propria intenzione di adire la Commissione, o qualora detti dubbi riguardino la contabilizzazione a posteriori di dazi doganali non riscossi a causa della mancata dichiarazione, da parte dell’importatore di buona fede, delle royalties che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate.

(v. punto 46 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 giugno 2006 (*)

«Recupero dei dazi all’importazione – Sgravio dei dazi all’importazione – Presupposti – Art. 871 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario – Portata dell’obbligo di rivolgersi alla Commissione – Mancata dichiarazione, da parte di un soggetto passivo in buona fede, di royalties complementari che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate»

Nel procedimento C-419/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’appel de Poitiers (Francia), con ordinanza 21 settembre 2004, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2004, nella causa

Conseil général de la Vienne

contro

Directeur général des douanes et droits indirects,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 settembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Conseil général de la Vienne, dai sigg.ri J.-M. Salva e R. Barazza, avocats;

–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;

–        per il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (GU L 212, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).

2        La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Conseil général de la Vienne (Consiglio generale del dipartimento della Vienne) e il Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette relativamente al pagamento di un importo di EUR 221 286 per dazi all’importazione che quest’ultimo ha considerato evasi.

 Contesto normativo

3        L’art. 220, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), è redatto come segue:

«Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori [dei dazi derivanti da un’obbligazione doganale] quando:

(…)

b)      l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;

(…)».

4        Ai sensi dell’art. 235 del codice doganale comunitario:

«Si intende per:

(…)

b)      sgravio: una decisione di non riscossione totale o parziale di un importo di un’obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale o parziale, della contabilizzazione di un importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione che non sia stato pagato».

5        L’art. 236, n. 1, secondo e terzo comma, del codice doganale comunitario così prevede:

«Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.

Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultino da una frode dell’interessato».

6        L’art. 869 del regolamento di attuazione dispone quanto segue:

«Spetta all’autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:

(…)

b)      quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice [doganale comunitario], sempre che l’importo non riscosso, per errore, da un operatore e riguardante, all’occorrenza, varie operazioni d’importazione o di esportazione sia inferiore a [EUR] 50 000;

(…)».

7        L’art. 871 del regolamento di attuazione è del seguente tenore:

«Eccettuati i casi di cui all’articolo 869, quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice [doganale comunitario] o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876. La pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un attento esame del caso. Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta dalla persona di cui trattasi nel caso da presentare alla Commissione, dove si attesti che questa ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

Quando risulti che gli elementi d’informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d’informazione complementari».

 Causa principale e questione pregiudiziale

8        Il Conseil général de la Vienne, in quanto membro del consiglio di sorveglianza della società mista locale che gestisce il Parc du Futuroscope (in prosieguo: il «Futuroscope»), ha più volte acquistato materiale audiovisivo da un fornitore canadese, la società IMAX Corporation (in prosieguo: la «IMAX»). Il Conseil général de la Vienne rimane proprietario di detto materiale, il cui utilizzo è stato affidato al Futuroscope.

9        Nel corso dei mesi di marzo e aprile 1993, il Conseil général de la Vienne ha importato, in base ad un accordo da esso concluso con la IMAX per conto del Futuroscope, il sistema di proiezione denominato «Solido». In base a detto accordo il prezzo di acquisto del materiale in questione ammontava a dollari statunitensi (USD) 3 431 650. Inoltre, per ogni ingresso a pagamento nel Futuroscope doveva essere versata alla IMAX una royalty complementare di 1,8 franchi francesi (FRF) 1,8, pari a EUR 0,27.

10      Il Conseil général de la Vienne ha dichiarato la somma di USD 3 431 650 quale valore del materiale importato. In occasione di un controllo effettuato dall’Amministrazione francese delle dogane (in prosieguo: l’«Amministrazione») successivamente alle operazioni di sdoganamento, è stato rilevato che le royalties complementari prelevate sui biglietti d’ingresso nel corso degli anni 1993‑1995 non erano state dichiarate come parte del valore doganale di detto materiale. Nel mese di luglio 1997 l’inchiesta è stata chiusa con un verbale di infrazione, che ha affermato l’esistenza di una falsa dichiarazione del valore doganale dei materiali citati.

11      Il Conseil général de la Vienne si è rivolto alla Commission de conciliation et d’expertise douanière (Commissione di conciliazione e di stima doganale), la quale ha concluso, nell’aprile 1999, che il valore doganale del materiale importato era stato ridotto dell’importo delle royalties complementari per una somma di FRF 5 517 281. Nel mese di settembre 1999, esso ha inoltrato alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, sulla base degli artt. 236 e 239 del codice doganale comunitario, una domanda di sgravio dell’obbligazione doganale richiesta. Tale domanda è stata respinta nel giugno 2000.

12      In seguito, il Conseil général de la Vienne ha proposto un ricorso gerarchico al Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria. Dopo aver riesaminato la pratica, e su indicazione del citato ministero, il Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette ha comunicato a detto Conseil, il 16 luglio 2001, la propria decisione di rivolgersi alla Commissione. Con nota del 18 settembre 2001, l’Amministrazione ha trasmesso alla Commissione una lettera nella quale ha indicato le ragioni che l’avevano portata a includere l’importo delle royalties complementari nel valore doganale del materiale importato, e ha chiesto se la Commissione condividesse tale impostazione. Detta domanda è rimasta senza risposta.

13      Il 19 luglio 2001 l’Amministrazione ha citato il Conseil général de la Vienne dinanzi al Tribunal d’instance de Poitiers, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei dazi all’importazione ritenuti evasi. Con sentenza 20 dicembre 2002, detto giudice ha condannato il citato Conseil a pagare la somma contestata.

14      Il Conseil général de la Vienne ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Ritenendo che la controversia sottopostagli richiedesse un’interpretazione dell’art. 871 del codice doganale comunitario, la Cour d’appel de Poitiers ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 871 del codice doganale comunitario, relativo al recupero dell’importo dell’obbligazione doganale, debba interpretarsi nel senso che esso istituisce una procedura indispensabile e obbligatoria a pena di nullità nel caso in cui le autorità doganali nazionali abbiano espresso in un qualsivoglia momento del procedimento di recupero dubbi nei confronti di un contribuente in buona fede riguardo alla portata dei criteri per il recupero o per lo sgravio di dazi quale conseguenza di un’obbligazione doganale evasa in quanto non contabilizzata alla data in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento della citata obbligazione, relativa all’eventuale inclusione nel prezzo di acquisto di materiale audiovisivo presso un fornitore canadese di una royalty forfettaria inclusa obbligatoriamente nel prezzo d’ingresso in un parco di divertimenti in cui tale materiale è utilizzato, indipendentemente dal fatto che il visitatore che ha pagato detto diritto abbia usufruito o meno del materiale».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

15      Il governo francese ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere dichiarata irricevibile.

16      Esso afferma in primo luogo che il ricorso, da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, all’art. 871 del regolamento di attuazione presuppone che le stesse ritengano che sussistano le condizioni previste dall’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, o che dette autorità abbiano un dubbio circa la portata, nel caso specifico, dei criteri contenuti in quest’ultima disposizione.

17      Secondo il governo francese, la causa principale non riguarda una domanda di sgravio di dazi doganali presentata ai sensi della seconda ipotesi prevista dall’art. 236, n. 1, secondo comma, del codice doganale comunitario, applicabile quando l’importo dei dazi all’importazione sia stato contabilizzato in contrasto con l’art. 220, n. 2, di tale codice, ma riguarda la contestazione della fondatezza di un’obbligazione doganale. Infatti, il Conseil général de la Vienne avrebbe chiesto lo sgravio dei dazi all’importazione ai sensi della prima ipotesi indicata al citato art. 236, n. 1, secondo comma, secondo la quale si procede allo sgravio di tali dazi quando si constati che, al momento della contabilizzazione, il loro importo non era legalmente dovuto. Esso aggiunge che un operatore non può allo stesso tempo contestare l’importo di un’obbligazione doganale e chiedere che una parte dell’importo di questa non sia contabilizzato a posteriori a causa di un presunto errore che sarebbe stato commesso dall’Amministrazione.

18      In secondo luogo, il governo francese rileva che la domanda di parere trasmessa alla Commissione il 18 settembre 2001 dall’Amministrazione riguardava il valore doganale dei materiali importati nel 1993, e mirava ad ottenere una conferma dell’esame effettuato da quest’ultima circa la somma legalmente dovuta in tale caso. Se, per contro, l’Amministrazione avesse avuto l’intenzione di rivolgersi alla Commissione sulla base dell’art. 871 del regolamento di attuazione, il che avrebbe comportato la declinazione di competenza dello Stato membro interessato, essa non lo avrebbe fatto con una semplice nota, ma avrebbe dovuto trasmettere la pratica a tale istituzione.

19      A tale proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 2003, causa C‑326/00, IKA, Racc. pag. I‑1703, punto 27, e 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller, Racc. pag. I‑2529, punto 33).

20      Tuttavia, la Corte ha altresì affermato che, in ipotesi eccezionali, essa può esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 39, e 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I‑607, punto 19).

21      Ciò non si verifica nella causa principale.

22      Nel presente caso, è vero che l’esame dei documenti trasmessi alla Corte nel quadro di tale procedimento, fra i quali è compresa la nota del 18 settembre 2001 che l’Amministrazione ha inviato alla Commissione, sembra indicare che la causa principale riguardi una domanda di sgravio di dazi doganali all’importazione ai sensi della prima ipotesi di cui all’art. 236, n. 1, secondo comma, del codice doganale comunitario, quella cioè relativa ad un importo di dazi doganali non legalmente dovuti, e non ai sensi della seconda ipotesi prevista da tale disposizione, la quale giustifica il ricorso, da parte delle autorità doganali nazionali, all’art. 871 del regolamento di attuazione.

23      Si deve tuttavia osservare che è in particolare sulla base dei medesimi documenti che la Cour d’appel de Poitiers ha ritenuto, da un lato, che le citate autorità avessero un dubbio circa la portata delle condizioni che consentono al soggetto passivo di beneficiare della mancata contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali che, a loro avviso, avrebbero dovuto essere da lui dichiarati per più annate consecutive, ma che non lo sono stati in quanto quest’ultimo riteneva, senza che sia stata affermata la sua malafede, di non dover pagare i dazi richiesti; dall’altro, che la causa principale non potesse essere considerata in modo univoco come una procedura di sgravio di un’obbligazione doganale, potendo essere considerata in modo altrettanto convincente una procedura di recupero.

24      Si deve inoltre ricordare che spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e quelli nazionali, il contesto fattuale e normativo in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali, quale definito dalla decisione di rinvio (v. in particolare sentenze 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 10, e 2 giugno 2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal, Racc. pag. I‑4759, punto 46).

25      Appare dunque che la questione posta sia in relazione con l’oggetto della causa principale, come definito dal giudice del rinvio, e che la risposta alla questione sollevata possa essere utile a detto giudice per decidere se l’Amministrazione avrebbe o no dovuto trasmettere il caso alla Commissione, ai sensi dell’art. 871 del regolamento di attuazione, in modo che fosse quest’ultima e risolverlo.

26      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

27      Considerati i fatti della causa principale e il tenore della questione posta, l’esame di quest’ultima deve riguardare unicamente l’interpretazione dell’art. 871 del regolamento di attuazione, e non la questione relativa alla necessità o meno di includere nel valore doganale del materiale importato le royalties complementari versate alla IMAX.

28      Il giudice del rinvio non ha infatti espresso dubbi in proposito, e si è limitato ad interrogare la Corte circa la portata dell’obbligo imposto alle autorità doganali nazionali dall’art. 871 del regolamento di attuazione, allorché queste hanno manifestato, in un qualunque momento del procedimento di recupero o di quello di sgravio di un’obbligazione doganale, un dubbio relativo alla mancata contabilizzazione a posteriori di dazi doganali non riscossi in circostanze ben definite.

29      Si deve pertanto ritenere che, con la propria questione, il giudice del rinvio chieda in sostanza se l’art. 871 del regolamento di attuazione debba essere interpretato nel senso che esso obbliga le autorità doganali nazionali a trasmettere il caso alla Commissione, affinché questa lo risolva, qualora, in un qualunque momento del procedimento di recupero o di quello di sgravio di un’obbligazione doganale, tali autorità abbiano manifestato dubbi relativamente alla mancata contabilizzazione di dazi doganali non riscossi a causa della mancata dichiarazione, da parte dell’importatore di buona fede, delle royalties che avrebbero dovuto essere comprese nel valore doganale delle merci importate, ed abbiano comunicato la propria intenzione di rivolgersi alla Commissione.

30      Prima di risolvere la questione così riformulata, si deve verificare quale sia la versione dell’art. 871 del regolamento di attuazione applicabile ratione temporis ai fatti del giudizio a quo. Infatti il governo francese, nelle sue osservazioni, afferma che deve essere oggetto dell’interpretazione della Corte la versione di tale art. 871 risultante dal regolamento (CE) della Commissione 25 luglio 2003, n. 1335, recante modifica del regolamento n. 2454/93 (GU L 187, pag. 16), e non quella indicata dal giudice del rinvio, poiché tale disposizione contiene una norma procedimentale, e deve quindi applicarsi a tutte le controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore.

31      Il governo francese sostiene in proposito che, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del regolamento n. 1335/2003, le modifiche da esso introdotte nel regolamento di attuazione devono essere applicate a tutti i casi non trasmessi alla Commissione per essere decisi prima del 1° agosto 2003. Poiché le condizioni indicate agli artt. 869 e 871 del regolamento di attuazione per poter adire la Commissione sono state modificate, e in particolare la soglia dell’importo non riscosso da un operatore è stata portata a EUR 500 000, l’Amministrazione non potrebbe rivolgersi alla Commissione, poiché l’importo reclamato nell’ambito del giudizio a quo ammonta a EUR 221 286.

32      Tale argomento non può essere accolto.

33      Anche se, secondo una consolidata giurisprudenza, le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali che, secondo la comune interpretazione, non riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore (v., in particolare, sentenze 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I‑3873, punto 22; 7 settembre 1999; causa C‑61/98, De Haan, Racc. pag. I‑5003, punto 13, e 14 novembre 2002, causa C‑251/00, Ilumitrónica, Racc. pag. I‑10433, punto 29), è pur vero che, come ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni ha osservato l’avvocato generale, la nuova disciplina può essere applicata immediatamente solo a situazioni che, benché venute ad esistenza nella vigenza della precedente disciplina, continuano a produrre i propri effetti quando la nuova entra in vigore.

34      Ebbene, si deve constatare che il 1° agosto 2003, quando sono entrate in vigore le modifiche del regolamento di attuazione introdotte dal regolamento n. 1335/2003, la situazione giuridica oggetto del caso di specie non produceva più effetti. In proposito, dai documenti prodotti agli atti risulta che, il 16 luglio 2001, il Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette ha informato il Conseil général de la Vienne della propria decisione di adire la Commissione, che tale Conseil général è stato citato dinanzi al Tribunal d’instance de Poitiers nel mese di luglio 2001 e che l’Amministrazione ha trasmesso una domanda di parere alla Commissione il 18 settembre 2001.

35      Di conseguenza, per poter dare al giudice del rinvio una risposta che gli consenta di decidere se, per il fatto di avere manifestato, in un qualunque momento di un procedimento di recupero o di sgravio, un dubbio relativamente alla non contabilizzazione a posteriori di dazi doganali non percepiti, l’Amministrazione avrebbe dovuto trasmettere il caso alla Commissione per farlo risolvere da essa ai sensi dell’art. 871 del regolamento di attuazione, la Corte deve interpretare le disposizioni del regolamento di attuazione nella versione dello stesso risultante dal regolamento n. 1677/98, che ha in particolare fissato, per poter adire la Commissione, la soglia dei dazi non riscossi a EUR 50 000.

36      L’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario indica le condizioni che devono sussistere affinché le autorità doganali nazionali possano non contabilizzare a posteriori l’importo di un’obbligazione doganale. Per quanto riguarda la procedura di sgravio dei dazi, l’art. 236 di tale codice fa rinvio ai medesimi requisiti, in quanto prevede, tra le ipotesi in cui le autorità doganali possono decidere di non riscuotere un’obbligazione doganale, il caso in cui l’importo di essa sia stato contabilizzato in contrasto con il citato art. 220, n. 2.

37      Tali requisiti sono tre, vale a dire un errore delle autorità doganali stesse, il quale non potesse ragionevolmente essere scoperto dal soggetto passivo; la buona fede di quest’ultimo e il rispetto, da parte sua, di tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana.

38      Tali tre condizioni comparivano già, in quanto tali, nell’art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), regolamento abrogato dal codice doganale comunitario. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, tali tre condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente (v., in particolare, sentenze 14 maggio 1996, cause riunite C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I‑2465, punto 83; 26 novembre 1998, causa C‑370/96, Covita, Racc. pag. I‑7711, punto 24; 19 ottobre 2000, causa C‑15/99, Sommer, Racc. pag. I‑8989, punto 35, e Ilumitrónica, cit., punto 37).

39      Dal tenore dell’art. 871 del regolamento di attuazione, in combinato disposto con l’art. 869 dello stesso, discende che, nell’ambito di un procedimento di recupero di dazi non riscossi il cui ammontare raggiunga la soglia di EUR 50 000, qualora le autorità doganali nazionali siano convinte che le dette condizioni non sono soddisfatte, esse devono procedere direttamente al recupero.

40      Dalle citate disposizioni discende anche che, qualora sia raggiunta la detta soglia di EUR 50 000, le autorità doganali non possono agire da sole, ma sono tenute a rivolgersi alla Commissione e ad agire di concerto con essa in due casi: qualora esse ritengano che, nelle circostanze del caso, tali condizioni siano soddisfatte, e qualora esse abbiano dubbi circa la portata, nel caso specifico, dei criteri contenuti nell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario. Lo stesso vale nel caso di un procedimento di sgravio di dazi doganali avviato dall’interessato ai sensi del combinato disposto dell’art. 236 e dell’art. 220, n. 2, lett. b), del medesimo.

41      Qualora sia adita la Commissione, il procedimento previsto dal regolamento di attuazione si conclude con una decisione che determina se la situazione esaminata consenta di non contabilizzare a posteriori i dazi in esame, o di concederne lo sgravio. Nell’ambito di tale procedimento il diritto di essere sentiti delle persone interessate è effettivamente garantito e, ai sensi dell’art. 873 del regolamento di attuazione, la Commissione si pronuncia dopo aver sentito un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri.

42      Come la Corte ha precisato a proposito dell’art. 5 del regolamento n. 1697/79, l’attribuzione di un potere decisionale alla Commissione in materia di recupero dei dazi doganali ha lo scopo di garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario. Questa rischia di essere messa a repentaglio nei casi in cui si accolga una domanda di rinuncia al recupero: infatti la valutazione sulla quale può fondarsi uno Stato membro per adottare una decisione favorevole rischia in pratica, dato che probabilmente non sarà avviato alcun contenzioso, di sfuggire a un controllo che consenta di garantire un’applicazione uniforme delle condizioni poste dalla normativa comunitaria. Ciò invece non avviene quando le autorità nazionali procedono al recupero, qualunque sia la somma in discussione. L’interessato può in tal caso contestare tale decisione dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza, l’uniformità del diritto comunitario potrà essere garantita dalla Corte di giustizia attraverso la procedura pregiudiziale (sentenze 26 giugno 1990, causa C‑64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I‑2535, punto 13; 27 giugno 1991, causa C‑348/89, Mecanarte, Racc. pag. I‑3277, punto 33, e Faroe Seafood e a., cit., punto 34).

43      Ne consegue che, nel secondo caso, vale a dire quello in cui le autorità doganali nutrano dubbi, queste ultime sono tenute a trasmettere il caso alla Commissione soltanto qualora i dubbi riguardino la portata dei criteri di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario relativamente al caso in esame, e soltanto a causa dell’esistenza di tali dubbi. Se, peraltro, in seguito tali dubbi dovessero venir meno, anche dopo la manifestazione della volontà di adire la Commissione, le autorità doganali nazionali non sarebbero più tenute a trasmettere il caso a quest’ultima, e dovrebbero, di propria iniziativa, procedere al recupero o rifiutare lo sgravio.

44      In ogni caso, qualora i dubbi delle autorità doganali nazionali riguardino una questione diversa da quella relativa alla portata dei criteri indicati all’art. 220, n. 2, lett. b), del citato codice circa il caso in esame, ad esempio quella della possibilità di non contabilizzare a posteriori taluni dazi doganali non riscossi a causa della mancata dichiarazione, da parte di un importatore, di royalties che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate, anche qualora tale importatore sia in buona fede, l’art. 871 del regolamento di attuazione non si applica, e quindi le citate autorità non sono tenute a trasmettere il caso alla Commissione affinché sia risolto da quest’ultima.

45      Infatti, poiché la buona fede del soggetto passivo è soltanto una delle condizioni che devono necessariamente sussistere affinché si possa prendere in considerazione la non contabilizzazione a posteriori di dazi doganali, essa non basta, da sola, ad obbligare le autorità doganali nazionali ad adire la Commissione ai sensi dell’art. 871 del regolamento di attuazione.

46      Si deve quindi risolvere la questione sollevata come segue: l’art. 871 del regolamento di attuazione deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di recupero o di sgravio di dazi doganali non riscossi, le autorità doganali nazionali non sono tenute a trasmettere il caso alla Commissione, affinché questa lo risolva, qualora siano venuti meno i dubbi da esse provati circa la portata dei criteri di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario rispetto al caso in questione, anche dopo che dette autorità abbiano manifestato la propria intenzione di adire la Commissione, o qualora detti dubbi riguardino la contabilizzazione a posteriori di dazi doganali non riscossi a causa della mancata dichiarazione, da parte dell’importatore in buona fede, delle royalties che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di recupero o di sgravio di dazi doganali non riscossi, le autorità doganali nazionali non sono tenute a trasmettere il caso alla Commissione, affinché questa lo risolva, qualora siano venuti meno i dubbi da esse provati circa la portata dei criteri di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, rispetto al caso in questione, anche dopo che dette autorità abbiano manifestato la propria intenzione di adire la Commissione, o qualora detti dubbi riguardino la contabilizzazione a posteriori di dazi doganali non riscossi a causa della mancata dichiarazione, da parte dell’importatore in buona fede, delle royalties che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate.

Firme


* Lingua processuale: il francese.