1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso proposto da un’autorità regionale
(Art. 230, secondo e quarto comma, CE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
1. Il ricorso di un ente regionale o locale non può essere assimilato al ricorso di uno Stato membro poiché la nozione di Stato membro, ai sensi dell’art. 230, secondo comma, CE, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri. Tale nozione non può estendersi agli esecutivi di regioni o di altri enti infrastatali, senza pregiudicare l’equilibrio istituzionale previsto dal Trattato. Tuttavia, in base all’art. 230, quarto comma, CE, un ente regionale o locale può, qualora goda della personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, lo riguardano direttamente e individualmente.
A tal proposito, un’autorità regionale che sia stata designata come autorità responsabile della realizzazione di un progetto del Fondo europeo di sviluppo regionale non può essere considerata direttamente interessata dalla decisione della Commissione, rivolta allo Stato membro di cui trattasi e relativa a un contributo finanziario di tale Fondo, recante rigetto della domanda da quest’ultimo inoltrata di prorogare il termine per la presentazione delle domande di pagamento definitivo relative a tale contributo e che procede alla chiusura definitiva di quest’ultimo.
(v. punti 21, 24, 30)
2. L’irricevibilità dedotta dal criterio fissato all’art. 230, quarto comma, CE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui essa non è destinataria alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, è di ordine pubblico, per cui il giudice comunitario può sollevare la detta irricevibilità in qualsiasi momento, anche d’ufficio. Di conseguenza, in base all’art. 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può dichiarare un ricorso irricevibile per tale motivo anche in assenza di un’eccezione di irricevibilità sollevata con atto separato da una delle parti in causa.
(v. punto 36)