1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione
(Art. 87, n. 1, CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Divieto di esecuzione prima della decisione finale della Commissione — Effetto diretto
(Artt. 87 CE e 88, n. 3, CE)
4. Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tasse d’effetto equivalente — Norme del Trattato
5. Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tasse d’effetto equivalente — Nozione
(Art. 25 CE)
6. Disposizioni tributarie — Tributi interni — Divieto di discriminazione tra prodotti importati o esportati e prodotti nazionali simili
(Art. 90 CE)
1. Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 234 CE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta.
Spetta ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Tuttavia, quest’ultima può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, in particolare qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta da quest’ultimo non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale.
(v. punti 23‑24)
2. L’art. 87 CE si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti.
Le condizioni alle quali l’art. 87, n. 1, CE subordina la qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato sono, in primo luogo, il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o con risorse statali, in secondo luogo, l’esistenza di un vantaggio per un’impresa, in terzo luogo, la selettività di detta misura nonché, in quarto luogo, l’incidenza di quest’ultima sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza che ne risulta.
Per quanto riguarda la prima e la seconda condizione, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di Stato i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti. Di conseguenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
Quanto alla terza condizione, relativa alla selettività delle misure in questione, vantaggi fiscali che non si applicano a tutti gli operatori economici, ma che sono concessi solo alle imprese che svolgono determinati tipi di attività, non possono essere considerati misure generali di politica fiscale o economica.
Infine, relativamente alla quarta condizione, la quale richiede che la misura in questione incida sugli scambi tra Stati membri e falsi, o minacci di falsare, la concorrenza, non è necessario dimostrare un’incidenza effettiva dell’aiuto concesso sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se tale aiuto sia idoneo a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati da tale aiuto. Inoltre, non è necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. Infine, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri.
Qualora siano soddisfatte queste quattro condizioni, l’esenzione da una tassa comunale o provinciale sulla forza motrice, limitata ai motori utilizzati nelle stazioni a gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali, può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.
(v. punti 27‑36, 38, dispositivo 1)
3. Ai sensi dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE, uno Stato membro non può dare esecuzione a misure di aiuto progettate prima che esse siano state dichiarate compatibili con il mercato comune.
In proposito, l’intervento del giudice nazionale nel sistema di controllo degli aiuti di Stato può avere luogo solo se discende dall’efficacia diretta riconosciuta dalla giurisprudenza al divieto di dare esecuzione all’aiuto, in conformità alla terza frase dell’art. 88, n. 3, CE. In particolare, è compito dei giudici degli Stati membri salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti.
Quanto alle misure che possono o devono essere adottate per garantire la detta tutela giurisdizionale, il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze da tale inosservanza, fatta valere dai singoli, conformemente ai rimedi giurisdizionali nazionali, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.
Tuttavia, i debitori di un tributo non possono eccepire che l’esonero di cui fruiscono altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto tributo o per ottenerne il rimborso poiché, anche supponendo che l’esenzione in questione costituisca una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87 CE, l’eventuale illegittimità di tale aiuto non è idonea ad incidere sulla legittimità della tassa stessa. L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE sancisce infatti un obbligo il cui scopo consiste nel garantire che nessun aiuto venga concesso prima che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il mercato comune. In tale contesto, i poteri dei giudici nazionali sono di natura sostanzialmente preventiva e non possono superare quelli conferiti alla Commissione quando essa adotta una decisione sulla legittimità di un aiuto di Stato a seguito di un approfondito esame. Infine, oltre al fatto che un’estensione della cerchia dei potenziali beneficiari ad altre imprese non consentirebbe di eliminare gli effetti di un aiuto concesso in violazione dell’art. 88, n. 3, CE, ma avrebbe, al contrario, la conseguenza di accrescere gli effetti di tale aiuto, non sussiste alcun vincolo di destinazione tra un’imposta e l’esenzione dalla stessa a favore di una categoria di imprese, poiché l’applicazione di un’esenzione fiscale e la relativa portata non dipendono dal gettito dell’imposta.
(v. punti 40‑46, 48, dispositivo 2)
4. Le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente nonché quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, la stessa misura non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie.
(v. punto 50)
5. Qualsiasi onere pecuniario, anche esiguo, imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d’effetto equivalente ai sensi dell’art. 25 CE.
Una tassa sulla forza motrice che grava in particolare sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione non costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi dell’art. 25 CE, in quanto il fatto che fa sorgere la tassa risiede nel funzionamento di tali motori e nel loro consumo di energia, a prescindere dal combustibile o dalla fonte di energia che li aziona, e non nell’attraversamento di una frontiera, cosicché detta tassa non ha alcuna relazione con l’importazione o l’esportazione di merci.
(v. punti 51, 53‑54, dispositivo 3)
6. Nel sistema del Trattato l’art. 90 CE costituisce un complemento delle disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Tale disposizione è intesa a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l’eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.
Gli oneri pecuniari derivanti da un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente, secondo gli stessi criteri obiettivi, su categorie di prodotti indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione, rientrano nell’art. 90 CE.
Una tassa sulla forza motrice che grava in particolare sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione non costituisce un’imposizione interna discriminatoria ai sensi dell’art. 90 CE, in quanto essa non grava in modo specifico o differenziato su prodotti esportati o importati, dato che colpisce le attività economiche svolte dagli imprenditori industriali, commerciali, finanziari o agricoli, e non i prodotti in quanto tali, e in quanto, peraltro, l’esenzione che essa comporta riguarda i motori utilizzati per il trasporto di gas naturale, il che non è sufficiente a dimostrare il carattere discriminatorio della detta tassa, non essendo tale gas un prodotto analogo al gas industriale o un prodotto in concorrenza con quest’ultimo.
(v. punti 55‑59, dispositivo 4)