Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Contestazione della validità di un atto comunitario dinanzi al giudice nazionale

(Art. 234, secondo comma, CE)

2. Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Misure di assistenza e di supporto dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo

[Regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 6; Convenzione di Montreal del 1999]

3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

(Artt. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 5, 6 e 7)

4. Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Misure di assistenza, di supporto e di risarcimento dei passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 5, 6 e 7)

5. Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Misure di assistenza, di supporto e di risarcimento dei passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 5, 6 e 7)

Massima

1. L’esistenza di una contestazione della validità di un atto comunitario dinanzi al giudice nazionale non basta, da sola, a giustificare il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Infatti, i giudici avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno possono esaminare la validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi d’invalidità dedotti dalle parti dinanzi ad essi, respingere questi motivi concludendo che l’atto è pienamente valido, dato che, così facendo, essi non mettono in discussione l’esistenza dell’atto comunitario.

Al contrario, quando tali giudici considerano fondati uno o più motivi di invalidità avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio sono fondati, essi devono sospendere la decisione e promuovere, dinanzi alla Corte, un procedimento pregiudiziale per motivi d’invalidità.

(v. punti 28-30, 32, dispositivo 1)

2. Le misure di assistenza e di supporto dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo, di cui all’art. 6 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, costituiscono misure uniformi e immediate di risarcimento dei danni connessi ai disagi dovuti ai ritardi nel trasporto aereo dei passeggeri.

Queste misure non rientrano fra quelle di cui la Convenzione di Montreal, per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, stabilisce le condizioni di esercizio e non possono essere considerate quindi incompatibili con la detta Convenzione.

Infatti, tale Convenzione disciplina le condizioni in cui, successivamente al ritardo di un volo, possono essere esperite, da parte dei passeggeri interessati, le azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, su base individuale, da parte dei vettori responsabili del danno risultante da tale ritardo, senza tuttavia sottrarre i detti vettori a qualsiasi altra forma di intervento.

Le misure uniformi e immediate previste dal detto art. 6 non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso ritardo causi loro anche danni che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possano intentare comunque le azioni di risarcimento dei detti danni alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal.

(v. punti 44-48)

3. Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazioni ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, non sono invalidi a causa di una violazione dell’obbligo di motivazione.

Infatti, poiché il regolamento n. 261/2004 indica gli elementi essenziali dello scopo perseguito dalle istituzioni, non si può esigere che esso contenga una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche operate. A tale riguardo, poiché l’obiettivo di tutela dei passeggeri richiede che siano adottate misure di risarcimento uniformi ed efficaci, che non possano essere oggetto di discussione al momento stesso in cui esse debbano essere attuate, il che avverrebbe certamente adducendo a giustificazione circostanze eccezionali, il legislatore comunitario ha potuto astenersi, senza violare il suo obbligo di motivazione, dall’esporre i motivi per cui ha ritenuto che i vettori aerei operativi non potessero avvalersi di siffatta giustificazione per sottrarsi agli obblighi, a loro carico, di assistenza e di supporto previsti dagli artt. 5 e 6 di tale regolamento. Parimenti, il legislatore comunitario ha potuto stabilire, all’art. 7 del detto regolamento, senza viziare l’atto di cui trattasi per illegittimità, il principio e l’importo del risarcimento forfettario dovuto in caso di cancellazione del volo senza esporre i motivi per cui aveva prescelto tali misure e tale importo.

(v. punti 69, 70, 72, 77)

4. In considerazione dell’ampio potere discrezionale riconosciuto al legislatore comunitario in materia di politica comune dei trasporti, solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura dal punto di vista dell’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità.

A tal proposito, le misure di assistenza, di supporto e di indennizzo dei passeggeri, di cui agli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, non risultano manifestamente inadeguate rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario, il quale mira al rafforzamento della tutela dei passeggeri vittime di cancellazioni o di ritardi prolungati dei voli. Al contrario, le misure previste dagli artt. 5 e 6 del detto regolamento sono di per sé idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti dai detti passeggeri e permettono così di garantire un livello elevato di tutela degli interessati. Inoltre, i criteri prescelti per determinare il diritto dei passeggeri al godimento di tali misure, ossia la durata del ritardo e dell’attesa del volo successivo oppure il lasso di tempo trascorso prima che gli interessati fossero informati della cancellazione del volo, non risultano per nulla incompatibili con il principio di proporzionalità. Parimenti, dato che le misure di risarcimento uniformi e immediate di cui trattasi variano a seconda dell’importanza dei danni subiti dai passeggeri, non risulta neppure che esse presentino un carattere manifestamente inadeguato per il solo fatto che i vettori non possono avvalersi della giustificazione delle circostanze eccezionali.

Inoltre, non è dimostrato che la stipulazione di assicurazioni volontarie da parte dei passeggeri per coprire i rischi inerenti ai ritardi e alle cancellazioni dei voli permetterebbe comunque di rimediare ai danni subiti in loco dagli interessati. Siffatta misura non può quindi essere considerata maggiormente adeguata all’obiettivo perseguito di quelle che sono state adottate dal legislatore comunitario.

Parimenti, dato che le conseguenze dannose provocate dal ritardo non presentano alcun nesso con il costo del biglietto pagato, non può essere accolto l’argomento secondo cui le misure adottate per attenuare tali conseguenze dovevano essere fissate in proporzione di tale costo.

Infine, l’indennizzo previsto all’art. 7 del detto regolamento, che i passeggeri possono reclamare quando sono stati informati in ritardo della cancellazione di un volo, non risulta manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito, tenuto conto dell’esistenza della giustificazione delle circostanze eccezionali, la quale consente ai vettori aerei di essere esentati dal versamento del detto indennizzo, e delle condizioni restrittive previste per il sorgere di tale obbligo. Peraltro, nemmeno l’importo del risarcimento, stabilito in funzione della distanza dei voli interessati, risulta eccessivo.

(v. punti 80, 82, 84-88, 91)

5. Le norme di cui agli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, le quali impongono gli stessi obblighi a tutti i vettori aerei, non sono invalide a causa di una violazione del principio di uguaglianza, malgrado siffatti obblighi non gravino sugli altri mezzi di trasporto.

Infatti, da un lato, la posizione delle imprese operanti nei settori relativi alle diverse modalità di trasporto non è paragonabile, dato che queste modalità di trasporto non sono intercambiabili per quanto concerne le loro condizioni di utilizzazione.

Dall’altro, in materia di trasporto aereo, i passeggeri vittime di una cancellazione o di un ritardo prolungato di un volo si trovano in una situazione obiettivamente diversa da quella che sperimentano i passeggeri di altri mezzi di trasporto in caso di incidenti della stessa natura.

Peraltro, i danni subiti dai passeggeri dei vettori aerei in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo sono analoghi, a prescindere dalle compagnie con cui essi hanno concluso i contratti, e sono privi di rapporto con le politiche da esse praticate in materia di prezzi. Pertanto, a meno di non ledere il principio di uguaglianza, rispetto allo scopo perseguito dal regolamento, diretto ad accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei, è dovere del legislatore comunitario trattare in modo identico tutte le compagnie aeree.

(v. punti 96-99)