Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per inadempimento — Obbligo degli Stati membri — Risorse proprie delle Comunità europee

(Regolamento del Consiglio n. 1552/89, art. 3)

2. Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Trasporti effettuati con carnet TIR

(Regolamento del Consiglio n. 719/91, art. 10, n. 3; regolamento della Commissione n. 1593/91, art. 2, n. 2)

3. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri

(Regolamento del Consiglio n. 1552/89, artt. 2 e 6)

Massima

1. L’art. 3 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, riguardante l’obbligo degli Stati membri di conservare la documentazione giustificativa relativa all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie, non prevede un termine di prescrizione per la riscossione delle risorse proprie, ma è unicamente diretto ad obbligare gli Stati membri a conservare tale documentazione giustificativa per un determinato periodo minimo. L’utilizzazione del termine «almeno» con riguardo al termine di conservazione avvalora il fatto che il legislatore comunitario non ha inteso istituire un termine di prescrizione.

Pertanto, il ricorso per inadempimento proposto successivamente alla scadenza del detto termine è ricevibile.

(v. punto 32)

2. Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 719/91, relativo all’utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1593/91, recante modalità di applicazione del regolamento n. 719/91, e dell’art. 11, n. 2, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR emerge che, in caso di mancato scarico, la domanda di pagamento di debiti doganali sorti a seguito di irregolarità commesse nel corso o in occasione di un trasporto del genere deve aver luogo, in linea di principio, entro i tre anni successivi alla data di accettazione del carnet TIR, termine che si eleva a quattro anni in caso di scarico ottenuto fraudolentemente. Ai sensi degli artt. 10, n. 3, del regolamento n. 719/91 e 2, n. 2, del regolamento n. 1593/91, tali termini si applicano nei confronti sia del titolare sia dell’associazione garante.

Tuttavia, poiché l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1593/91 è diretto a garantire un’applicazione uniforme e diligente delle disposizioni in materia di riscossione del debito doganale nell’interesse di una messa a disposizione rapida ed efficace delle risorse proprie della Comunità, la comunicazione da parte delle autorità competenti al titolare del carnet TIR e all’associazione garante dell’infrazione o dell’irregolarità dev’essere effettuata il più rapidamente possibile, vale a dire non appena le autorità doganali abbiano avuto conoscenza dell’infrazione o dell’irregolarità, quindi, eventualmente, ben prima della scadenza dei termini massimi, rispettivamente, di un anno e, in caso di frode, di due anni, di cui all’art. 11, n. 1, della convenzione TIR. Per gli stessi motivi, la domanda di pagamento prevista dall’art. 11, n. 2, della medesima convenzione dev’essere inviata non appena le autorità doganali siano in misura di procedere, quindi, eventualmente, prima della scadenza del termine di due anni a decorrere dalla comunicazione agli interessati dell’infrazione o dell’irregolarità.

(v. punti 52-55)

3. Ai termini dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i diritti delle Comunità sulle risorse proprie vengono accertati «non appena» i servizi competenti abbiano comunicato l’importo dovuto al debitore, comunicazione che dev’essere effettuata non appena sia nota l’identità del debitore e non appena l’importo dei diritti possa essere calcolato dalle competenti autorità amministrative, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia, vale a dire, nella specie, il regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, il regolamento n. 719/91, relativo all’utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e il regolamento n. 1593/91, recante modalità di applicazione del regolamento n. 719/91, nonché la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR. Dev’essere così considerata quale comunicazione, ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89, la domanda di pagamento effettuata a termini dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR.

Inoltre, in applicazione dell’art. 6, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1552/89, gli Stati membri sono tenuti a riportare i diritti «accertati conformemente all’art. 2» del regolamento medesimo entro il primo giorno feriale successivo al giorno 19 del secondo mese seguente quello in cui sia stato effettuato l’accertamento, o nella contabilità A, o, qualora siano soddisfatte talune condizioni, nella contabilità B.

Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie a partire dal momento in cui le rispettive autorità doganali siano in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo e, pertanto, di riportare tali diritti nella contabilità ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1552/89.

(v. punti 58, 60-61)