Causa C‑311/04

Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV

contro

Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)

«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione di lotti di riso — Nota complementare 1, lett. f), del capitolo 10 della nomenclatura combinata — Validità — Recupero a posteriori dei dazi all’importazione — Art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario — Interpretazione — Buona fede del debitore»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 6 ottobre 2005 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 gennaio 2006 

Massime della sentenza

Tariffa doganale comune — Voci doganali — Note esplicative della nomenclatura combinata — Nota complementare 1, lett. f), del capitolo 10 riguardante la voce 1006 — Riso semilavorato

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87]

La validità della nota complementare 1, lett. f), del capitolo 10 dell’allegato I al regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dal regolamento n. 2388/2000, riguardante la voce 1006 della nomenclatura combinata, non può risultare inficiata dal fatto che essa dà una definizione del riso semilavorato la quale contiene un elemento, riguardante il germe del chicco di riso, al quale non fa riferimento la corrispondente nota esplicativa del sistema armonizzato di definizione e codificazione delle merci.

(v. punti 24, 37 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 gennaio 2006 (*)

«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione di lotti di riso – Nota complementare 1, lett. f), del capitolo 10 della nomenclatura combinata – Validità – Recupero a posteriori dei dazi all’importazione – Art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario – Interpretazione – Buona fede del debitore»

Nel procedimento C-311/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) con decisione 28 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2004, nella causa

Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV

contro

Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský (relatore), J.‑P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

–       per l’Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV, dai sigg. A. Wolkers e E.H. Mennes, advocaten;

–       per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra S. Terstal, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. van Beek e X. Lewis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità della nota complementare 1, lett. f), del capitolo 10 dell’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264, pag. 1, e rettifica GU L 276, pag. 92; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), e, dall’altro, sull’interpretazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la società Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV (in prosieguo: l’«ASAD») e l’Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam (ispettore doganale del distretto di Rotterdam; in prosieguo: l’«Inspecteur») in merito alla classificazione tariffaria di taluni lotti di riso.

 Contesto normativo

 Normativa internazionale

3       La convenzione internazionale, che ha instaurato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il suo protocollo di modifica del 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

4       Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della detta convenzione, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del detto sistema. Ciascuna parte contraente si impegna altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, e a non modificarne la portata.

5       Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»), istituito dalla convenzione internazionale recante la creazione del detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni fissate all’art. 8 della convenzione sul SA, le note esplicative del SA adottate dal comitato del SA previsto all’art. 6 della detta convenzione.

6       La nomenclatura, riportata nell’allegato alla convenzione sul SA contiene una sezione II intitolata «Prodotti del regno vegetale», che comprende, in particolare, un capitolo 10, intitolato «Cereali». In tale capitolo figura, segnatamente, la voce 10.06, intitolata «Riso». Le sottovoci sono fissate con i seguenti codici: 1006.10 «Risone (riso paddy)», 1006.20 «Riso semigreggio (riso cargo o riso bruno)», 1006.30 «Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato», 1006.40 «Rotture di riso».

7       Secondo la nota esplicativa dell’OMD relativa alla detta voce voce 10.06, tale voce comprende, segnatamente:

«1)      Il risone (riso paddy o riso vestito), cioè il riso i cui grani sono ancora rivestiti dalla lolla, che li avvolge molto strettamente.

2)      Il riso semigreggio (riso cargo o riso bruno) che, privato delle lolle in apparecchi chiamati sbramini, conserva ancora la sua pellicola (pericarpo). Il riso cargo racchiude quasi sempre una piccola quantità di riso paddy.

3)      Il riso semilavorato, cioè il riso in grani interi, il cui pericarpo è stato parzialmente asportato.

4)      Il riso lavorato, riso in grani interi a cui è stato asportato il pericarpo, mediante passaggio in apparecchiature denominate sbiancatrici (…)».

 Normativa comunitaria

–       La nomenclatura combinata

8       Il regolamento n. 2658/87 ha istituito, tanto ai fini della tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC») quanto ai fini delle statistiche del commercio estero della Comunità, una nomenclatura delle merci denominata «nomenclatura combinata» (in prosieguo: la «NC»), basata sul SA, di cui riprende le voci e le sottovoci a sei cifre; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura.

9       La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti di cui alla causa principale è riportata all’allegato I al regolamento n. 2388/2000. La seconda parte di tale allegato comprende una sezione II, intitolata «Prodotti del regno vegetale». Tale sezione contiene, segnatamente, un capitolo 10, intitolato «Cereali». In tale capitolo è compresa la voce 1006, intitolata «Riso», che contiene, in particolare, le seguenti sottovoci:

«(...)

 Codice NC

Designazione delle merci

(…)

1006 20

(…)

Riso semigreggio (riso cargo o riso bruno)

- - surriscaldato (parboiled):

(…)

(…)

- - altro:

(…)

(…)

- - - a grani lunghi

[…]

[…]

1006 20 98

- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3


1006 30


- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

-- Riso semilavorato:

- - - surriscaldato (parboiled)

(…)

(…)

- - - altro

(…)

(…)

- - - - a grani lunghi

(…)

1006 30 48


(…)

(…)

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

(…)


(…)».

10     Lo stesso capitolo 10 comprende una nota complementare (in prosieguo: la «nota complementare controversa»), secondo cui è considerato:

«d)      “riso paddy” (…): il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

e)      “riso semigreggio” ai sensi delle sottovoci 1006 20 98 (…): il riso d[a]l quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l’altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di (…) “riso cargo” (…);

f)      “riso semilavorato” ai sensi delle sottovoci 1006 30 48 (…): il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni (…);

g)      “riso lavorato”, ai sensi delle sottovoci (…) 1006 30 98: il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, (…)».

11     Ai sensi della nota complementare 2 del capitolo 10 della NC, il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in tale capitolo è il seguente:

«a)      per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90% del peso, quello applicabile a tale componente;

b)      negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all’imposizione più elevata».

Il codice doganale

12     Secondo l’art. 217 del codice doganale:

«1. Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

(...)».

13     Ai sensi dell’art. 220 del codice doganale:

«1. Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). (…)

2. Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

(…)

b)      l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

(…)».

 Controversia principale e questioni pregiudiziali

14     Il 10 agosto 2001 l’ASAD, nella sua qualità di agente doganale, ha depositato presso il servizio doganale olandese una dichiarazione all’importazione per una spedizione di 1 134 500 kg di riso, recante la menzione «riso semilavorato a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3». L’ASAD ha quindi dichiarato il riso alla voce 1006 30 48 della TDC, corrispondente a quella del riso semilavorato.

15     La dichiarazione all’importazione riporta Aruba come Paese d’origine. L’ASAD si è avvalso della preferenza tariffaria applicabile alle merci elencate alla detta voce 1006 30 48 e provenienti da Aruba.

16     L’ASAD ha allegato alla sua dichiarazione tre certificati di circolazione EUR.1. Due di questi tre certificati erano provvisti del timbro delle competenti autorità di Aruba. La descrizione delle merci redatta su tali certificati era la seguente: «riso cargo origine ACP Guyana che è stato trasformato in Aruba, conformemente alle disposizioni, nonché all’allegato II alla decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE».

17     Tali documenti erano accompagnati da un certificato di importazione «AGRIM», per un totale di 3 694 000 kg di riso semilavorato a grani lunghi rientranti nella voce tariffaria 1006 30 48 della TDC, nonché da una fattura che descriveva il riso come «riso cargo a grani lunghi, trasformato (…)».

18     Il servizio doganale olandese ha prelevato taluni campioni delle merci per analizzarli ed ha informato l’ASAD che la verifica della dichiarazione di importazione era sospesa, in attesa dei risultati dell’analisi.

19     Le analisi dei campioni hanno accertato che il lotto di riso era composto per più della metà da riso semigreggio, per meno della metà da riso semilavorato e da tracce, in particolare, di riso paddy. Tali risultati sarebbero stati ottenuti considerando, a partire dai criteri della nota complementare controversa, che il riso da cui è stata asportata una parte del pericarpo, ma non il germe, doveva essere classificato come riso semigreggio e non come riso semilavorato. Basandosi su tali risultati, l’Inspecteur ha classificato il riso alla voce tariffaria 1006 20 98 della TDC, allontanandosi così da quella menzionata nella detta dichiarazione e facendo perdere all’ASAD il beneficio della tariffa preferenziale.

20     Sulla base di tale correzione, il 27 novembre 2001 l’Inspecteur ha inviato all’ASAD un’ingiunzione di pagamento dei dazi doganali per un importo pari a NLG 541 394,80 (EUR 245 674,25).

21     Dopo un reclamo rimasto infruttuoso, l’ASAD, che contesta la modifica della classificazione così operata, ha proposto un ricorso dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam. L’oggetto della controversia non attiene al calcolo dei dazi doganali in quanto tali, bensì alla questione se l’ingiunzione di pagamento sia stata legittimamente emessa.

22     Il detto organo giurisdizionale ha rilevato che, al di fuori della Comunità, si utilizza la nota esplicativa dell’OMD per distinguere il riso della voce 1006.20 del SA da quello della voce 1006.30 del SA. Considerato che la nota complementare controversa utilizza un criterio aggiuntivo per la classificazione del riso semilavorato, cioè l’asportazione (parziale) del germe del chicco di riso, lo stesso organo ha ritenuto che il legislatore comunitario avesse fatto ricorso ad un’altra delimitazione fra tali voci. Essendo dell’avviso che la Comunità potrebbe trovarsi in posizione di violazione dei suoi obblighi internazionali, ai sensi della convenzione sul SA, esso si interroga sulla validità della nota complementare controversa. Qualora tale nota non fosse dichiarata invalida, il detto giudice considera che l’ASAD potrebbe legittimamente far valere l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale per opporsi all’ingiunzione di pagamento, ma dubita che tale società abbia agito diligentemente per garantire il rispetto di tutte le condizioni necessarie per beneficiare del trattamento preferenziale.

23     Di conseguenza, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nota complementare [controversa] (...), sia valida in quanto essa pone alla nozione di riso semilavorato requisiti diversi rispetto alla nota esplicativa [dell’OMD] (...) relativa alla voce 1006 del sistema armonizzato.

2)      Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo: se, nel caso in cui la ricorrente conoscesse o avesse dovuto conoscere la nota complementare [controversa] (...), ma non sapesse, o almeno potesse dubitare al riguardo, se tale nota complementare, considerata la descrizione da essa divergente contenuta nella nota esplicativa [dell’OMD] (...) relativa alla voce 1006 del SA, fosse valida, possa essere invocata la buona fede della ricorrente in base all’art. 220, n. 2, inizio, e lett. b), quarto comma, del [codice doganale] (...)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24     Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nota complementare controversa sia invalida nella parte in cui fornisce una definizione del riso semilavorato che contiene un elemento, relativo al germe del chicco del riso, al quale non fa riferimento la nota esplicativa del SA.

25     In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente alle disposizioni dell’art. 300, n. 7, CE, la convenzione sul SA vincola le istituzioni della Comunità. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 3 della detta convenzione, si è impegnata a non modificare la portata del SA (v., in tal senso, sentenza 28 marzo 2000, causa C‑309/98, Holz Geenen, Racc. pag. I‑1975, punto 13). A tal riguardo, occorre altresì rammentare che il primato degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sui testi di diritto comunitario derivato (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e a., Racc. pag. I-403, punto 35) impone di interpretare queste ultime, per quanto possibile, in conformità a tali accordi (sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 52, e 1° aprile 2004, causa C-286/02, Bellio F.lli, Racc. pag. I-3465, punto 33).

26     Inoltre, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenze 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. pag. I‑8439, punto 27, e 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I-8151, punto 47).

27     Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione delle Comunità europee e, per quanto riguarda il SA, dal’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., segnatamente, sentenze citate DFDS, punto 28, e Intermodal Transport, punto 48).

28     Pertanto, il tenore letterale delle dette note della NC dev’essere conforme alle disposizioni di quest’ultima e non può modificarne la portata (v., segnatamente, sentenze 9 febbraio 1999, causa C‑280/97, ROSE Elektrotechnik, Racc. pag. I‑689, punto 23; 26 settembre 2000, C‑42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I‑7691, punto 20, e Intermodal Transports, citata, punto 48).

29     Nel caso di specie, si deve constatare che le designazioni dei diversi tipi di riso nelle voci e nelle sottovoci sono redatte in termini identici nel SA e nella NC. È pacifico, inoltre, che le definizioni del riso paddy e del riso semigreggio riportate alle lett. d) ed e) della nota complementare controversa sono identiche a quelle fornite dalla nota esplicativa del SA. Di conseguenza, il riso paddy è quello i cui grani hanno conservato la loro lolla, mentre il riso semigreggio è quello dal quale la detta lolla è stata asportata.

30     Quanto alla sottovoce 1006 30, essa comprende, tanto nel SA quanto nella NC, il riso che, avendo subìto un trattamento supplementare, diviene un riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato. La NC è quindi conforme al SA.

31     La questione sollevata dal giudice del rinvio conduce ad esaminare se il tenore letterale delle disposizioni della nota complementare controversa, definendo il riso semilavorato ed il riso lavorato, modifichi la portata della NC.

32     Ai sensi del SA, la cui portata à chiarita dalla nota esplicativa dell’OMD, il riso semilavorato è quello dal quale è stato parzialmente asportato il pericarpo, mentre il riso lavorato è quello dal quale il pericarpo è stato interamente asportato. La nota complementare controversa definisce, alla lett. f), il riso semilavorato come il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni. Alla lett. g), la stessa nota complementare definisce il riso lavorato come il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi. Tra la nota esplicativa dell’OMD e la nota complementare controversa esiste quindi una divergenza nella redazione di tali definizioni, relativa alla presa in considerazione o meno dell’asportazione del germe nella definizione del riso semilavorato.

33     Tuttavia, considerate le caratteristiche tecniche del riso, come risultano dagli elementi versati al fascicolo, il riso dal quale è stato asportata una parte del pericarpo non è più un riso semigreggio che rientra nella sottovoce 1006.20 del SA poiché a quest’ultimo, come rilevato al punto 29 della presente sentenza, è stata asportata solo la lolla. Pertanto, dato che, ai sensi della SA, la categoria dei risi semilavorati comprende tutti i risi dai quali è stata asportata una parte del pericarpo, il riso semilavorato definito nella nota complementare controversa, alla lett. f), soddisfa tale criterio e, di conseguenza, la detta nota non è di per sé in contraddizione con il SA.

34     Se la nota complementare controversa dovesse nondimeno essere letta nel senso che esclude dalla sottovoce 1006 30 un riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo, ma non il germe, si dovrebbe constatare che neanche tale riso può essere classificato nella sottovoce 1006 20 della NC. Una siffatta interpretazione avrebbe quindi l’effetto di privare tale riso di qualsiasi possibilità di classificazione e, di conseguenza, di limitare la portata del SA, la cui finalità generale consiste proprio nell’attribuire una classificazione a tutte le merci. Pertanto, considerate le condizioni ricordate al punto 25 della presente sentenza, secondo cui il diritto derivato dev’essere interpretato alla luce degli accordi internazionali che vincolano la Comunità in forza dell’art. 300, n. 7, CE, occorre ricercare se esista un’altra interpretazione della nota complementare controversa che sia conforme al SA.

35     Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, dal confronto dei punti f) e g) della nota complementare controversa risulta che quest’ultima può essere letta nel senso che si limita a precisare al riguardo che l’asportazione parziale del germe, per quanto attiene al riso a grani lunghi, non è sufficiente per classificare tale riso come «lavorato». Di conseguenza, la detta nota complementare dev’essere interpretata nel senso che la menzione dell’asportazione di una parte del germe non rappresenta un requisito supplementare per la classificazione del riso come riso semilavorato, rispetto al riso semigreggio.

36     Dato che tale riferimento al germe nella nota complementare controversa può incidere solo sulla classificazione del riso come riso semilavorato o come riso lavorato, rientranti entrambi nella stessa sottovoce 1006 30 della NC, esso non può avere l’effetto di escludere da tale sottovoce il riso il cui pericarpo, conformemente al SA, ha subìto un trattamento, totale o parziale. Pertanto, il detto riferimento dev’essere considerato conforme al SA e non mette quindi in discussione la validità della nota complementare controversa.

37     Alla luce di tali considerazioni, si deve risolvere la prima questione nel senso che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento che possa incidere sulla validità del punto f) della nota complementare controversa.

 Sulla seconda questione

38     Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, nel caso in cui fosse dichiarata la validità della nota complementare controversa, se un debitore come l’ASAD, per essere esonerato dal recupero a posteriori dei dazi all’importazione conformemente alle disposizioni dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, possa essere considerato di buona fede, sebbene non appaia certo che il detto debitore, redigendo la sua dichiarazione doganale sulla base della nota esplicativa dell’OMD e non sulla base della nota complementare controversa, abbia usato tutta la diligenza necessaria per garantire il rispetto di tutte le condizioni che consentono di ottenere tale trattamento preferenziale.

39     Dalla decisione di rinvio risulta che la seconda questione è stata proposta solo per l’ipotesi in cui l’applicazione della nota complementare controversa dovesse condurre a classificare i lotti di riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo, ma non il germe, in una sottovoce diversa da quella del riso semilavorato o lavorato.

40     Orbene, dal punto 35 della presente sentenza emerge che la nota complementare controversa dev’essere interpretata nel senso che un riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo, ma non il germe, non può essere classificato in una sottovoce diversa da quella del riso semilavorato. Lo stesso giudice del rinvio ha precisato che il riso dichiarato doveva essere classificato nella sottovoce 1006 30 della NC e che l’ASAD aveva rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore.

41     Di conseguenza, non occorre risolvere la seconda questione.

 Sulle spese

42     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’esame della prima questione proposta non ha rivelato alcun elemento che possa incidere sulla validità della nota complementare 1, lett. f), del capitolo 10 dell’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.