Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34 — Regola tecnica — Nozione — Disposizione nazionale che vieta la commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati mediante materie biodegradabili — Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 1, punto 11)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34 — Obblighi degli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica — Portata — Violazione dell’obbligo — Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disposizione di cui trattasi

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 8, n. 1)

Massima

1. L’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale che comporta un divieto di porre in vendita bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale costituisce una regola tecnica ai sensi della citata disposizione comunitaria.

(v. punto 14, dispositivo 1)

2. L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che costituisce una regola tecnica ai sensi dell’art. 1, punto 11, della direttiva, come il divieto di porre in vendita bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati con impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale, dev’essere notificata alla Commissione prima della sua adozione.

Qualora siffatta notifica non abbia avuto luogo, è compito del giudice nazionale disapplicare la disposizione di diritto nazionale considerata.

(v. punti 19, 24, dispositivo 2-3)