1. Cittadinanza dell’Unione europea — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae
(Artt. 17 CE e 299, n. 3, CE)
2. Parlamento — Elezioni — Diritto di elettorato attivo e passivo — Aventi diritto
(Artt. 19 CE, 189 CE e 190 CE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto)
3. Associazione dei paesi e territori d’oltremare — Inapplicabilità delle disposizioni generali del Trattato in mancanza di esplicita menzione
(Artt. 19, n. 2, CE, 182 CE, 189 CE e 190 CE)
4. Parlamento — Elezioni — Persona esclusa dalla partecipazione in forza di una disposizione nazionale contraria al diritto comunitario
5. Diritto comunitario — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro — Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli
1. I cittadini di uno Stato membro che hanno la residenza o il domicilio in un territorio facente parte dei paesi e territori d’oltremare, di cui all’art. 299, n. 3, CE, possono far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell’Unione nella seconda parte del Trattato CE.
(v. punto 29, dispositivo 1)
2. Allo stato attuale del diritto comunitario, la determinazione di chi possiede il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo ricade nella competenza di ciascuno Stato membro nel rispetto del diritto comunitario.
Infatti, né gli artt. 189 CE e 190 CE né l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto indicano in modo esplicito e preciso chi siano i titolari del diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Parlamento europeo. Pertanto nessuna chiara conclusione in proposito può essere ricavata dagli artt. 189 CE e 190 CE, relativi al Parlamento europeo, i quali indicano che lo stesso è composto da rappresentanti dei popoli degli Stati membri, laddove il termine «popoli», che non è definito, può assumere significati differenti a seconda degli Stati membri e delle lingue dell’Unione. D’altra parte, le disposizioni della parte seconda del Trattato, relativa alla cittadinanza dell’Unione, non riconoscono ai cittadini dell’Unione un diritto incondizionato di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Parlamento europeo. Infatti l’art. 19, n. 2, CE si limita ad applicare a tale diritto di elettorato attivo e passivo il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Di conseguenza, allo stato attuale del diritto comunitario nulla osta a che gli Stati membri definiscano, nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni per il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo facendo riferimento al criterio della residenza sul territorio nel quale le elezioni sono organizzate.
Tuttavia il principio di parità di trattamento osta a che i criteri scelti comportino che siano trattati in maniera diversa cittadini che si trovano in situazioni comparabili, senza che tale diversità di trattamento sia oggettivamente giustificata.
(v. punti 44-45, 52-53, 61, dispositivo 2)
3. I paesi e territori di oltremare (PTOM) sono oggetto di uno speciale regime di associazione, definito nella quarta parte del Trattato (artt. da 182 CE a 188 CE), così che le disposizioni generali del Trattato sono applicabili nei loro confronti soltanto laddove esplicitamente previsto.
Ne consegue che gli artt. 189 CE e 190 CE, relativi al Parlamento europeo, non sono applicabili a tali paesi e territori e che gli Stati membri non sono tenuti ad organizzarvi le elezioni del Parlamento europeo.
Peraltro, l’art. 19, n. 2, CE, che applica a tale diritto di elettorato attivo e passivo il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, non è applicabile al cittadino dell’Unione che risiede in un PTOM e che desidera esercitare il proprio diritto di voto nello Stato membro di cui è cittadino.
(v. punti 44, 46-47, 53)
4. In assenza di una disciplina comunitaria relativamente alle contestazioni in materia di diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, spetta all’ordinamento di ciascuno Stato membro determinare gli strumenti per la riparazione a favore di una persona che, in forza di una disposizione nazionale contraria al diritto comunitario, non sia stata iscritta nelle liste elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo del 10 giugno 2004 e sia stata quindi esclusa dalla partecipazione a tali elezioni. Tali rimedi, che possono comprendere un risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato, non devono essere meno favorevoli di quelli relativi alle azioni per far valere diritti fondati sull’ordinamento nazionale (principio di equivalenza) né rendere impossibile o eccessivamente difficile, in pratica, l’esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento comunitario (principio di effettività).
(v. punti 67, 71, dispositivo 3)
5. Il principio della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato e uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati allorché la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti agli individui, la violazione sia sufficientemente qualificata ed esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo posto a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi; non si può tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato possa essere accertata a condizioni meno restrittive sulla base del diritto nazionale.
Con riserva del diritto al risarcimento che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario, nel caso in cui le condizioni indicate al paragrafo precedente siano soddisfatte, è nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna, e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.
(v. punti 69-70)