Parole chiave
Massima

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1. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Adattamenti necessari delle disposizioni dell’atto relative alla politica agricola comune — Nozione

(Atto di adesione del 2003, art. 23)

2. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Adattamenti necessari delle disposizioni dell’atto relative alla politica agricola comune — Decisione 2004/281

(Atto di adesione del 2003, art. 23; decisione del Consiglio 2004/281, art. 1, punto 5)

Massima

1. La finalità dell’art. 23 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, era di permettere al Consiglio di adottare le disposizioni necessarie per assicurare la coerenza di tale Atto con i cambiamenti normativi derivanti dall’attività legislativa delle istituzioni nell’ambito della politica agricola comune (PAC) nel periodo tra la firma di tale Atto e l’adesione effettiva dei nuovi Stati membri. Tuttavia, tale attribuzione di potere non può essere interpretata estensivamente, salvo travisare i risultati dei negoziati delle condizioni di adesione dei suddetti Stati.

Così, la nozione di adattamento deve essere circoscritta ai provvedimenti che non possono comunque influire sull’ambito di applicazione di una delle disposizioni dell’Atto di adesione relative alla PAC, né modificarne sostanzialmente il contenuto, ma che costituiscono esclusivamente aggiustamenti intesi a garantire la coerenza di tale Atto e delle nuove disposizioni adottate dalle istituzioni comunitarie nel periodo compreso tra la firma dell’Atto di adesione e l’adesione stessa.

Quanto al requisito della necessità indispensabile per l’adozione di un tale provvedimento di adattamento, siffatto requisito deriverebbe direttamente da qualsiasi modifica delle disposizioni comunitarie operata a seguito di un’innovazione normativa da parte delle istituzioni comunitarie che riguardi la PAC e che provochi una discordanza tra le disposizioni dell’Atto di adesione e il nuovo regime derivante da tale modifica.

(v. punti 44-45, 48-49)

2. Adottando la decisione 2004/281, recante adattamento dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune, il Consiglio non ha ecceduto le competenze ad esso attribuite dall’art. 23 dell’Atto di adesione, nell’intento di procedere agli adattamenti delle disposizioni di tale Atto relative alla politica agricola comune (PAC) che potevano risultare necessari a causa di una modifica delle norme comunitarie.

Infatti, alla luce del regolamento n. 1259/1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, il sistema di introduzione graduale avrebbe dovuto applicarsi a tutti i pagamenti diretti concessi ai sensi dei regimi di sostegno di cui all’art. 1 del detto regolamento. Il criterio fondamentale che definisce il campo di applicazione di tale regolamento risiede nelle condizioni enunciate al suo art. 1, e non nell’inclusione di un determinato aiuto nel suo allegato, in quanto quest’ultimo è soltanto un concretamento di tale stessa disposizione.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, il principio dell’applicazione generale del meccanismo detto di «phasing‑in» a tutti gli aiuti diretti è stato fissato di comune accordo nel corso dei negoziati di adesione ed è stato previsto espressamente dall’Atto di adesione che ha introdotto l’art. 1 bis nel detto regolamento. Inoltre, l’art. 1, punto 5, della decisione 2004/281 si limita a prevedere l’introduzione graduale dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri secondo lo stesso calendario e le stesse percentuali precedentemente fissate all’art. 1 bis del detto regolamento, come modificato dall’Atto di adesione. Pertanto non si può ritenere che la decisione 2004/281 abbia apportato una modifica sostanziale al campo di applicazione del meccanismo detto di «phasing-in», oppure al contenuto essenziale degli obblighi e dei diritti che ne derivano.

Inoltre, la situazione dell’agricoltura nei nuovi Stati membri era radicalmente diversa da quella esistente negli Stati membri originari, il che ha giustificato un’applicazione progressiva degli aiuti comunitari, e in particolare di quelli relativi ai regimi di sostegno diretto, al fine di non provocare turbative nella necessaria ristrutturazione in corso nel settore agricolo di tali nuovi Stati membri. Ne consegue che questi ultimi Stati si trovano in una situazione che non è paragonabile a quella degli Stati membri originari, i quali beneficiano senza limitazioni dei regimi di sostegno diretto, il che impedisce di istituire una valida comparazione.

Infine, dato che la decisione 2004/281 si richiama al principio e alle modalità di applicazione del meccanismo detto di «phasing-in», come erano stati inseriti nell’Atto di adesione, senza estenderne la portata, non si può ritenere che tale decisione ponga nuovamente in discussione il compromesso derivante dai negoziati di adesione e pertanto essa non viola il principio di buona fede.

(v. punti 55, 66-67, 76, 78-80, 87-88, 92)