Parole chiave
Massima

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1. Ricorso per inadempimento — Atto di ricorso — Enunciazione delle censure e dei motivi — Requisiti formali

[Art. 226 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedure della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)]

2. Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Art. 49 CE)

3. Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Art. 49 CE)

Massima

1. Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 38, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, la Commissione è tenuta ad indicare, nelle conclusioni dell’atto introduttivo depositato ai sensi dell’art. 226 CE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi. Tali conclusioni devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

(v. punto 24)

2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE lo Stato membro che subordini la concessione di una licenza ad agenti di collocamento di artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti, nei limiti in cui esso non fornisca alcuna ragione che possa giustificare tale ostacolo.

(v. punti 29, 55 e dispositivo)

3. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE lo Stato membro che imponga una presunzione di lavoro subordinato ad artisti che sono prestatori di servizi stabiliti nel loro Stato membro di origine nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi, presunzione che implica l’assoggettamento al regime di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati nonché a quello delle ferie retribuite.

La tutela sociale dei prestatori di servizi può, in linea di principio, rientrare tra le ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi. La legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale di tali prestatori è tuttavia oggetto di un coordinamento comunitario, in base al quale gli artisti di cui trattasi usufruiscono della sicurezza sociale prevista dal loro Stato membro di origine, cosicché lo Stato membro di cui trattasi non è legittimato ad assoggettarli al proprio regime di sicurezza sociale. Quanto a un diritto a ferie retribuite per prestatori di servizi, esso si può difficilmente conciliare con il concetto di attività autonoma.

Peraltro, il provvedimento di cui trattasi non può essere giustificato dall’obiettivo della lotta contro l’attività lavorativa dissimulata, in quanto il fatto che gli artisti siano di regola ingaggiati per periodi brevi e intervallati da vari organizzatori di spettacoli non può, di per sé solo, fondare un generale sospetto di attività lavorativa dissimulata, tanto più che gli artisti di cui trattasi sono riconosciuti come prestatori di servizi stabiliti nel loro Stato membro di origine nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi.

(v. punti 45, 47‑49, 51‑52, 55 e dispositivo)