Causa C‑255/04

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica francese

«Ricevibilità — Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio — Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita — Art. 49 CE — Normativa nazionale che assoggetta il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato — Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato — Inversione dell’onere della prova — Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck — Tutela sociale — Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prelazione — Lotta contro l’attività lavorativa dissimulata»

Massime della sentenza

1.        Ricorso per inadempimento — Atto di ricorso — Enunciazione delle censure e dei motivi — Requisiti formali

[Art. 226 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedure della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)]

2.        Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Art. 49 CE)

3.        Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Art. 49 CE)

1.        Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 38, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, la Commissione è tenuta ad indicare, nelle conclusioni dell’atto introduttivo depositato ai sensi dell’art. 226 CE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi. Tali conclusioni devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

(v. punto 24)

2.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE lo Stato membro che subordini la concessione di una licenza ad agenti di collocamento di artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti, nei limiti in cui esso non fornisca alcuna ragione che possa giustificare tale ostacolo.

(v. punti 29, 55 e dispositivo)

3.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE lo Stato membro che imponga una presunzione di lavoro subordinato ad artisti che sono prestatori di servizi stabiliti nel loro Stato membro di origine nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi, presunzione che implica l’assoggettamento al regime di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati nonché a quello delle ferie retribuite.

La tutela sociale dei prestatori di servizi può, in linea di principio, rientrare tra le ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi. La legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale di tali prestatori è tuttavia oggetto di un coordinamento comunitario, in base al quale gli artisti di cui trattasi usufruiscono della sicurezza sociale prevista dal loro Stato membro di origine, cosicché lo Stato membro di cui trattasi non è legittimato ad assoggettarli al proprio regime di sicurezza sociale. Quanto a un diritto a ferie retribuite per prestatori di servizi, esso si può difficilmente conciliare con il concetto di attività autonoma.

Peraltro, il provvedimento di cui trattasi non può essere giustificato dall’obiettivo della lotta contro l’attività lavorativa dissimulata, in quanto il fatto che gli artisti siano di regola ingaggiati per periodi brevi e intervallati da vari organizzatori di spettacoli non può, di per sé solo, fondare un generale sospetto di attività lavorativa dissimulata, tanto più che gli artisti di cui trattasi sono riconosciuti come prestatori di servizi stabiliti nel loro Stato membro di origine nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi.

(v. punti 45, 47‑49, 51‑52, 55 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 giugno 2006 (*)

«Ricevibilità – Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio – Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita – Art. 49 CE – Normativa nazionale che assoggetta il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato – Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato – Inversione dell’onere della prova – Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck – Tutela sociale – Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Lotta contro l’attività lavorativa dissimulata»

Nella causa C-255/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët e dal sig. E. Traversa, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Hare, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il proprio ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica francese:

–        subordinando la concessione di una licenza ad un’agenzia di collocamento di artisti con sede in un altro Stato membro al criterio dell’interesse dell’attività dell’agenzia con riguardo alle esigenze di collocamento degli artisti, e

–        imponendo la presunzione di lavoro subordinato ad un artista riconosciuto come prestatore di servizi stabilito nel suo Stato membro di origine nel quale fornisce abitualmente servizi analoghi,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

2        La presente causa solleva, oltre a quella dell’applicazione dell’art. 49 CE, questioni attinenti alla normativa comunitaria in materia di previdenza sociale.

3        L’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento del Consiglio (CE) 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), prevede:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari».

4        L’art. 13, n. 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«(…) Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».

5        Ai sensi dell’art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, una «persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi».

 Normativa nazionale

6        La normativa francese in questione nella fattispecie riguarda, da un lato, l’attività di collocamento degli artisti e, dall’altro, l’attività di artista.

 Il regime francese che disciplina l’attività di collocamento degli artisti

–       La subordinazione del rilascio di una licenza alle esigenze del mercato

7        L’art. L. 762-3 del Code du travail (codice del lavoro) [legge 2 gennaio 1973, n. 73‑4 (JORF 3 gennaio 1973, pag. 52)], nella sua versione applicabile alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, così dispone:

«Un decreto del Conseil d’État (Consiglio di Stato) sancisce le condizioni di attribuzione, di rinnovo e di rilascio della licenza di agente artistico.

Le suddette condizioni riguardano la moralità dell’agente artistico, le modalità di esercizio della sua attività e l’interesse di quest’ultima con riferimento alle esigenze di collocamento degli artisti dello spettacolo».

8        A tale scopo, l’art. R. 762-6 del Code du travail, nella sua versione applicabile alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, prevede che «tutti i documenti e le informazioni in merito alla personalità, alla moralità e alle attività professionali degli interessati nonché alle particolari condizioni in cui questi ultimi eserciteranno o hanno esercitato l’attività di agente artistico e altresì in merito alle esigenze di collocamento degli artisti dello spettacolo, sono comunicati ai membri della commissione [consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro in forza dell’art. R. 762-3 del Code du travail], i quali sono tenuti a rispettare il carattere confidenziale delle informazioni di cui verranno in tal modo a conoscenza».

9        L’art. L. 762-3 del Code du travail nel frattempo è stato modificato dalla legge 18 gennaio 2005, n. 2005-32, di programmazione in materia di coesione sociale (JORF 19 gennaio 2005, pag. 864), e non contiene più alcun riferimento alle esigenze del mercato.

–       L’obbligo di avvalersi dell’intermediazione di un agente francese

10      Ai sensi dell’art. L. 762-9 del Code du travail, nella sua versione applicabile alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, «salvo accordo di reciprocità tra la Francia e il loro paese, gli agenti artistici stranieri non potranno effettuare il collocamento di artisti dello spettacolo in Francia senza ricorrere all’intermediazione di un agente artistico francese».

11      La suddetta disposizione è stata modificata mediante l’ordinanza 22 febbraio 2001, n. 2001-177, adottata ai fini dell’applicazione alla professione di agente artistico degli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea (GURF 24 febbraio 2001, pag. 3024). A seguito di tale modifica gli agenti artistici stabiliti in un altro Stato membro non sono più obbligati ad avvalersi dell’intermediazione di un agente francese ma devono soltanto, in determinati casi, ottenere una licenza.

–       L’obbligo di ottenere una licenza

12      In seguito all’ordinanza n. 2001-177, l’art. L. 762-9 del Code du travail prevede che «gli agenti artistici (…) di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo possono esercitare la loro attività in Francia, ove ottengano una licenza alle condizioni previste dall’art. L. 762-3 o presentino una licenza rilasciata in uno di tali Stati ad analoghe condizioni».

–       L’obbligo di una sede in Francia

13      Ai sensi dell’art. R. 762-12 del Code du travail, nella sua versione applicabile alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato:

«Qualsiasi assunzione di un addetto al collocamento in un’agenzia artistica deve essere notificata entro un mese, da parte del titolare di una licenza, al direttore dipartimentale per il settore lavoro e maestranze del dipartimento in cui è ubicata la sede dell’agenzia (…)».

14      L’art. R. 762-13 del suddetto codice, nella sua versione applicabile alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, così dispone:

«Le agenzie artistiche devono far pervenire ogni mese, alla direzione dipartimentale per il settore lavoro e maestranze del dipartimento in cui è ubicata la sede dell’agenzia, informazioni di carattere statistico sui collocamenti effettuati. (…)

(…)».

15      Orbene, dopo il decreto 8 marzo 2004, n. 2004-206, relativo all’esercizio dell’attività di agente artistico da parte di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo e volto a modificare il Code du travail (seconda parte: Decreti adottati in seno al Conseil d’État) (JORF 10 marzo 2004, pag. 4685), gli artt. R. 762-15 e R. 762-17 si limitano a prevedere che nelle domande formulate da un agente artistico proveniente da un altro Stato membro deve essere precisata «all’occorrenza, l’ubicazione degli uffici annessi o delle succursali che l’agente artistico prevede di creare in Francia».

 Il regime francese che presiede all’attività di artista

16      L’art. L. 762-1 del Code du travail, nella sua versione applicabile alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, sancisce una presunzione di lavoro subordinato. Ai sensi di detto articolo:

«Ogni contratto ai sensi del quale una persona fisica o giuridica si garantisce, a fronte di una remunerazione, la partecipazione di un artista dello spettacolo in vista della sua esibizione, si presume essere un contratto di lavoro qualora detto artista non eserciti l’attività, oggetto del contratto in questione, in condizioni tali da implicare la sua iscrizione presso il registro delle imprese.

La suddetta presunzione esiste indipendentemente dalle modalità e dall’importo della remunerazione, nonché dalla qualificazione data al contratto dalle parti. Essa non è nemmeno compromessa dalla prova che l’artista conserva la libertà di espressione della sua arte, che è proprietario di tutto o parte del materiale utilizzato o che assume egli stesso una o più persone che lo assista(no), qualora egli partecipi personalmente allo spettacolo.

(…)».

 I fatti e la fase precontenziosa del procedimento

17      Dopo aver posto la Repubblica francese in condizione di presentare le sue osservazioni, il 26 gennaio 2000 la Commissione le ha inviato un parere motivato rilevando che taluni aspetti della normativa nazionale che disciplina l’attività di collocamento degli artisti e l’attività di artista le sembravano incompatibili con gli artt. 43 CE e 49 CE. Essa ha pertanto invitato tale Stato membro a conformarsi ai suoi obblighi derivanti dal Trattato CE entro due mesi dalla notifica del suddetto parere motivato. Non essendo soddisfatta della risposta fornita dalle autorità francesi con lettera 28 aprile 2000 e delle precisazioni fornite in date 29 dicembre 2000, 13 marzo 2002, 20 febbraio e 4 settembre 2003, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

18      Nel ricorso, la Commissione invoca due censure relative alla normativa francese che presiede all’attività di collocamento degli artisti e all’attività di artista, la prima delle quali consta di quattro parti.

19      Le quattro parti della prima censura riguardano:

–        l’incompatibilità con gli artt. 43 CE e 49 CE della disciplina francese, vigente alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, diretta a imporre che gli agenti di collocamento degli artisti stabiliti in un altro Stato membro ricorrano all’intermediazione di un agente francese;

–        l’incompatibilità con l’art. 49 CE della disciplina francese, vigente alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, diretta a imporre che gli agenti di collocamento degli artisti stabiliti in un altro Stato membro abbiano la loro sede o un centro di attività stabile in Francia;

–        l’incompatibilità con l’art. 49 CE della disciplina francese, adottata dopo la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, diretta a imporre che gli agenti di collocamento degli artisti stabiliti in un altro Stato membro ottengano, in alcuni casi, una licenza dalle autorità francesi, senza che si tenga conto dei documenti giustificativi e delle garanzie già presentati nello Stato membro di origine, e

–        l’incompatibilità con l’art. 49 CE della disciplina francese, vigente alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, che subordina il rilascio di una licenza agli agenti di collocamento degli artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti.

20      La seconda censura riguarda l’incompatibilità con l’art. 49 CE della disciplina francese, vigente alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, che prevede che ogni contratto ai sensi del quale una persona fisica o giuridica si garantisce, a fronte di una remunerazione, la partecipazione di un artista dello spettacolo in vista della sua esibizione si presume essere un contratto di lavoro, in quanto tale disciplina si applica agli artisti prestatori di servizi provenienti da un altro Stato membro (in prosieguo: la «presunzione di lavoro subordinato in questione»).

21      Nel corso della fase scritta del procedimento la Commissione ha rinunciato alla prima e alla seconda parte della prima censura.

22      Il presente ricorso viene quindi limitato a un esame, con riferimento all’art. 49 CE, della terza e quarta parte della prima censura nonché della seconda censura.

 Sulla terza parte della prima censura, relativa all’obbligo di ottenere, in determinati casi, una licenza dalle autorità francesi senza che si tenga conto dei documenti giustificativi e delle garanzie già presentati nello Stato membro di origine

23      Il governo francese solleva un’eccezione di irricevibilità relativa alla discrepanza tra i motivi e le conclusioni del ricorso. A suo giudizio, la terza parte della prima censura non viene contemplata nelle conclusioni del ricorso.

24      A tale proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 38, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, la Commissione è tenuta ad indicare, nelle conclusioni dell’atto introduttivo depositato ai sensi dell’art. 226 CE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi (v., in tal senso, sentenze 13 dicembre 1990, causa C‑347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 28, e 31 marzo 1992, causa C‑52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑2187, punto 17). Tali conclusioni devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/Alta Autorità, Racc. pag. 763, in particolare pag. 780, e 20 novembre 2003, causa C‑296/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-13909, punto 121).

25      Ora, si deve constatare nel caso di specie che, se è vero che la Commissione menziona la censura di cui trattasi nell’ambito dei motivi del suo ricorso introduttivo, essa non la include nelle sue conclusioni. Pertanto, non figurando tra le censure su cui verte la sua domanda, la censura di cui trattasi dev’essere considerata irricevibile.

26      Alla luce di quanto sopra, la terza parte della prima censura è irricevibile.

 Sulla quarta parte della prima censura, relativa alla subordinazione del rilascio di una licenza alle esigenze del mercato

 Argomenti delle parti

27      La Commissione rileva che una disciplina nazionale che subordina alle esigenze di collocamento degli artisti il rilascio di una licenza agli agenti di collocamento degli artisti stabiliti in un altro Stato membro costituisce un ostacolo illegittimo al diritto alla libera prestazione dei servizi previsto dall’art. 49 CE.

28      Il governo francese riconosce l’esistenza, lamentata dalla Commissione, di un ostacolo al diritto alla libera prestazione dei servizi da parte degli agenti artistici stabiliti in un altro Stato membro, ma precisa che la disposizione in questione è stata nel frattempo modificata dalla legge n. 2005-32.

 Giudizio della Corte

29      A tale riguardo basta constatare, come del resto ammette il governo francese, che una disciplina nazionale diretta a subordinare la concessione di una licenza per l’esercizio di un’attività, quale l’attività di collocamento degli artisti, alle esigenze di collocamento di questi ultimi costituisce un ostacolo in quanto mira a limitare il numero dei prestatori di servizi. Ora, il governo francese non ha fornito alcuna ragione che possa giustificare tale ostacolo.

30      Per quanto riguarda l’argomento del governo francese relativo a una modifica legislativa che sarebbe occorsa nel frattempo, si deve rammentare che, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione nello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 19 marzo 2002, causa C‑13/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-2943, punto 21).

31      Orbene, nel caso di specie, alla scadenza del suddetto termine, vale a dire il 26 marzo 2000, la disciplina francese che subordina alle esigenze del collocamento degli artisti il rilascio di una licenza agli agenti artistici stabiliti in un altro Stato membro non era stata ancora modificata.

32      Ne consegue che la quarta parte della prima censura è fondata.

 Sulla seconda censura, relativa alla presunzione di lavoro subordinato in questione

 Argomenti delle parti

33      La Commissione osserva che la presunzione di lavoro subordinato in questione, d’altronde difficilmente sovvertibile, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi in quanto, per evitare che il loro contratto sia qualificato come contratto di lavoro, la qual cosa implicherebbe la subordinazione al regime di previdenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché a quello delle ferie retribuite, gli artisti stabiliti in un altro Stato membro sono tenuti a provare che non esercitano un’attività lavorativa subordinata ma, al contrario, un’attività di lavoro autonomo. Tale ostacolo sarebbe sproporzionato rispetto ai fini perseguiti.

34      Il governo francese replica che la suddetta presunzione non costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi e sarebbe del resto agevolmente sovvertibile. In base alla circolare 18 gennaio 2001, DSS/DACI n. 2001/34, del Ministero dell’Occupazione e della Solidarietà, relativa alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che illustra i concetti di diritto contenuti agli artt. 14, n. 1, lett. a), 14 bis, n. 1, lett. a), e 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71, la mera presentazione del modulo E 101 sarebbe sufficiente per rimuovere la presunzione di lavoro subordinato.

35      Inoltre, detto governo rileva che la presunzione di lavoro subordinato in questione è comunque giustificata dai motivi di interesse generale connessi alla tutela sociale degli artisti e alla lotta contro l’attività lavorativa dissimulata.

 Giudizio della Corte

36      In via preliminare occorre precisare che l’oggetto del presente ricorso è circoscritto agli artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabiliti nel loro Stato membro di origine, nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi (in prosieguo: «gli artisti di cui trattasi»). Si tratta inoltre di persone che si recano in Francia per esercitare la loro attività in forma temporanea e autonoma. Questo ricorso non riguarda quindi né gli artisti stabiliti in Francia (v., a tale proposito, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑171/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑5645, punto 24), né gli artisti che esercitano la loro attività in Francia in forma subordinata, pertanto in qualità di «lavoratori subordinati» ai sensi del diritto comunitario (v., a tale riguardo, sentenza 27 giugno 1996, causa C‑107/94, Asscher, Racc. pag. I-3089, punto 25). Ne consegue che, mediante il presente ricorso, la Commissione pone in discussione il diritto francese solo nei limiti in cui quest’ultimo si applica ad artisti prestatori di servizi originari di un altro Stato membro.

37      Secondo una costante giurisprudenza, l’art. 49 CE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi di altri Stati membri, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione della libera prestazione dei servizi, anche qualora detta restrizione si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore di altri Stati membri che fornisca legittimamente servizi analoghi nello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 1991, causa C‑76/90, Säger, Racc. pag. I-4221, punto 12, e 25 ottobre 2001, cause riunite C‑49/98, C‑50/98, da C‑52/98 a C‑54/98 e da C‑68/98 a C‑71/98, Finalarte e a., Racc. pag. I-7831, punto 28). Tale libertà risulta a favore tanto del fornitore quanto del destinatario degli stessi (v. sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc. pag. 377, punto 16, e 13 luglio 2004, causa C‑262/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6569, punto 22).

38      Nella presente fattispecie, occorre constatare che la presunzione di lavoro subordinato in questione costituisce, indipendentemente dalla sua più o meno difficile contestabilità, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE. Infatti, anche se detta presunzione non priva stricto sensu gli artisti di cui trattasi della possibilità di esercitare la loro attività in Francia in forma autonoma, comporta comunque per questi ultimi un inconveniente tale da ostacolare le loro attività in quanto prestatori. Onde evitare che il loro contratto venga qualificato come contratto di lavoro, la qual cosa implicherebbe costi supplementari a causa dell’obbligo di versare, in Francia, contributi o indennità dovuti a motivo dell’iscrizione al regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati, nonché l’assoggettamento al regime delle ferie retribuite, tali soggetti devono dimostrare che essi non agiscono nell’ambito di un lavoro subordinato, ma che, al contrario, operano in forma autonoma. Quindi, la presunzione di lavoro subordinato in questione è tale da dissuadere, da un lato, gli artisti di cui trattasi dal fornire i propri servizi in Francia e, dall’altro, gli organizzatori di spettacoli francesi dall’ingaggiare siffatti artisti.

39      A detto riguardo, il governo francese rileva che la presunzione di lavoro subordinato in questione non può costituire un ostacolo alla libera prestazione dei servizi giacché si tratta di una modalità procedurale che rispetta il principio di effettività sancito dalla giurisprudenza della Corte.

40      Anche se la presunzione di lavoro subordinato in questione costituisce, come ogni presunzione, una regola a carattere procedurale, è giocoforza constatare che la giurisprudenza cui si riferisce il governo francese non riguarda meccanicamente tutte le disposizioni nazionali a carattere procedurale, ma esclusivamente le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (v., segnatamente, sentenza 14 dicembre 1995, causa C‑312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12). Orbene, la presunzione di lavoro subordinato in questione nel caso di specie non è intesa a garantire diritti spettanti in forza delle norme di diritto comunitario, ma, al contrario, si oppone a siffatti diritti.

41      Il governo francese sostiene altresì che, da quanto è stata introdotta la circolare DSS/DACI n. 2001/34, la mera presentazione del modulo E 101 è sufficiente a rimuovere la presunzione di lavoro subordinato in questione per gli artisti di cui trattasi.

42      Ora, anche supponendo che la suddetta circolare comporti effettivamente che la presunzione di lavoro subordinato in questione sia resa automaticamente inapplicabile agli artisti che dispongono di un modulo E 101, è giocoforza constatare che la circolare in questione è stata adottata il 18 gennaio 2001, quindi in un momento di gran lunga successivo alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato. Pertanto, tale circolare non può, in ogni caso, assolutamente modificare la valutazione enunciata al punto 38 della presente sentenza.

43      La libera prestazione di servizi può tuttavia essere limitata dalle legislazioni nazionali che si giustifichino per le ragioni di cui all’art. 46, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 55 CE, o per ragioni imperative di interesse generale (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 2004, Commissione/Francia, cit., punto 23), purché non esistano misure comunitarie di armonizzazione che dispongano i provvedimenti necessari a garantire la tutela di tali interessi (v., in tal senso, nell’ambito della libera circolazione delle merci, sentenza 5 ottobre 1994, causa C‑323/93, Centre d’insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 31 e giurisprudenza ivi menzionata).

44      In linea di principio, spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela di siffatti interessi legittimi e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non possono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale prescrive che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, citate sentenze Säger, punto 15, e 13 luglio 2004, Commissione/Francia, punto 24).

45      Nel caso di specie, al fine di valutare la fondatezza della seconda censura invocata dalla Commissione, occorre quindi verificare se la presunzione di lavoro subordinato in questione, dal momento che implica l’assoggettamento al regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati nonché a quello delle ferie retribuite, possa essere giustificata con riferimento a una delle ragioni menzionate al punto 43 della presente sentenza e se tale misura sia proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, o se invece esistano misure comunitarie di armonizzazione che escludono una siffatta giustificazione.

46      Il governo francese fa valere a tale proposito che la presunzione in questione è giustificata da due esigenze imperative di interesse generale, ossia, in primo luogo, la tutela sociale degli artisti di cui trattasi e, in secondo luogo, la lotta contro l’attività lavorativa dissimulata.

47      Per quanto riguarda, in primo luogo, la tutela sociale degli artisti di cui trattasi, non è certamente escluso che, analogamente ai lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, come i prestatori di servizi, possano necessitare di misure specifiche per garantire una determinata tutela sociale (v. in tal senso, in materia di libertà di stabilimento, sentenza 15 febbraio 1996, causa C‑53/95, Kemmler, Racc. pag. I‑703, punto 13). In tal modo, la tutela sociale dei prestatori di servizi è in grado, in linea di principio, di rientrare tra le ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi.

48      Per quanto attiene tuttavia, da una parte, alla garanzia di una previdenza sociale, è d’uopo rammentare che la questione specifica della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale dei prestatori di servizi è oggetto di un coordinamento comunitario. Infatti dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con gli artt. 4 e 14 bis, punto 1, lett. a), del medesimo regolamento, emerge che coloro che esercitano di regola un’attività autonoma sul territorio di uno Stato membro e che svolgono temporaneamente una prestazione lavorativa sul territorio di un altro Stato membro continuano ad essere soggetti alla legislazione del primo Stato membro. In base al sistema istituito con tale regolamento, gli artisti di cui trattasi usufruiscono pertanto della previdenza sociale prevista dal loro Stato membro di origine e non di quella prevista dallo Stato membro di destinazione, tutela che possono d’altronde comprovare con un tipo di formulario, denominato «certificato E 101» (v., in tal senso, sentenza 30 marzo 2000, causa C‑178/97, Banks e a., Racc. pag. I-2005, punti 33 e 34).

49      In tale contesto, la Repubblica francese non è legittimata ad assoggettare gli artisti di cui trattasi al proprio regime di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenza Banks e a., cit., punti 41 e 42).

50      Per quanto riguarda, d’altra parte, il diritto alle ferie retribuite, occorre osservare che la direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), include norme in materia di ferie retribuite. Dette norme tuttavia riguardano esclusivamente i lavoratori subordinati e non i prestatori di servizi.

51      Se la questione delle ferie retribuite per gli artisti di cui trattasi non è pertanto armonizzata a livello comunitario e se la Repubblica francese conserva così, in linea di principio, la facoltà di disporre una siffatta tutela, si deve peraltro constatare che un diritto a ferie retribuite per prestatori di servizi (introdotto in modo indiretto, mediante una presunzione di lavoro subordinato, o in modo diretto) si può difficilmente conciliare con il concetto di attività autonoma. Il diritto a ferie retribuite dal datore di lavoro costituisce, infatti, una delle prerogative più importanti e caratteristiche del lavoro subordinato. Per contro, l’attività autonoma è caratterizzata proprio dalla mancanza di un siffatto diritto.

52      Per quanto attiene, in secondo luogo, all’obiettivo della lotta contro l’attività lavorativa dissimulata, è d’uopo constatare che il fatto che gli artisti siano di regola ingaggiati da vari organizzatori di spettacoli per periodi brevi e intervallati non può, di per sé solo, fondare un generale sospetto di attività lavorativa dissimulata, tanto più che gli artisti di cui trattasi sono riconosciuti come prestatori di servizi stabiliti nel loro Stato membro di origine, nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi.

53      Date tali circostanze, come suggerisce la Commissione, sarebbe sufficiente introdurre un regime di controllo a posteriori presidiato da sanzioni dissuasive per evitare e identificare casi specifici di ricorso a falsi status di dilettante o di volontario al fine di lottare in modo efficace contro l’attività lavorativa dissimulata.

54      Ciò premesso, la seconda censura è fondata.

55      Occorre di conseguenza constatare che la Repubblica francese:

–        subordinando la concessione di una licenza ad agenti di collocamento di artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti e

–        imponendo la presunzione di lavoro subordinato ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabiliti nel loro Stato membro di origine, nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 49 CE.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché tutte le parti sono rimaste parzialmente soccombenti nei loro motivi, si deve decidere che ogni parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica francese:

–        subordinando la concessione di una licenza ad agenti di collocamento di artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti e

–        imponendo la presunzione di lavoro subordinato ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato membro di origine, nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 49 CE.

2)      Per il resto il ricorso è respinto.

3)      La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.