1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa applicabile — Lavoratore autonomo che esercita attività professionali in due Stati membri e risiede in uno di essi — Normativa dello Stato di residenza — Prelievo di un contributo straordinario effettuato dallo Stato di residenza tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro — Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 1, 14 bis, punto 2, 14 quater e 14 quinquies, n. 1)
2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Libertà di stabilimento — Lavoratore autonomo che esercita attività in due Stati membri e risiede in uno di essi — Prelievo di un contributo straordinario effettuato dallo Stato di residenza tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro — Misura nazionale di attuazione del regolamento n. 1408/71 — Misura che non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento
(Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13 e segg.)
1. Dalla formulazione degli artt. 13, n. 1, 14 bis, punto 2, 14 quater e 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 risulta che il lavoratore autonomo a cui è applicabile il regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro e, quando di norma esercita un’attività non subordinata nel territorio di due o più Stati membri, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora esso eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. In un tale caso, il lavoratore à considerato come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro di residenza.
Ne deriva che i detti artt. 13 e segg. richiedono che, nel caso che un lavoratore autonomo che esercita attività professionali nel territorio di due Stati membri e risiede in uno dei due, un contributo, quale il contributo di moderazione, previsto dalla normativa dello Stato di residenza, venga determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile ancorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisca il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico di tale Stato.
(v. punti 19, 21, 24, dispositivo 1)
2. L’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che un contributo quale il contributo di moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro, sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.
Infatti, un tale calcolo viene effettuato sulla base degli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408/71. L’applicazione di questi articoli non può ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, ma, al contrario, contribuisce a facilitarne l’esercizio. Di conseguenza, i provvedimenti nazionali di attuazione di tali disposizioni, quali quelli relativi al detto contributo, non costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento.
(v. punti 32-34, dispositivo 2)