Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50 — Aggiudicazione degli appalti
[Direttiva del Consiglio 92/50, art. 29, primo comma, lett. e) e f)]
L’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, offre la facoltà agli Stati membri di escludere dalla partecipazione a una gara d’appalto qualunque candidato che non abbia adempiuto i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e tasse, conformemente alle disposizioni legislative nazionali.
Questa disposizione non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse può regolarizzare la sua situazione successivamente
– in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
– in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
– mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine.
Infatti, l’art. 29 della direttiva non prevede in materia una uniformità di applicazione delle cause di esclusione ivi indicate a livello comunitario, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto queste cause di esclusione, o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi. In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di alleviare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti dall’art. 29 della direttiva.
Spetta pertanto alle norme nazionali precisare il contenuto e la portata degli obblighi di cui trattasi nonché le condizioni del loro adempimento. Spetta inoltre alle norme nazionali determinare fino a che momento o entro quale termine gli interessati devono aver effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi oppure aver provato che le condizioni per una regolarizzazione a posteriori sono soddisfatte. Tuttavia, i principi di trasparenza e di parità di trattamento richiedono che questo termine sia determinato con una certezza assoluta e reso pubblico, affinché gli interessati possano conoscere esattamente gli obblighi procedurali ed essere sicuri del fatto che gli stessi obblighi valgano per tutti i concorrenti. Inoltre, un semplice inizio di pagamento al momento considerato, o la prova dell’intenzione di pagamento, o ancora la prova della capacità finanziaria di regolarizzazione al di là di questo momento non possono essere sufficienti.
(v. punti 23‑24, 31‑33, 40 e dispositivo)