Parole chiave
Massima

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1. Ricorso per inadempimento — Esame della Corte nel merito — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 226, secondo comma, CE)

2. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante la fase precontenziosa

(Art. 226 CE)

3. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione

(Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 92/43/CEE)

4. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 12, n. 1)

Massima

1. Ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, la Corte può essere adita con un ricorso per inadempimento solo qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato al parere motivato entro il termine impartitogli dalla Commissione a tale scopo.

Peraltro, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

(v. punti 22‑23)

2. Nell’ambito di un procedimento per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.

Pertanto, nel suo ricorso per inadempimento, la Commissione è autorizzata a ridurre l’oggetto della controversia. Infatti, anche se la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere l’oggetto del contendere, e la Commissione è tenuta ad indicare con precisione, nel parere motivato, le censure da essa già fatte valere in maniera più generale nella lettera di diffida, ciò non le impedisce tuttavia, nella fase contenziosa, di circoscrivere l’oggetto del contendere, né di estenderlo a provvedimenti successivi che coincidano essenzialmente con quelli contestati in sede di diffida.

(v. punti 33, 36‑37)

3. Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione.

Spetta quindi alla Commissione, nell’ambito di un inadempimento alla direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fornire la prova della presenza della specie animale protetta nella zona di cui trattasi, e non soltanto elementi atti a dimostrare, tutt’al più, l’eventualità di una tale presenza.

(v. punti 59, 63)

4. Uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora non adotti tutti i provvedimenti concreti necessari ad evitare, da una parte, che la specie animale interessata sia deliberatamente perturbata durante il periodo di riproduzione e, dall’altra, il deterioramento o la distruzione dei suoi siti di riproduzione.

Il requisito dell’intenzionalità, previsto all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 92/43, è soddisfatto quando sia provato che l’autore dell’atto ha voluto la cattura o l’uccisione di un esemplare di una specie animale protetta o che, quanto meno, ha accettato la possibilità di una tale cattura o uccisione.

Ne consegue che uno Stato membro non viene meno ai detti obblighi allorché autorizza la caccia di una specie animale diversa da quelle protette dalla direttiva.

(v. punti 70‑72)