Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Libera circolazione delle persone
—
Lavoratori
—
Parità di trattamento (art. 39 CE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7) (v. punti 14-19 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) – Accesso al pubblico impiego spagnolo – Obbligo di riconoscere dal punto di vista economico i servizi prestati dai cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro
Dispositivo
1) Non avendo adottato disposizioni legislative che prevedessero esplicitamente, nel pubblico impiego spagnolo, il riconoscimento, per quanto riguarda gli effetti pecuniari, dei periodi di servizio compiuti precedentemente da cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.