Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime particolare delle agenzie di viaggi — Ambito di applicazione — Operatori economici diversi dalle agenzie di viaggi che propongono servizi consistenti nell’organizzazione di viaggi linguistici e di studi all’estero — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 26)
Secondo la giurisprudenza, le ragioni sottese al regime particolare applicabile alle agenzie di viaggi e agli organizzatori di giri turistici previsto dall’art. 26 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, sono del pari valide nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell’ambito di un’altra attività. Tuttavia, non si deve tassare un produttore economico conformemente al detto articolo quando le prestazioni acquistate presso terzi per fornire servizi generalmente collegati a dette operazioni restano puramente accessorie rispetto alle prestazioni proprie.
Orbene, qualora un operatore economico offra abitualmente ai suoi clienti, oltre a prestazioni connesse all’istruzione e alla formazione linguistica degli stessi, prestazioni di viaggio la cui realizzazione non può non incidere sensibilmente sul forfait praticato, quali il trasferimento nel paese di destinazione e/o il soggiorno in tale paese, tali prestazioni non possono essere assimilate a prestazioni di servizi puramente accessorie. Infatti, tali prestazioni non costituiscono una frazione meramente marginale rispetto all’importo corrispondente alla prestazione connessa all’istruzione e alla formazione linguistica che detto operatore offre ai suoi clienti.
Pertanto, l’art. 26 della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che esso si applica ad un operatore economico che offre servizi consistenti nell’organizzazione di viaggi linguistici e di studi all’estero e che fornisce, in nome proprio, ai suoi clienti a un prezzo forfettario un soggiorno all’estero di una durata da tre a dieci mesi e ricorre, a tal fine, alle prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.
(v. punti 22, 24, 27-29, 48 e dispositivo)