Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Operazione che dev’essere considerata come prestazione unica — Criteri — Fornitura di un programma standard registrato su un supporto e successivo adattamento di detto programma alle necessità specifiche del consumatore

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2, n. 1)

2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Nozione — Fornitura di un programma standard registrato su un supporto e successivo adattamento di detto programma alle necessità specifiche del consumatore — Inclusione — Condizioni

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 6, n. 1)

3. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Prestazioni dei consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe — Nozione — Adattamento di un programma informatico alle necessità specifiche di un consumatore — Inclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino]

Massima

1. L’art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, dev’essere interpretato nel senso che, quando due o più elementi o atti forniti da un soggetto passivo ad un consumatore, considerato come consumatore medio, siano a tal punto strettamente connessi da formare oggettivamente, sotto il profilo economico, un insieme la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, il complesso di tali elementi o di tali atti costituisce un’unica prestazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò vale nel caso di un’operazione con la quale un soggetto passivo fornisce ad un consumatore un programma standard in precedenza elaborato e commercializzato, registrato su un supporto, nonché il successivo adattamento di tale programma alle esigenze specifiche dell’acquirente, anche dietro pagamento di prezzi separati.

(v. punto 30, dispositivo 1-2)

2. L’art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione unica quale la fornitura di un programma standard e il successivo adattamento di questo alle necessità specifiche del consumatore dev’essere qualificata come «prestazione di servizi» laddove risulti che l’adattamento considerato non sia di portata minore né accessoria, ma rivesta invece carattere predominante; tale ipotesi ricorre, in particolare, allorché, alla luce di elementi quali la sua ampiezza, il suo costo e la sua durata, tale adattamento riveste un’importanza decisiva al fine di consentire l’uso di un programma su misura da parte dell’acquirente.

(v. punti 28-30, dispositivo 3)

3. L’art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, che determina il luogo di collegamento fiscale per le prestazioni dei consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché l’elaborazione di dati e la fornitura di informazioni, dev’essere interpretato nel senso che si applica ad una prestazione di servizi unica quale la fornitura di un programma standard e il successivo adattamento di questo alle necessità specifiche del consumatore fornita ad un soggetto passivo stabilito nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore.

Infatti, la detta disposizione non riguarda professioni, quali quelle di avvocato, di consulente, di perito contabile o di ingegnere, ma le prestazioni effettuate da tali professionisti e quelle ad esse analoghe. Il legislatore comunitario si richiama alle professioni elencate in questa disposizione come punto di riferimento per definire le categorie di prestazioni che vi sono contemplate. A questo proposito, le scienze informatiche, tra cui la programmazione e l’elaborazione di programmi, occupano un posto rilevante nella formazione universitaria dispensata ai futuri ingegneri e spesso costituiscono addirittura uno dei diversi canali di specializzazione offerti a questi ultimi nel corso della detta formazione. Una prestazione quale l’adattamento di un programma informatico alle esigenze specifiche di un consumatore può quindi essere effettuata tanto da ingegneri quanto da altre persone che dispongono di una formazione che consente loro di rispondere alla stessa finalità. Ne consegue che siffatta prestazione rientra sia fra le prestazioni effettuate dagli ingegneri sia tra quelle che hanno analogie con l’attività di ingegnere.

(v. punti 37-41, dispositivo 4)