Causa C-40/04
Procedimento penale
contro
Syuichi Yonemoto
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)
«Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37/CE — Compatibilità di una normativa nazionale che impone all’importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione “CE” di conformità»
Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 10 marzo 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2005
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Obblighi incombenti all'importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro, munita della marcatura «CE» e accompagnata da una dichiarazione «CE» di conformità — Limiti — Disposizioni nazionali che impongono all'importatore l'obbligo di provvedere alla conformità di tale macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva — Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento e del Consiglio 98/37)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Obblighi incombenti all'importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro — Limiti — Verifica della marcatura della macchina — Stesura di traduzioni — Obbligo di cooperazione con le autorità nazionali — Ammissibilità — Presupposti
(Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37)
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Facoltà per gli Stati membri di sanzionare penalmente le violazioni della normativa comunitaria — Portata
(Artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37)
1. Le disposizioni della direttiva 98/37, relativa alle macchine, ostano all’applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
Infatti, l’obiettivo essenziale della detta direttiva, che consiste nel semplificare le modalità di definizione della conformità delle macchine al fine di garantire, nei limiti del possibile, la libertà di circolazione delle macchine stesse nell’ambito del mercato interno, verrebbe ostacolato se operatori che si trovino a valle rispetto al fabbricante, segnatamente gli importatori di macchine da uno Stato membro ad un altro, potessero essere parimenti considerati responsabili della loro conformità.
(v. punti 45-46, 61, dispositivo 1)
2. Le disposizioni della direttiva 98/37, relativa alle macchine, non ostano all’applicazione di disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:
– verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
– fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
(v. punti 48-49, 52, 61, dispositivo 2)
3. Anche se la direttiva 98/37, relativa alle macchine, non impone agli Stati membri alcun obbligo preciso per quanto riguarda il regime sanzionatorio, non se ne può tuttavia dedurre che disposizioni nazionali che sanzionino penalmente le infrazioni agli obblighi imposti dalla normativa di attuazione della direttiva siano incompatibili con quest’ultima. Gli Stati membri sono infatti tenuti, nell’ambito della libertà che viene loro lasciata dall’art. 249, terzo comma, CE, a scegliere le forme e i mezzi più idonei al fine di garantire l’efficacia pratica delle direttive e l'art. 10 CE impone loro, nelle circostanze summenzionate, di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario.
Pertanto, gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE devono essere interpretati nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
(v. punti 57-61, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
8 settembre 2005 (*)
«Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 98/37/CE – Compatibilità di una normativa nazionale che impone all’importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione “CE” di conformità»
Nel procedimento C-40/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia) con decisione 30 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
Syuichi Yonemoto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il sig. Yonemoto, dall’avv. P. Jäntti, asianajaja;
– per il Virallinen syyttäjä (pubblico ministero), dalla sig.ra J. Kivistö, procuratore presso il Tribunale di primo grado di Helsinki;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Schima e P. Aalto, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1), nonché degli artt. 28 CE e 30 CE.
2 Tale questione è stata sottoposta alla Corte nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Yonemoto, nella sua qualità di rappresentante dell’importatore di una macchina che era stata causa di un infortunio sul lavoro che aveva provocato gravi lesioni ad uno degli utenti della macchina stessa.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 La direttiva 98/37 stabilisce i requisiti essenziali che le macchine devono soddisfare sotto il profilo della sicurezza e della tutela della salute. La direttiva 98/37 ha sostituito e codificato la direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), più volte modificata.
4 I nn. 1 e 2 dell’art. 2 della prevedono quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone (…), purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l’uso delle macchine o dei componenti di sicurezza in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine o di detti componenti di sicurezza rispetto alle disposizioni della presente direttiva».
5 A termini dell’art. 3 della direttiva medesima:
«Le macchine e i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui all’allegato I».
6 L’art. 4, n. 1, della detta direttiva precisa:
«1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva».
7 Ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva:
«1. Gli Stati membri considerano conformi all’insieme delle disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità previste al capitolo II:
– le macchine munite della marcatura “CE” e accompagnate dalla dichiarazione “CE” di conformità di cui all’allegato II, punto A;
– i componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione “CE” di conformità di cui all’allegato II, punto C.
In assenza di norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti che sono considerate come documenti importanti o utili per l’applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari di cui all’allegato I.
2. Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il componente di sicurezza costruito conformemente a detta norma è presunto conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate.
(…)».
8 L’art. 7 della così recita:
«1. Se uno Stato membro constata che:
– talune macchine munite della marcatura “CE”, oppure:
– taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione “CE” di conformità,
utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone (…), esso prende tutte le misure necessar[ie per ritirare le macchine o le] componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivandone la decisione (...)
(...)
3. Se
– una macchina non conforme è munita della marcatura “CE”,
– un componente di sicurezza non conforme è accompagnato da una dichiarazione “CE” di conformità,
lo Stato membro competente prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura o redatto la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
(...)».
9 L’art. 8 della detta direttiva così dispone:
«1. Per attestare la conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige, per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza fabbricati, una dichiarazione “CE” di conformità i cui elementi figurano nell’allegato II, punto A o C, secondo il caso.
Inoltre, soltanto per quanto riguarda le macchine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone sulla macchina la marcatura “CE”.
2. Prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:
(...)
b) se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o in mancanza di queste ultime, sottoporre il modello della macchina all’esame per la certificazione CE di cui all’allegato VI;
(...)
4. (...)
Quando si applichi il paragrafo 2, lettera b), (...), la dichiarazione “CE” di conformità certifica la conformità al modello sottoposto all’esame per la certificazione CE.
(...)».
10 Ai sensi del punto 1.7.3. dell’allegato I della direttiva 98/37, ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno il nome del fabbricante e il suo indirizzo, la marcatura «CE», la designazione della serie o del tipo, l’eventuale numero di serie nonché l’anno di costruzione. A termini del medesimo punto, in funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d’esercizio (ad esempio frequenza di rotazione).
11 Il punto 1.7.4., lett. a)-d), dell’allegato I della direttiva medesima, prevede quanto segue:
«a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un’istruzione per l’uso (...).
b) Le istruzioni per l’uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All’atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione (...).
c) Alle istruzioni per l’uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l’ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all’occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l’uso per quanto concerne gli aspetti della sicurezza. (...)».
12 L’allegato II, parte A, della precisa quanto segue:
«La dichiarazione “CE” di conformità deve contenere i seguenti elementi:
– nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (...),
– descrizione della macchina (...),
– tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme,
– eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo notificato e il numero dell’attestato di certificazione “CE”,
(...)
– eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate,
– eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate,
– identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità».
13 A termini della nota 1 dell’allegato II, parte A, della direttiva medesima:
«[La dichiarazione “CE” di conformità] deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso originali (...), a macchina o in stampatello. Essa deve essere accompagnata da una traduzione in una delle lingue del paese di utilizzazione. Detta traduzione è eseguita nelle stesse condizioni valide per le istruzioni per l’uso».
La normativa nazionale
14 L’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro (työturvallisuuslaki), nella versione vigore all’epoca dei fatti della causa principale, cosí disponeva:
«Il fabbricante, importatore o venditore di una macchina, di uno strumento o di un’altra attrezzatura tecnica ovvero chiunque ceda un oggetto siffatto ai fini della sua immissione sul mercato o della sua utilizzazione, deve verificare che:
1) l’oggetto, all’atto della commercializzazione o consegna ai fini dell’uso in tale paese, non cagioni un rischio di infortunio o di pericolo per la salute, ove utilizzato conformemente al suo scopo;
2) l’oggetto sia stato progettato, fabbricato e all’occorrenza controllato secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti; e
3) l’oggetto sia munito dei dispositivi di protezione necessari al suo uso ordinario nonché delle marcature ed altre indicazioni attestanti la conformità dell’oggetto stesso alle norme.
Alla consegna l’oggetto deve essere accompagnato da istruzioni appropriate per la sua installazione, il suo uso e la sua manutenzione. Esse devono includere, se necessario, anche istruzioni per la pulizia, la riparazione e la regolazione ordinarie, nonché le procedure da seguire nei normali casi di irregolare funzionamento. La progettazione dei dispositivi di sicurezza deve tener conto dell’esecuzione di tali attività».
15 Secondo il codice penale finlandese, la violazione, dolosa o colposa, delle dette disposizioni può essere sanzionata penalmente come violazione della sicurezza sul lavoro, omicidio colposo, lesioni colpose, omicidio o lesioni per negligenza grave.
16 Oltre alle dette sanzioni penali, la violazione degli obblighi previsti dall’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro comporta, in forza della legge sul risarcimento del danno (vahingonkorvauslaki), l’obbligo di risarcire il danno provocato.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
17 La società Ama-Prom Oy, di cui il sig. Yonemoto è direttore generale, è importatrice di macchinari, tra cui presse piegatrici. Nel 1995 la Ama Prom Oy importava in Finlandia una pressa piegatrice fabbricata in Francia dalla società francese Amada Europe e la vendeva alla società finlandese Peltitarvike Oy.
18 All’atto dell’importazione, la pressa piegatrice era munita della marcatura «CE». Il fabbricante rilasciava, per tale macchina, un certificato di conformità che indicava quanto segue:
«The undersigned manufacturer AMADA EUROPE [indirizzo] certifies that the new below designated equipment: hydraulic press-brake 80.25 type ITS2 n° Series B50412 complies with the regulations applicable to it:
– European Reference: 89/392/EEC Directive
– European Standards: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 418, EN 457, EN 60204.
The AIF/S, Organism authorized by the act from the Labour Department on 11/8/1992 has granted a type-tested certificate of conformity CE for the machine of the ITS2 type under the number 384‑090A‑0004‑11‑94 (n. AIF/S), on 8/11/1994».
(Il sottoscritto produttore AMADA EUROPE [indirizzo] certifica che la nuova macchina di seguito descritta: pressa piegatrice idraulica 80.25 tipo ITS2 n. di serie B50412 è conforme con la normativa ad essa applicabile:
– Normativa europea: direttiva 89/392/CEE
– Standard europei: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 418, EN 457, EN 60204.
L’AIF/S, organismo autorizzato con atto del Dipartimento del lavoro in data 11/8/1992, ha rilasciato una dichiarazione CE di conformità per la macchina del tipo ITS2, n. 384‑090A‑0004‑11‑94 (n. AIF/S), in data 8/11/1994).
19 Lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) rilevava tuttavia, con riguardo a tale macchina, i seguenti elementi di fatto:
– Quando l’interruttore di selezione avviato con una chiave era in posizione 2, la macchina poteva essere utilizzata a pieno regime azionando il pedale.
– La pressione sul dispositivo di arresto di emergenza della macchina interrompeva soltanto la corrente che azionava i comandi, ma la macchina restava in tensione e restava in funzione la pompa idraulica.
– I tasti del dispositivo di arresto d’emergenza si aprivano di meno di un millimetro sotto la pressione. Occorreva ancora spingere di molti millimetri sulla manetta per arrivare alla posizione di stop. Il dispositivo di arresto d’emergenza era rigido.
– Le istruzioni per l’uso della macchina non erano redatte integralmente in finlandese. Il quadro comandi non corrispondeva allo schema riprodotto sulle istruzioni e queste ultime erano troppo sommarie e carenti per garantire un impiego della macchina in piena sicurezza.
– La macchina funzionava normalmente mediante un dispositivo aperto azionato da un pedale e ad elevata velocità di lavoro, benché non fosse equipaggiata di altri dispositivi di protezione per impedire i danni alle mani oltre al comando bimanuale, che, secondo i metodi di lavoro adottati alla Peltitarvike Oy, in generale non veniva utilizzato.
– Il dispositivo di arresto di emergenza veniva utilizzato per fermare la macchina al fine di cambiare le lame, pratica di routine pressoché quotidiana, pur non essendo destinato a tale impiego. Per garantire la sicurezza, sarebbe stato necessario interrompere la corrente oppure selezionare una velocità di lavoro bassa per mezzo dell’interruttore a chiave posto sul quadro comandi.
20 Il 17 novembre 1998, il sig. Raine Pöyry, dipendente della società Peltitarvike Oy, subiva un grave infortunio sul lavoro, mentre aiutava il caposquadra, sig. Urpo Pursiainen, a cambiare le lame della pressa piegatrice di cui alla causa principale. A tal fine, il sig. Pursiainen aveva azionato il dispositivo dell’arresto di emergenza per togliere la corrente. Nel corso dell’operazione il sig. Pöyry toccava accidentalmente con il piede il pedale della macchina. Benché la corrente fosse stata interrotta mediante il dispositivo dell’arresto di emergenza, l’azione sul pedale provocava un brusco movimento di compressione che recideva otto dita del sig. Pöyry prendendole tra le lame.
21 Adito della questione, il käräjäoikeus condannava il sig. Yonemoto a un’ammenda pari a 30 giornate lavorative per violazione dell’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro e lesioni colpose nonché a risarcire i danni al sig. Pöyry per un importo totale di EUR 26 953,80. Il detto giudice condannava parimenti il gestore della società Peltitarvike Oy e il sig. Pursiainen per violazione della detta legge e per lesioni colpose, condannandoli inoltre al risarcimento dei danni al sig. Pöyry.
22 In appello, la condanna del sig. Yonemoto veniva confermata dallo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki). Il detto giudice condannava il sig. Yonemoto ad un’ammenda pari a 50 giornate lavorative nonché al pagamento del risarcimento dei danni, per un importo totale di EUR 21 908,16.
23 A parere del käräjäoikeus e dello hovioikeus, il sig. Yonemoto, nella sua qualità di rappresentante dell’importatore, era parzialmente responsabile delle carenze da cui era scaturito l’incidente di cui era stato vittima il sig. Pöyry. Secondo i detti giudici, l’importatore sarebbe stato tenuto a controllare che le macchine consegnate e utilizzate fossero state progettate e fabbricate conformemente alle norme vigenti. Perché tale obbligo fosse pienamente rispettato, non sarebbe stato sufficiente che la macchina fosse munita di marcatura «CE» e che il fabbricante avesse rilasciato un’attestazione scritta, secondo cui l’apparecchio era conforme alle norme vigenti.
24 Il sig. Yonemoto proponeva ricorso dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema), chiedendo l’annullamento della condanna penale e della condanna al risarcimento del danno. In subordine, chiedeva una riduzione della pena e dell’importo del risarcimento del danno cui era stato condannato.
25 Il sig. Yonemoto contesta la tesi secondo cui l’importatore stesso sarebbe tenuto a garantire personalmente che la macchina sia stata progettata e fabbricata conformemente alle norme approvate allorché essa è munita di marcatura «CE» e di un certificato di conformità, nonché di istruzioni per l’uso e la manutenzione. Secondo il sig. Yonemoto, le autorità amministrative e giudiziarie finlandesi non possono esigere, senza violare l’art. 28 CE, che l’importatore faccia verificare in Finlandia una macchina di un modello approvato in un altro Stato membro e contrassegnata della marcatura «CE». L’obbligo dell’importatore consisterebbe esclusivamente nel garantire che il fabbricante abbia fatto certificare, secondo la normativa comunitaria, il tipo di macchina di cui trattasi da parte di un organismo abilitato, che abbia consegnato la macchina, munita della marcatura «CE» e accompagnata dalle istruzioni per l’uso e la manutenzione e che abbia rilasciato una dichiarazione di conformità.
26 Ritenendo dubbia la questione se uno Stato membro possa imporre all’importatore di una macchina obblighi della portata di quelli previsti dall’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro, il Korkein oikeus decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Quali limitazioni imponga il diritto comunitario, alla luce, segnatamente, della direttiva 98/37 (...) nonché degli artt. 28 CE e 30 CE, agli obblighi che il diritto nazionale può imporre all’importatore (o ad un altro operatore della catena di distribuzione) di una macchina munita della marcatura “CE”, con riguardo alle caratteristiche relative alla sicurezza della macchina
– prima della vendita della macchina e
– successivamente ad essa.
2) Si chiede, in particolare, che vengano chiariti i seguenti punti:
a) in quale misura ed a quali condizioni il diritto comunitario consenta di imporre, in materia di sicurezza, obblighi di azione e di controllo a carico dell’importatore di una macchina munita della marcatura “CE” (o di altro operatore della catena di distribuzione);
b) se il tipo di carenza in materia di sicurezza che ricorre nella specie incida, e con quali modalità, sulla valutazione degli obblighi posti a carico dell’importatore (o di altro operatore della catena di distribuzione), con riguardo al diritto comunitario;
c) se le disposizioni di cui all’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro, richiamate [al punto 14 della presente sentenza] siano in contrasto e, eventualmente, sotto quale profilo, con il diritto comunitario, in considerazione delle conseguenze penali e civili derivanti dall’inosservanza di tali obblighi [in extenso nella decisione di rinvio e sintetizzate supra, ai precedenti punti 15 e 16 della presente sentenza]».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
27 In limine, deve rilevarsi che, nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni di diritto nazionale con il diritto comunitario.
28 Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di precisare, da una parte, gli obblighi imposti dalla direttiva 98/37 nonché dagli artt. 28 CE e 30 CE all’importatore di una macchina fabbricata in uno Stato membro e importata in un altro Stato membro e, dall’altra, le sanzioni che possono essere inflitte da uno Stato membro a causa di una violazione dei detti obblighi. Occorre esaminare, in primo luogo, gli obblighi a carico dell’importatore.
Sugli obblighi dell’importatore
29 È utile sottolineare che l’esame della questione in oggetto riguarda unicamente la fattispecie dell’importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro. Secondo l’economia della direttiva 98/37, tale fattispecie va distinta da quella dell’importatore nella Comunità europea di una macchina fabbricata al di fuori della Comunità. La presente sentenza non riguarda l’esame di quest’ultima fattispecie.
30 Con riguardo all’applicazione ratione temporis della , dal primo e dal venticinquesimo ‘considerando’, dall’art. 14 e dall’allegato VIII B della direttiva medesima risulta che essa codifica la , più volte modificata, e che essa non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione di quest’ultima direttiva nonché delle relative direttive di modifica. Ancorché gli obblighi oggetto della causa principale emergano dalla o da una delle direttive di modifica, i riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi operati, ai sensi dell’art. 14, secondo comma, della , alle corrispondenti disposizioni di quest’ultima.
31 La direttiva 98/37, a termini del suo secondo, sesto, settimo e nono ‘considerando’, ha lo scopo di garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno e di soddisfare i requisiti inderogabili ed essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi a tali macchine, sostituendo i sistemi nazionali di certificazione e di attestazione di conformità con un sistema armonizzato. A tal fine, segnatamente all’art. 3 e all’allegato I, la detta direttiva elenca taluni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere soddisfatti dalle macchine e dai componenti di sicurezza prodotti negli Stati membri. Ai sensi dell’art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato delle macchine conformi a tali requisiti essenziali.
32 A termini dell’art. 5 della direttiva 98/37, si considerano conformi alla detta direttiva le macchine munite della marcatura «CE» e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.
33 L’art. 8, n. 1, della detta direttiva prevede l’obbligo, per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunità, di apporre sulla macchina la marcatura «CE» e di redigere la dichiarazione CE di conformità.
34 Dal ventesimo ‘considerando’ della direttiva 98/37 risulta che, in linea di principio, è opportuno lasciare ai fabbricanti la responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dalla direttiva medesima.
35 A termini del ventunesimo ‘considerando’ della detta direttiva, tuttavia, per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspicabile una procedura di certificazione più rigorosa. Tale ipotesi ricorre con riguardo alle presse piegatrici di cui alla causa principale.
36 L’art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva 98/37, infatti, prevede che «[p]rima dell’immissione sul mercato, il fabbricante (...) deve (...), se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata (...) in mancanza di [norme armonizzate], sottoporre il modello della macchina all’esame per la certificazione CE di cui all’allegato VI».
37 Le presse piegatrici sono previste dall’allegato IV, parte A, punto 9, della . Secondo le informazioni fornite alla Corte, la norma armonizzata relativa alle presse piegatrici, vale a dire la norma EN 12622, è stata adottata solo nel settembre 2001, e cioè successivamente alla data dell’incidente da cui è scaturita la controversia principale. Ne consegue che una macchina come quella di cui alla causa principale avrebbe dovuto essere assoggettata all’esame «CE» del tipo previsto all’allegato VI della medesima.
38 Ai sensi del punto 1 del detto allegato VI, l’esame per certificazione «CE» è effettuato da un organismo terzo chiamato l’«organismo notificato», il quale rileva e attesta che il modello della macchina di cui trattasi soddisfa le disposizioni della .
39 A termini del punto 2 dell’allegato medesimo, il fabbricante deve presentare la domanda d’esame per certificazione «CE», sottoponendo all’organismo notificato il fascicolo tecnico della costruzione, nonché una macchina rappresentativa della produzione prevista. Successivamente al rilascio, da parte del detto organismo, della dichiarazione «CE» di conformità, il fabbricante è tenuto, in forza dell’art. 8, n. 4, secondo comma, della direttiva 98/37 e dell’allegato II, parte A, quarto trattino, della direttiva medesima, a far menzione di tale attestazione nella dichiarazione «CE» di conformità redatta dal fabbricante stesso per ogni macchina di quel tipo, nonché a certificare, nella detta dichiarazione, la conformità della macchina di cui trattasi al modello sottoposto all’esame per la certificazione «CE».
40 Dalla decisione di rinvio emerge che la macchina all’origine della controversia era munita di marcatura «CE» e che il fabbricante, la Amada Europe, ha prodotto per la detta macchina una dichiarazione «CE» di conformità, recante menzione di una dichiarazione «CE» di conformità rilasciata da un organismo denominato «AIF/S».
41 Da tale decisione risulta, del pari, che la detta macchina era pericolosa sotto più profili nonostante il fatto che recasse la marcatura «CE» e che fosse accompagnata da dichiarazione «CE» di conformità. La questione centrale è se, in forza delle disposizioni di cui alla , la responsabilità delle conseguenze della situazione in esame ricada sull’importatore della detta macchina.
42 Indipendentemente dal fatto che la conformità venga attestata dal solo fabbricante o che lo sia con la partecipazione di un organismo notificato, ai sensi dell’allegato VI della , la direttiva medesima fa obbligo al fabbricante di redigere una dichiarazione «CE» di conformità e di apporre la marcatura «CE» sulla macchina in questione.
43 Inoltre, l’art. 7, n. 3, della detta direttiva prevede che, qualora una macchina non conforme sia munita della marcatura «CE», lo Stato membro competente prenda le debite misure «nei confronti di chi ha apposto la marcatura», vale a dire, il fabbricante.
44 Non è coerente con l’economia della detta direttiva, in particolare con l’art. 7, n. 3, della direttiva medesima, moltiplicare il numero dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili della conformità delle macchine.
45 L’obiettivo essenziale della direttiva 98/37, infatti, consiste nel semplificare le modalità di definizione della conformità delle macchine, al fine di garantire, nei limiti del possibile, la libertà di circolazione delle macchine stesse nell’ambito del mercato interno. Tale obiettivo verrebbe ostacolato se operatori che si trovino a valle rispetto al fabbricante, segnatamente gli importatori di macchine da uno Stato membro ad un altro, potessero essere parimenti considerati responsabili della loro conformità.
46 La direttiva 98/37 osta, in tal modo, all’applicazione di disposizioni nazionali che prevedono che l’importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, debba controllare che la detta macchina risponda ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dalla direttiva medesima.
47 Tuttavia, gli importatori in uno Stato membro di macchine prodotte in un altro Stato membro possono essere assoggettati, conformemente alla , a taluni obblighi.
48 A tal riguardo, a termini dell’allegato I, punto 1.7.4., lett. b), della detta direttiva, all’atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni per l’uso nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali, fatta dal fabbricante o dal soggetto che introduce la macchina nella zona linguistica in questione. Del pari, secondo la nota 1 dell’allegato II, parte A, della direttiva medesima, la dichiarazione CE di conformità deve essere accompagnata da una traduzione in una delle lingue del paese di utilizzazione, effettuata secondo le stesse modalità applicate per le istruzioni per l’uso. Ne consegue che la normativa di uno Stato membro, conformemente alla , può imporre all’importatore di una macchina l’obbligo di tradurre le istruzioni per l’uso nella o nelle lingue del detto Stato, nonché di tradurre la dichiarazione CE di conformità nella o in una delle lingue del detto Stato.
49 Inoltre, in considerazione della posizione dell’importatore nella catena di distribuzione, deve ritenersi compatibile con la direttiva 98/37 che gli Stati membri esigano che l’importatore verifichi che la macchina di cui trattasi sia munita di marcatura «CE» e delle altre marcature previste dall’allegato I, punto 1.7.3., della direttiva medesima, che prevede le indicazioni indispensabili alla sicurezza d’esercizio della detta macchina, quali la frequenza di rotazione.
50 L’art. 2, n. 1, della direttiva 98/37 fa obbligo agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie affinché le macchine alle quali si applica la direttiva medesima possano essere immesse sul mercato soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute.
51 Nel contesto di tale obbligo di vigilanza del mercato imposto agli Stati membri, l’art. 2, n. 2, della detta direttiva prevede che la direttiva stessa non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del Trattato, i requisiti che essi ritengano necessari per garantire la protezione delle persone nell’utilizzazione delle macchine in questione.
52 Ne consegue che gli Stati membri possono imporre all’importatore obblighi di cooperazione relativi alla vigilanza del mercato, quali taluni obblighi di informazione. Nell’ipotesi di un infortunio come quello da cui è scaturita la causa principale, uno Stato membro può imporre all’importatore di fornire tutte le informazioni utili per evitare che si ripetano infortuni analoghi, in particolare, apportando la propria collaborazione alle autorità competenti dello Stato medesimo ai fini dell’adozione di provvedimenti che tali autorità potrebbero essere indotte a prendere, in forza dell’art. 7 della direttiva 98/37, quali il ritiro dal mercato delle macchine di cui trattasi.
53 Tali obblighi di cooperazione, tuttavia, non possono giungere ad imporre all’importatore di verificare personalmente la conformità della macchina ai requisiti previsti dalla direttiva 98/37, poiché un obbligo siffatto sarebbe in contrasto con l’economia della direttiva stessa.
54 In ogni caso, tali obblighi vanno definiti nel rispetto del Trattato. Pertanto, essi devono mantenersi nei limiti fissati dagli artt. 28 CE e 30 CE.
55 Si deve ricordare, in particolare, che gli Stati membri possono adottare, nonostante il divieto di restrizioni quantitative all’importazione di cui all’art. 28 CE, provvedimenti giustificati da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’art. 30 CE o da una delle esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte, come la tutela della salute, a condizione, segnatamente, che tali provvedimenti siano idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza 8 maggio 2003, causa, ATRAL, Racc. pag. I‑4431, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Tali limiti trovano applicazione anche agli obblighi di cooperazione che uno Stato membro può imporre agli importatori di macchine prodotte in un altro Stato membro.
Sul regime delle sanzioni
56 Si deve esaminare, in secondo luogo, la questione delle sanzioni penali e civili che la normativa nazionale può prevedere, conformemente al diritto comunitario, in caso di violazione degli obblighi imposti dalla direttiva 98/37.
57 Si deve rilevare peraltro che la direttiva 98/37 non impone agli Stati membri alcun obbligo preciso per quanto riguarda il regime sanzionatorio. Non se ne può tuttavia dedurre che disposizioni nazionali che sanzionino penalmente le infrazioni agli obblighi imposti dalla normativa di attuazione della direttiva siano incompatibili con quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 12 settembre 1996, cause riunite,,,,,,, e, Gallotti e a.,Racc. pag. I‑4345, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).
58 Gli Stati membri sono infatti tenuti, nell’ambito della libertà che viene loro lasciata dall’art. 249, terzo comma, CE, a scegliere le forme e i mezzi più idonei al fine di garantire l’efficacia pratica delle direttive (sentenza Gallotti, cit., punto 14).
59 Peraltro, qualora una direttiva non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione delle sue disposizioni o rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l’art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, essi devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (sentenza Gallotti, cit., punto 14).
60 Ne consegue che uno Stato membro ha il diritto di sanzionare penalmente l’inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa di attuazione della direttiva 98/37, ove ritenga che tale sia il modo più idoneo per garantire l’efficacia pratica della detta direttiva, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza ed abbiano un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (v., in tal senso, sentenza Gallotti, cit., punto 15).
61 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte come segue:
1) Le disposizioni della ostano all’applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
2) Le disposizioni della detta direttiva non ostano all’applicazione di disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:
– verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
– fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
3) Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE devono essere interpretati nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ostano all’applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
2) Le disposizioni della detta direttiva non ostano all’applicazione di disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:
– verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
– fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
3) Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE devono essere interpretati nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
Firme
* Lingua processuale: il finlandese.