Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50 — Ambito di applicazione — Autorità aggiudicatrice che detiene una partecipazione nel capitale di una società, giuridicamente distinta da essa, con una o più imprese private — Contratto concluso dall’autorità aggiudicatrice con la detta società — Inclusione — Caso di specie — Inadempimento
(Direttiva del Consiglio 92/50/CEE, artt. 8, 11, n. 1, e 15, n. 2)
Uno Stato membro il quale permette l’aggiudicazione, da parte di un comune, di un appalto pubblico di servizi relativo allo smaltimento di rifiuti ad una società giuridicamente distinta da tale ente locale e detenuta, per il 49%, da una società privata, senza che siano state rispettate le norme di procedura e di pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.
Infatti, nel caso in cui un’autorità aggiudicatrice abbia l’intenzione di concludere un contratto a titolo oneroso riguardante servizi che rientrano nel campo di applicazione materiale della direttiva 92/50 con una società giuridicamente distinta da essa, nel capitale della quale detenga una partecipazione con una o più imprese private, le procedure di appalto pubblico previste da tale direttiva devono essere applicate in ogni caso.
(v. punti 31, 46, 49, 50 e dispositivo)