Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Revoca di un bando di gara — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso — Mancanza di una procedura del genere nel diritto nazionale — Inammissibilità — Efficacia diretta degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. b), della direttiva — Obblighi dei giudici nazionali

[Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. b)]

Massima

Gli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, impongono che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di revocare il bando di gara per un appalto pubblico possa costituire oggetto di ricorso ed essere eventualmente annullata in quanto contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici o alle norme nazionali che recepiscono tale diritto.

Pertanto, poiché, ai sensi del diritto nazionale, anche interpretato conformemente alle esigenze del diritto comunitario, un concorrente non può contestare una decisione di revoca di un bando di gara contraria al diritto comunitario e chiederne perciò l’annullamento, il diritto nazionale non soddisfa i requisiti degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665.

In tali circostanze, il giudice competente è tenuto a lasciare inapplicate le norme nazionali che gli impediscono di rispettare l’obbligo derivante da tali disposizioni.

Infatti, queste sono incondizionate e sufficientemente precise per fondare un diritto a favore di un singolo che quest’ultimo può eventualmente far valere nei confronti di un’amministrazione aggiudicatrice.

(v. punti 30-31, 38-39 e dispositivo)