Causa C‑9/04
Procedimento penale
a carico di
Geharo BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Direttiva 88/378/CEE — Giocattoli — Direttiva 91/338/CEE — Tenore massimo di cadmio autorizzato»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 14 luglio 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2005
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso di sostanze e preparati pericolosi — Direttiva 91/338 — Divieto di immissione sul mercato di prodotti che presentano un tenore di cadmio superiore al massimo autorizzato — Applicazione ai giocattoli rientranti nella direttiva 88/378 — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 91/338/CEE, art. 1, e 88/378/CEE)
L’art. 1, seconda frase, della direttiva 91/338, recante decima modifica della direttiva 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il divieto, stabilito da tale direttiva, di commercializzare prodotti contenenti un tenore di cadmio eccedente un limite massimo autorizzato si applichi ai giocattoli rientranti nella direttiva 88/378, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
(v. punto 29 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 ottobre 2005 (*)
«Direttiva 88/378/CEE – Giocattoli – Direttiva 91/338/CEE – Tenore massimo di cadmio autorizzato»
Nel procedimento C‑9/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 23 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2004, nel procedimento penale a carico di
Geharo BV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Geharo BV, dai sigg. C.J. van Bavel e R. Bosman, advocaten;
– per il governo greco, dal sig. M. Apessos e dalle sig.re M. Papida e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re J. van Bakel e H.G. Sevenster, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra K. Norman, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F. Simonetti e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato II, titolo II, punto 3, della direttiva del Consiglio 3 maggio 1988, 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187, pag. 1), e dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/338/CEE, recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 186, pag. 59).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden a carico della Geharo BV (in prosieguo: la «Geharo») per aver detenuto per il commercio giocattoli contenenti un tenore di cadmio superiore al tenore massimo autorizzato dalla normativa olandese.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 88/378 è diretta, da una parte, ad eliminare gli ostacoli agli scambi tra gli Stati membri instaurando normative armonizzate concernenti le condizioni di sicurezza dei giocattoli e, dall’altra, a garantire una tutela efficace del consumatore, in particolare del bambino, dai rischi connessi all’uso di questi giocattoli.
4 A questo fine, tale direttiva dispone, all’art. 2, n. 1, che «[i] giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini».
5 L’art. 3 della stessa direttiva prevede che «[g]li Stati membri adottano tutte le misure utili affinché i giocattoli possano essere immessi sul mercato solo quando sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II».
6 Tale allegato II, rubricato «Requisiti essenziali dei giocattoli», al titolo II, punto 3, sub 1, dispone quanto segue:
«I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare (…) rischi per la salute o per l’incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.
Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d’uso o l’etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi».
7 Il titolo II, punto 3, sub 2, dello stesso allegato così recita:
«In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini, la tolleranza biologica giornaliera relativa all’utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:
(…)
0,6 µg di cadmio,
(…)
o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici.
Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l’estratto solubile che ha una significativa importanza tossicologica».
8 L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), stabilisce quanto segue:
«Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia, la presente direttiva concerne le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso negli Stati membri della Comunità di sostanze e preparati pericolosi elencati nell’allegato».
9 La direttiva 76/769 è stata modificata, tra l’altro, dalla direttiva 91/338 volta, da un lato, ad armonizzare le normative nazionali concernenti l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti contenenti cadmio e, dall’altro, alla lotta contro l’inquinamento ambientale provocato dal cadmio ed alla tutela della salute della popolazione.
10 L’art. 1 della direttiva 91/338 così recita:
«L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. Tuttavia le nuove disposizioni non sono applicabili ai prodotti contenenti cadmio già contemplati da altre disposizioni comunitarie».
11 La modifica apportata dalla direttiva 91/338 all’allegato I della direttiva 76/769 consiste nell’inserimento del nuovo punto 24 che elenca, per un certo numero di prodotti, tre tipi di applicazione del cadmio e dei suoi composti – come coloranti, stabilizzanti e per il trattamento delle superfici – di cui disciplina l’uso.
12 Ai sensi del detto punto 24, 1.1, è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo da determinate sostanze e preparati elencati allo stesso punto, colorati con cadmio, se il loro tenore di cadmio è superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico.
La normativa nazionale
13 Il decreto relativo ai giocattoli, emanato in esecuzione della legge sulle merci (Warenwetbesluit Speelgoed) 29 maggio 1991 (Stb. 1991, n. 269), è stato adottato al fine di recepire la direttiva 88/378. Il comma 11 dell’allegato II di tale decreto stabilisce le norme relative alla sicurezza dei giocattoli contenenti sostanze e preparati pericolosi e limita la tolleranza biologica di cadmio a 0,6 µg giornalieri.
14 All’epoca dei fatti incriminati, il decreto sul cadmio, adottato in attuazione della legge sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Cadmiumbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen) 12 ottobre 1990 (Stb. 1990, n. 538) al fine di recepire le direttive 76/769 e 91/338, vietava, all’art. 2, primo comma, di fabbricare, importare nei Paesi Bassi, rendere disponibili a terzi o detenere per il commercio prodotti contenenti cadmio.
15 Ai sensi dell’art. 1 del decreto sul cadmio, si intende per prodotti contenenti cadmio, in particolare, «i prodotti in cui il cadmio è utilizzato come stabilizzante, come pigmento o quale strato superficiale nonché i prodotti contenenti materiali sintetici o vernici con un contenuto di cadmio di oltre 50 mg/kg».
Causa principale e questione pregiudiziale
16 Nell’ambito di un controllo dell’Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire zaken (Ispettorato per la tutela della salute per merci e prodotti veterinari) effettuato nel febbraio 1999, è emerso che la Geharo deteneva per il commercio giocattoli contenenti un tenore di cadmio superiore a 100 mg/kg.
17 Assolta, in primo grado, dagli addebiti ad essa ascritti, tale società è stata condannata in appello per violazione del decreto relativo al cadmio.
18 La Geharo ha proposto ricorso in cassazione, sostenendo che l’applicazione del detto decreto è in contrasto con le direttive comunitarie. In proposito essa osserva che la direttiva 88/378 contiene norme specifiche relative al cadmio, riprese nel decreto sui giocattoli, che sarebbero rispettate per i giocattoli in questione. Posto che la direttiva 91/338, in forza del suo art. 1, seconda frase, non si applica ai prodotti contenenti cadmio già coperti da altre disposizioni comunitarie, quest’ultima direttiva, le cui norme sono riprese dal decreto sul cadmio, non si applicherebbe ai giocattoli in questione.
19 In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la seconda frase dell’art. 1 della direttiva [91/338] osti a che le disposizioni contenute nella direttiva medesima relative al tenore di cadmio dei prodotti (finiti) e dei componenti di cui all’allegato della direttiva stessa si applichino ai giocattoli ai sensi della direttiva [88/378]».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con la questione in esame, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1 della direttiva 91/338 vada interpretato nel senso che osta all’applicazione del divieto, stabilito da quest’ultima, di commercializzare i prodotti contenenti un tenore di cadmio eccedente un limite massimo autorizzato, ai giocattoli rientranti nella direttiva 88/378.
21 In proposito, occorre constatare che sia la direttiva 88/378 sia la direttiva 91/338 stabiliscono norme relative al tenore di cadmio. Tuttavia, tali norme sono distinte e corrispondono ad obiettivi differenti.
22 Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 39‑42 delle conclusioni, il tenore massimo di 0,01% in massa del materiale plastico, introdotto nella direttiva 76/769 dall’allegato I della direttiva 91/338 per prodotti colorati a base di cadmio, riguarda la quantità massima di cadmio che un prodotto può contenere, mentre la norma di massima di 0,6 µg di tolleranza biologica, di cui al titolo II, punto 3, sub 2, dell’allegato II della direttiva 88/378, riguarda la capacità di una sostanza, nella fattispecie il cadmio, di diffondersi e di essere assorbita dall’organismo.
23 Il fatto che le norme stabilite dalle direttive 88/378 e 91/338 siano definite in relazione a distinti valori di riferimento si spiega con i diversi obiettivi perseguiti da tali direttive. La direttiva 88/378, infatti, stabilendo un limite giornaliero di tolleranza biologica di cadmio, mira a tutelare l’utilizzatore dai rischi connessi alle proprietà chimiche del prodotto in occasione del suo utilizzo, mentre la direttiva 91/338, limitando la quantità di cadmio in un prodotto, rientra in una politica volta a tutelare la popolazione in generale dalla dispersione del cadmio nell’ambiente.
24 Alla luce della differenza di contenuto e di obiettivo delle dette normative, l’applicazione ai giocattoli contemplati dalla direttiva 88/378 di un limite quantitativo di cadmio, come quello previsto dalla direttiva 91/338, non è incompatibile con l’applicazione agli stessi giocattoli del limite di tolleranza biologica previsto dalla direttiva 88/378.
25 L’art. 1 della direttiva 91/338, in forza del quale le disposizioni da essa stabilite non sono applicabili ai prodotti contenenti cadmio già contemplati da altre disposizioni comunitarie, non rimette in discussione tale conclusione.
26 Le disposizioni introdotte dalla direttiva 91/338, infatti, non possono essere intese nel senso che ostano a qualsiasi applicazione cumulativa di normative che disciplinano il tenore di cadmio. In proposito, occorre ricordare che lo scopo di tale direttiva è di inserire determinate norme relative al cadmio nell’allegato I della direttiva 76/769. Orbene, la direttiva 91/338 non ha modificato l’art. 1, n. 1, della direttiva 76/769, in virtù del quale le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze e preparati pericolosi elencati nell’allegato si applicano fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia.
27 Considerato il loro carattere complementare, l’applicazione ai giocattoli del limite di tolleranza biologica relativa al cadmio, previsto dalla direttiva 88/378, non esclude l’applicazione agli stessi giocattoli del tenore massimo di cadmio, fissato successivamente dalla direttiva 91/338.
28 La stessa direttiva 88/378 ha anticipato un’applicazione cumulativa delle sue norme e di altre norme pertinenti. All’allegato II, titolo II, punto 3, sub 1, essa dispone infatti che, in ogni caso, i giocattoli devono osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d’uso o l’etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi.
29 Occorre pertanto risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 1, seconda frase, della direttiva 91/338 va interpretato nel senso che non osta a che il divieto, stabilito da tale direttiva, di commercializzare prodotti contenenti un tenore di cadmio eccedente un limite massimo autorizzato si applichi ai giocattoli rientranti nella direttiva 88/378.
Sulle spese
30 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 1, seconda frase, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/338/CEE, recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il divieto, stabilito da tale direttiva, di commercializzare prodotti contenenti un tenore di cadmio eccedente un limite massimo autorizzato si applichi ai giocattoli rientranti nella direttiva del Consiglio 3 maggio 1988, 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.