CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 6 ottobre 20051(1)

Causa C-311/04

Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV

contro

Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof Amsterdam, Paesi Bassi)

«Tariffa doganale comune – Voce tariffaria – Riso semilavorato – Validità della nota complementare 1, lett. f), al capitolo 10 della tariffa doganale comune»






I –    Introduzione

1.     Il Gerechtshof Amsterdam (in prosieguo: il «giudice del rinvio») chiede alla Corte chiarimenti circa la validità della nota complementare 1 al capitolo 10 della nomenclatura combinata, nonché un’interpretazione della nozione di buona fede di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del codice doganale comunitario.

2.     Tali questioni sono sorte nell’ambito di una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio tra la B.V. Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht (in prosieguo: la «ASAD») e l’Inspecteur van de Belastingdienst (in prosieguo: lo «Inspecteur»). L’ASAD ha importato riso nella Comunità dichiarandolo «semilavorato» e beneficiando in tal modo di un’esenzione doganale. L’Inspecteur ha tuttavia classificato il riso come «semigreggio» ed ha emesso un ordine di pagamento impugnato dall’ASAD nella causa principale.

3.     Il giudice a quo vede messa in dubbio la validità della nota complementare 1 al capitolo 10 della tariffa doganale comune, in quanto potrebbe porre ulteriori, e contraddittori, requisiti in ordine alla classificazione del riso semigreggio o semilavorato rispetto alle disposizioni del sistema armonizzato. Qualora, ciononostante, la nota complementare dovesse essere valida, per il giudice proponente si pone il problema se il debitore, considerata tale obiettiva incertezza, possa essere considerato in buona fede ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del codice doganale, dato che in tal caso verrebbe meno l’obbligo di pagamento di un diritto doganale sorto successivamente.

II – Contesto normativo

4.     Il contesto normativo del caso in esame è rappresentato dal sistema armonizzato, dalla tariffa doganale comune e dal codice doganale comunitario.

A –    Diritto internazionale: il sistema armonizzato

5.     Il sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») è stato istituito nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Si tratta di una nomenclatura multifunzionale che può comprendere tutte le merci presenti nel commercio internazionale. La Comunità è parte contraente del trattato (2).

6.     L’art. 3, n. 1, SA recita per estratto:

«Obblighi delle parti contraenti

1.      Fatte salve le eccezioni menzionate all’articolo 4:

a)      Ogni parte contraente si impegna (…) a far sì che (…) le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione delle sue nomenclature tariffarie (…):

1)      a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici;

2)      ad applicare le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato;

3)      a seguire l’ordine di numerazione del sistema armonizzato».

7.     Nella parte II, Sezione II, capitolo 10, il SA prevede alla voce 1006, nella versione inglese facente fede, le seguenti sottovoci:

«10.06 - RICE.

1006.10 - Rice in the husk (paddy or rough)

1006.20 - Husked (brown) rice

1006.30 - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed

1006.40 - Broken Rice».

8.     La versione francese, anch’essa facente fede, recita:

«10.06 - RIZ.

1006.10 - Riz en paille (riz paddy)

1006.20 - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1006.30 - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé [...]

1006.40 - Riz en brisures».

9.     Il Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: il «CCD») pubblica note esplicative del SA. Esse definiscono nella versione inglese della voce 1006 tra l’altro:

«(1)      Rice in the husk (paddy or rough rice), that is to say, rice grain still tightly enveloped by the husk.

(2)      Husked (brown) rice (cargo rice) which, although the husk has been removed … is still enclosed in the pericarp. …

(3)      Semi-milled rice, that is to say, whole rice grains from which the pericarp has been partly removed.

(4)      Wholly milled rice (bleached rice), whole rice grains from which the pericarp has been removed …

(5)      Broken rice, i.e., rice broken during processing».

10.   La versione francese di tale nota esplicativa recita:

«1)      Le riz en paille (riz paddy ou riz vêtu), c’est-à-dire le riz dont les grains sont encore revêtus de leur balle florale qui les enveloppe très étroitement.

2)      Le riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) qui, dépouillé des balles florales … conserve encore sa pellicule propre (péricarpe). …

3)      Le riz semi-blanchi, à savoir, le riz en grains entiers dont le péricarpe a été partiellement enlevé.

4)      Le riz blanchi, riz en grains entiers dont on a enlevé le péricarpe …

5)      Les brisures de riz, consistant en grains brisés au cours des opérations antérieures».

B –    Diritto comunitario

1.      La tariffa doganale comune

11.   La tariffa doganale comune si basa sul SA. Anch’essa, nella sua «nomenclatura combinata» (in prosieguo: la «NC»), dovrebbe rendere possibile la previsione di tutte le merci presenti nel commercio internazionale. La tariffa doganale comune ha assunto nella NC la struttura del SA, ma dispone di un’ulteriore articolazione, utile per le finalità statistiche e tariffarie della Comunità. Tra l’altro, sul SA si fondano le voci (le prime quattro cifre) e le prime sottovoci, fino alla sesta cifra della tariffa doganale. Le altre specificazioni si fondano solo sul diritto derivato.

12.   All’epoca della controversia la NC conteneva nella parte II (tariffa doganale), sezione II (Prodotti del regno vegetale), Capitolo 10 (Cereali), alla voce 1006, tra le altre, le seguenti sottovoci:

«1006          Riso:

1006 10 - Risone (riso «paddy»):

(…)

1006 20 - Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):

-- surriscaldato (parboiled)

-- altro:

(…)

--- a grani lunghi:

(…)

1006 20 98 ---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 - Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

-- Riso semilavorato:

(…)

--- altro:

---- a grani lunghi:

(…)

1006 30 48 ----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

-- Riso lavorato:

(…)

1006 40 00 - Rotture di riso».

13.   La nota complementare 1 del capitolo 10 della NC (in prosieguo: la «nota complementare 1») definiva per estratto:

«1. Sono considerati:

(...)

d)      “Risone (riso paddy)” ai sensi delle sottovoci 1006 10 …: il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

e)      “riso semigreggio” ai sensi delle sottovoci 1006 20 …: il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l’altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo» (…);

f)      “riso semilavorato” ai sensi delle sottovoci 1006 30 …: il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

g)      “riso lavorato” ai sensi delle sottovoci 1006 30 …: il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi (…);

h)      “rotture di riso” ai sensi delle sottovoci 1006 40 i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero».

2.      Il codice doganale comunitario

14.   Il codice doganale comunitario riassume il diritto doganale generale non tariffario e disciplina le modalità della tassazione doganale. Accanto a disposizioni generali e di procedura, esso contiene anche il diritto delle obbligazioni doganali. L’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario fa parte del diritto delle obbligazioni doganali e dispone, tra l’altro, dal 19 dicembre 2000, quanto segue (3):

«Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

(…)

b)      l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario».

III – Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali

15.   Il 10 agosto 2001 l’agenzia doganale ASAD ha registrato 1 134 500 kg di riso per l’immissione in commercio. Tale riso è stato definito «riso semilavorato a grano lungo con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3» e classificato nella voce tariffaria 1006 30 48 00 NC. L’ASAD ha iscritto Aruba come paese d’origine, facendo valere un trattamento tariffario preferenziale vigente per il riso della posizione tariffaria 1006 30 48 00 originario di Aruba.

16.   Come prova d’origine l’ASAD ha prodotto tre certificati di circolazione EUR.1, due dei quali erano provvisti del timbro delle competenti autorità di Aruba. La descrizione delle merci contenuta nei certificati EUR.1 era la seguente: «cargo rice of ACP origin Guyana which had been processed in Aruba, in accordance with the provisions and annex II of the EEG Council’s decision 1991 No. 91/482/EEG».

17.   A seguito della dichiarazione in dogana, le autorità doganali competenti hanno prelevato taluni campioni di riso e ne hanno controllato il tipo e la composizione nel laboratorio della dogana. Il 17 agosto 2001 l’Inspecteur ha comunicato all’ASAD che la verifica della dichiarazione in dogana sarebbe stata ritardata fino alla ricezione dell’esito del controllo. In tale «Comunicazione del ritardo della verifica» figurava un ordine di pagamento di una somma pari a zero.

18.   L’analisi di un primo campione è giunta al risultato che circa 2/3 consistevano in riso semigreggio e circa 1/3 in riso semilavorato. L’analisi di un secondo campione ha mostrato che esso consisteva, per più della metà, in riso semigreggio, mentre il resto era composto da riso semilavorato e da tracce di risone. In entrambe le analisi è stato applicato un criterio basato sulla controversa nota complementare 1 il quale, sotto il titolo «Individuazione, mediante microscopio, del riso semigreggio, semilavorato e lavorato», definiva tra l’altro:

«Riso semigreggio: riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla;

Riso semilavorato: riso dal quale sono stati asportati la lolla, una parte del pericarpo e almeno una parte del germe».

19.   Sulla base di tali risultati, il laboratorio della dogana ha consigliato all’Inspecteur in entrambi i casi di classificare il riso nella posizione tariffaria 1006 20 98 NC («riso semigreggio»). Il 27 novembre 2001 l’Inspecteur ha seguito tale indicazione, ha classificato il riso in tale voce ed ha emesso nei confronti dell’ASAD un ordine di pagamento del dazio doganale per un importo pari a 541 394,80 NLG (€ 245 674,25).

20.   L’ASAD è rimasta dell’opinione che il riso dovesse essere classificato nella voce tariffaria 1006 30 48 NC («riso semilavorato»), ovvero che l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale ostasse all’ordine di pagamento. Di conseguenza essa ha proposto prima un’opposizione, rimasta infruttuosa, e poi un ricorso contro l’ordine di pagamento.

21.   Il giudice nazionale muove dal presupposto che dal riso è stata asportata almeno una parte del pericarpo. Egli ritiene quindi che il riso debba essere classificato, secondo il SA e le note del CCD, nella voce tariffaria 1006.30 SA. I controlli sui campioni non sarebbero giunti allo stesso risultato perché la nota complementare 1, lett. f), ed il criterio di analisi su di essa basato esige anche un’asportazione parziale del germe. Date le diverse condizioni previste tale giudice considera quindi soddisfatti i requisiti della voce tariffaria 1006.30 SA, ma non quelli della voce tariffaria 1006 30 48 NC. Il suddetto criterio aggiuntivo sarebbe all’origine di un «salto di posizione tariffaria».

22.   Tuttavia, con la conclusione del trattato SA, la Comunità ha assunto l’obbligo di non modificare la portata delle sottovoci del SA. Poiché la nota complementare è quindi in contrasto con il SA, la sua validità è discutibile, considerati gli obblighi internazionali della Comunità.

23.   Per quanto riguarda la validità della nota complementare 1, il giudice chiede se l’ASAD potesse fare affidamento sulla possibilità di beneficiare della tariffa preferenziale prevista per il riso semilavorato proveniente da Aruba. Secondo tale giudice, l’ASAD, considerata il carattere prioritario nazionale del SA, avrebbe potuto dubitare della validità della nota complementare 1. Tuttavia, per stabilire se l’ASAD si sia accertata delle condizioni per un trattamento preferenziale in modo sufficiente perché la buona fede di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale osti all’ordine di pagamento, occorre accertare l’esistenza della cautela richiesta.

24.   Di conseguenza il Gerechtshof Amsterdam ha sospeso il procedimento ed ha proposto alla Corte, con ordinanza 28 giugno 2004, registrata alla Corte il 22 luglio 2004, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nota complementare [controversa] (...), sia valida in quanto essa pone alla nozione di riso semilavorato requisiti diversi rispetto alla nota esplicativa [dell’OMD] (...) relativa alla voce 1006 del sistema armonizzato.

2)      Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo: se, nel caso in cui la ricorrente conoscesse o avesse dovuto conoscere la nota complementare [controversa] (...), ma non sapesse, o almeno potesse dubitare al riguardo, se tale nota complementare, considerata la descrizione da essa divergente contenuta nella nota esplicativa [dell’OMD] (...) relativa alla voce 1006 del SA, fosse valida, possa essere invocata la buona fede della ricorrente in base all’art. 220, n. 2, inizio, e lett. b), quarto comma, del [codice doganale] (...)».

25.   Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte l’ASAD, l’Inspecteur, la Commissione ed il governo dei Paesi Bassi.

IV – Valutazione giuridica

A –    Sulla prima questione: la validità della nota complementare 1

26.   Con la prima questione il giudice nazionale chiede sostanzialmente se, a causa della sua incompatibilità con il SA, la nota complementare 1 sia invalida.

27.   La Comunità è parte contraente del trattato internazionale sul sistema armonizzato. Essa è quindi vincolata dalle sue disposizioni. Ai sensi dell’art. 300, n. 7, CE, gli obblighi internazionali della Comunità risultano di «rango intermedio», vale a dire sono di fatto di livello inferiore rispetto al diritto primario, ma di livello superiore rispetto al diritto comunitario derivato. Ne consegue che il diritto comunitario derivato va interpretato in conformità delle prescrizioni del sistema armonizzato. La nomenclatura combinata si fonda su un regolamento e fa quindi parte del diritto comunitario derivato.

28.   Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), del trattato SA, la Comunità ha l’obbligo, tra gli altri, di applicare le voci e le sottovoci del SA, senza modificarne la portata (4). La Comunità si è pertanto, obbligata, secondo il diritto internazionale, a non fissare criteri per la classificazione di merci che conducano alla classificazione in una sottovoce diversa da quella prevista dal SA.

29.   Il problema di cui si discute nel caso di specie è se la nota complementare 1 implichi che il riso dal quale non è stata asportata solo la lolla debba essere classificato nella sottovoce 1006 20 NC, malgrado il fatto che ai sensi del SA debba classificarsi nella sottovoce 1006.30 SA. In effetti i dubbi del giudice del rinvio in merito alla validità della nota complementare 1 sarebbero giustificati qualora quest’ultima conducesse ad un siffatto «salto di posizione tariffaria».

1.      La classificazione del riso secondo il SA

30.   Il SA non contiene, in sé, alcuna definizione delle sue sottovoci da 1006.10 a 1006.40. La definizione e la sistematica delle sottovoci può però essere ricavata dal fatto che la sottovoce 1006.10 SA comprende il riso greggio, non trattato, la sottovoce 1006.20 SA il riso semigreggio, dal quale è stata asportata solo la lolla, la sottovoce 1006.30 SA tutto il riso ulteriormente trattato e la sottovoce 1006.40 SA le rotture di riso derivanti dal trattamento del riso (5).

31.   In particolare, dal tenore letterale della sottovoce 1006.20 SA, che contiene, nella sua versione inglese, la definizione «brown rice» (riso bruno) e nella versione francese «riz brun» (riso bruno) e «riz cargo» (riso cargo), risulta che in tali sottovoci può essere inquadrato solo il riso dal quale è stata asportata solo la lolla e che possiede ancora interamente il suo pericarpo. Infatti, da un lato, in caso contrario il riso non sarebbe più bruno, dall’altro ciò corrisponde tanto al senso comune quanto agli usi commerciali normalmente ammessi, come sostenuto, tra l’altro, dalla Commissione.

32.   Che la sottovoce 1006.30 SA debba comprendere tutto il riso trattato non compreso nella sottovoce 1006.40 SA come rotture di riso deriva dalla menzione tanto del riso semilavorato quanto di quello lavorato, nonché dall’irrilevanza, ai fini della classificazione, di ulteriori fasi di trattamento, come la lucidatura o la brillatura.

33.   Il tenore letterale e la sistematica delle sottovoci del SA confermano quindi che il riso deve essere classificato nella sottovoce 1006.30 SA non appena si asporti più della sua lolla esterna. Di conseguenza già la parziale asportazione del pericarpo conduce ad una classificazione nella sottovoce 1006.30 SA.

34.   Tale interpretazione si trova confermata nelle note del CCD (6). Secondo queste ultime, infatti, la sottovoce 1006.20 SA comprende il riso la cui lolla è stata estratta, ma che è ancora avvolta nel suo pericarpo (versione inglese: «still enclosed in the pericarp») ovvero che conserva ancora il suo pericarpo (versione francese: «conserve encore sa pellicule propre»). Inoltre il riso semilavorato vi viene definito come grano di riso intero dal quale è stato parzialmente asportato il pericarpo. Ciò corrisponde interamente all’esito dell’interpretazione proposta.

35.   Secondo la costante giurisprudenza, le note del CCD rappresentano un ausilio importante, sebbene non vincolante, per l’interpretazione delle singole posizioni tariffarie (7).

2.      La classificazione del riso ai sensi della NC

36.   Le sottovoci 1006 10, 1006 20, 1006 30 e 1006 40 NC hanno lo stesso tenore letterale e la stessa sistematica delle sottovoci del SA. Occorre quindi rilevare che la classificazione del riso secondo il tenore letterale e la sistematica delle voci tariffarie della NC è identica alla classificazione sulla base del SA.

37.   Tuttavia, oltre a ciò, la nota complementare 1 della NC offre definizioni chiarificatrici per il riso nelle diverse fasi della sua lavorazione.

38.   Le definizioni per il risone e per il riso semigreggio nelle lettere d) e e) della nota complementare 1 sono identiche a quelle del CCD ed all’interpretazione delle sottovoci del SA. Per la sottovoce 1006 20, in particolare, il «riso semigreggio» viene definito come il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. Il riso ulteriormente trattato, dal quale è stata asportata, ad esempio, anche solo parzialmente, il pericarpo, ai sensi della nota complementare 1, lett. e), non può più essere classificato nella sottovoce 1006 20.

39.   Al contrario le definizioni nelle lett. f) e g) della nota complementare 1 sembrano contenere differenze rispetto alle disposizioni del SA ed alle note del CCD. La lett. f) sembra esigere per il riso semilavorato, oltre all’asportazione della lolla e di una parte del pericarpo, anche la parziale asportazione del germe, menzionando in tal modo un criterio aggiuntivo.

40.   Una siffatta interpretazione, tuttavia, sarebbe in contrasto con la sistematica delle posizioni tariffarie nonché con la lett. e) della nota. In tal caso il riso al quale è stato asportato parzialmente il pericarpo, ma il cui germe non è stato intaccato, non potrebbe essere più classificato. Si asporterebbe in effetti più della sola lolla cosicché il riso non potrebbe più valere come riso semigreggio, bruno. Ma non gli sarebbe stato asportato abbastanza per una classificazione come riso semilavorato.

41.   Le norme giuridiche dovrebbero però essere interpretate, ove possibile, in modo da evitare le contraddizioni ed il sorgere di conflitti col diritto di rango superiore. Deve essere quindi preferita un’interpretazione diversa, che eviti tali contraddizioni e conflitti.

42.   In tal senso, la menzione del germe alla lett. f) della nota complementare 1 può servire anche alla distinzione rispetto al «riso lavorato». Essa chiarisce così che l’asportazione parziale del germe non osta alla classificazione del riso come riso semilavorato. Dalla lett. g) della nota complementare 1 si può infatti parallelamente dedurre che nel caso del riso lavorato il germe dev’essere interamente asportato.

43.   Se si fa riferimento al germe come criterio per la distinzione tra riso semilavorato e riso lavorato, viene meno il rischio di un salto di posizione tariffaria, in quanto entrambi i tipi di riso vengono compresi nella medesima sottovoce 1006 30. Allo stesso tempo vengono evitate possibili lacune classificatorie ed è garantita la sistematica delle sottovoci e delle note.

44.   La nota complementare 1, lett. f), deve essere quindi interpretata nel senso che la menzione dell’asportazione parziale del germe non costituisce un ulteriore requisito per la classificazione del riso come «semilavorato» rispetto a quello «semigreggio», bensì chiarisce soltanto che l’asportazione parziale del germe non conduce, di per sé, alla classificazione come «riso lavorato».

3.      Conclusione

45.   Il riso dal quale è stato asportato più della lolla deve essere classificato nella sottovoce 1006 30, tanto ai sensi della NC quanto del SA. La nota complementare 1 non pone ulteriori requisiti per la classificazione rispetto al SA e non ha per effetto alcun «salto di posizione tariffaria». Di conseguenza la validità della nota complementare 1 non può essere messa in dubbio.

B –    Sulla seconda questione: i requisiti di buona fede di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del codice doganale

46.   Il giudice nazionale solleva la sua seconda questione nel caso in cui venga affermata la validità della nota complementare 1. Tale presupposto è soddisfatto. Invero, nell’enunciare le condizioni, il giudice nazionale considera che la nota complementare 1, nel caso di riso come quello di cui trattasi nella causa principale, condurrebbe ad una classificazione nella sottovoce 1006 20 98, ponendosi così non solo in conflitto con il SA, bensì anche come giustificazione dell’ordine di pagamento all’ASAD di cui trattasi nella causa principale. Infatti solo in questo caso si porrebbe ancora il problema se l’ASAD possa far valere la sua buona fede ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del codice doganale per rifiutare il pagamento. Tuttavia, alla luce delle considerazioni svolte supra, tale situazione non si verifica nel caso di specie. Di conseguenza la soluzione della seconda questione pregiudiziale non è necessaria.

V –    Conclusione

47.   Alla luce delle considerazioni svolte supra propongo alla corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottopostale dal Gerechtshof Amsterdam:

L’esame della questione sollevata non ha condotto a risultati tali da mettere in discussione la validità della nota complementare 1 al capitolo 10 della nomenclatura combinata, regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987 n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Essa non pone alcun requisito ulteriore alla nozione di riso semilavorato rispetto al sistema armonizzato ed alle note del Consiglio di cooperazione doganale.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – V. Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (GU 1987, L 198, pag. 3).


3 – Cfr. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, GU. L 311, pag. 17.


4 – Cfr. par. 6 delle presenti conclusioni.


5 – Cfr. par. 7 e 8 delle presenti conclusioni.


6 – Cfr. par. 9 e 10 delle presenti conclusioni.


7 – Cfr. sentenze 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped AG, Racc. pag. I-8357, punto 26, e 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM, Racc. pag. I-6147, punto 17).