CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 10 marzo 2005 (1)
Causa C-89/04
Mediakabel B.V.
contro
Commissariaat voor de Media
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]
«Direttiva 89/552/CEE – Direttiva 98/34/CE – Trasmissione televisiva – Servizio della società dell'informazione – Distinzione – Servizio di near-video-on-demand – Qualificazione»
1. Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Raad van State (Consiglio di Stato olandese) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, tre quesiti pregiudiziali riguardanti l’interpretazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (2) (in prosieguo: la «direttiva 89/552»), e della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3), come modificata dalla direttiva 98/48/CE (4) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).
2. In buona sostanza, il giudice nazionale vuol sapere se l’offerta da parte di un’emittente di film che vengono diffusi su una rete ad orari prestabiliti e in forma codificata e che possono essere visti dai clienti tramite una particolare chiave di decodificazione ad essi inviata dopo il versamento del corrispettivo previsto, costituisca una «trasmissione televisiva» ai sensi della direttiva 89/552, ovvero un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 98/34.
I – Quadro giuridico
La normativa comunitaria
3. Nella presente causa viene anzitutto in rilievo l’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, ai sensi del quale per «trasmissione televisiva» si intende:
«la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. (…) La suddetta nozione non comprende (…) i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi».
4. Viene altresì in rilievo l’art. 4, n. 1, di tale direttiva il quale prevede l’obbligo degli Stati membri di vigilare «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati che le emittenti televisive riservino alle opere europee (…) la maggior parte del loro tempo di trasmissione (…)».
5. Per quanto qui interessa, va inoltre richiamato l’art. 1 della direttiva 98/34, come modificato dalla direttiva 98/48, che così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
2) "servizio": qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini della presente definizione si intende:
– "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
– "per via elettronica": un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
– "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.
Nell’allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.
La presente direttiva non si applica:
– ai servizi di radiodiffusione sonora,
– ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE».
6. Al suo punto 3, il suddetto allegato V elenca i seguenti servizi:
«Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi"
Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all’articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,
b) servizi di radiodiffusione sonora,
c) teletesto (televisivo)».
La normativa nazionale
7. In Olanda, la fornitura di programmi radiofonici e televisivi è disciplinata dalla Mediawet (legge nazionale sui media) (5).
8. Ai sensi dell’art. 71a, n. 1, della Mediawet, un ente radiotelevisivo commerciale è autorizzato a trasmettere o a far trasmettere un programma televisivo soltanto se ha ottenuto al riguardo un’autorizzazione dal Commissariaat voor de Media (istituto incaricato della vigilanza sul settore radiotelevisivo; in prosieguo: il «Commissariaat»).
II – Fatti e procedura
9. A partire dalla fine del 1999 Mediakabel offre ai propri abbonati la possibilità di ricevere, ad integrazione dei programmi di altre emittenti, una serie di trasmissioni televisive (c.d. offerta «Mr. Zap»). Nell’ambito di tale offerta, l’abbonato può inoltre ordinare uno o più film da scegliere attraverso lo schermo televisivo o apposite guide d’informazione (c.d. offerta «Filmtime»).
10. I film dell’offerta Filmtime sono trasmessi simultaneamente, ma in forma codificata, a tutti gli abbonati secondo gli orari stabiliti da Mediakabel. L’abbonato comunica quindi a distanza, anche telefonicamente, quale film intende vedere agli orari disponibili e, dopo aver versato il corrispettivo previsto, riceve una chiave elettronica per la decodificazione delle immagini televisive.
11. Con decisione del 15 marzo 2001 il Commissariaat ha informato Mediakabel che il servizio «Filmtime» costituiva un programma televisivo che, ai sensi dell’art. 71a, n. 1, della Mediawet, doveva ottenere un’apposita autorizzazione.
12. Poiché il reclamo contro tale decisione veniva respinto, Mediakabel, che pure nel frattempo aveva ottenuto la pretesa autorizzazione, introduceva un ricorso in giustizia dinanzi al Rechtbank te Rotterdam (Tribunale di Rotterdam) per contestare la qualificazione del proprio servizio operata dal Commissariaat.
13. Anche tale ricorso veniva respinto. Mediakabel ricorreva allora in appello davanti al Raad van State, dinanzi al quale sosteneva che Filmtime non poteva esse qualificato come «trasmissione televisiva» soggetta ad autorizzazione e vincolata al rispetto delle quote di programmazione di opere europee, ma piuttosto come «servizio della società dell’informazione» del tipo «near video-on-demand», che come tale non era sottoposto ai suddetti obblighi.
14. Il giudice d’appello, nutrendo dubbi sulla corretta qualificazione del servizio in questione, ha deciso di sottoporre alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1a) Se la nozione di "trasmissione televisiva" ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CE debba essere interpretata nel senso che in tale nozione non rientra un "servizio della società dell’informazione", di cui all’art. 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, ma che vi rientrano invece servizi quali definiti nell’elenco indicativo figurante nell’allegato V della direttiva 98/34/CE che non rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, in particolare quelli descritti al punto 3 di detto elenco, compresi i "near-video-on‑demand", che non sono quindi "servizi della società dell’informazione".
1b) Qualora la questione 1a) sia risolta negativamente, in quale modo si debba distinguere la nozione di "trasmissione televisiva" ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CE dalla nozione, menzionata nello stesso articolo, di "servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche su richiesta individuale".
2a) In base a quali criteri si debba stabilire se un servizio come quello in esame – figurante con segnali codificati, diffusi tramite una rete e riguardanti un' offerta di film proposta dall’offerente, i quali possono essere visti e decodificati dall’abbonato dietro versamento separato del corrispettivo per ciascun film grazie ad una chiave inviata dall’offerente su richiesta individuale, in orari diversi, stabiliti dall’offerente, servizio che contiene quindi elementi di un servizio (individuale) della società dell’informazione e nel contempo elementi di un servizio di trasmissione televisiva – sia per l’appunto un servizio di trasmissione televisiva oppure un servizio della società dell’informazione.
2b) Se al riguardo si debba attribuire particolare importanza al punto di vista dell’abbonato o piuttosto al punto di vista dell’offerente del servizio. Se al riguardo rilevino i tipi di servizi che sono in concorrenza con il servizio in esame.
3) Se nella specie rilevi il fatto che:
– da un lato, la qualificazione di un servizio come quello in esame come "servizio della società dell’informazione", cui non si applica la direttiva 89/552/CE, potrebbe compromettere l’efficacia della direttiva, tenuto conto in particolare dell’obiettivo stabilito da detta direttiva di dedicare una determinata percentuale di ore di trasmissione alle opere europee, mentre
– dall’altro, qualora la direttiva 89/552/CE sia applicabile, l’obbligo da essa stabilito di assegnare alle opere europee una determinata percentuale di ore di trasmissione non ha molto senso, in quanto gli abbonati pagano per ciascun film e possono vedere soltanto il film per cui hanno pagato».
15. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte Mediakabel, il Commissariaat, i governi olandese, belga, francese e del Regno Unito, nonché la Commissione.
16. Mediakabel, il Commissariaat, il governo olandese e la Commissione sono stati poi ascoltati dalla Corte all’udienza del 20 gennaio 2005.
III – Analisi giuridica
Premessa
17. Com’è noto, a seguito dei rapidi cambiamenti tecnologici, negli ultimi anni si è assistito ad un processo di moltiplicazione dei servizi prestati attraverso la televisione.
18. Ai tradizionali servizi televisivi si sono infatti affiancati i servizi di pay-Tv, pay-per-view, video-on-demand e near-video-on-demand che, rispetto ai primi, garantiscono allo spettatore una crescente flessibilità nella fruizione del prodotto.
19. Nella pay-Tv il prodotto viene inserito in un palinsesto preconfezionato dall’emittente che può essere acquistato dallo spettatore in blocco; lo stesso avviene nella pay-per-view con la differenza che lo spettatore può visionare e pagare il singolo prodotto. Maggiore flessibilità è garantita dal servizio near-video-on-demand, nel quale il singolo prodotto viene trasmesso più volte ad orari molto ravvicinati, e ancor più dal video-on-demand, in cui lo spettatore, scegliendo nell’ambito di un apposito catalogo elettronico, può da solo decidere quale programma vedere, ed in quale momento.
20. A tali nuovi servizi vanno poi aggiunti quelli interattivi on-line tramite terminale televisivo (c.d. televisione interattiva), quali i servizi bancari a domicilio (home banking), gli acquisti a domicilio (home shopping), i servizi di viaggi e vacanze, lo scaricamento di giochi e l’insegnamento in linea.
21. In tale contesto si pone la questione sottoposta dal giudice olandese, la quale riguarda un preciso servizio (quello del near-video-on-demand) che viene espressamente considerato dalla direttiva 98/34 e trova in essa una collocazione molto precisa. É principalmente a tale direttiva che farò quindi riferimento nell’analisi dei quesiti sottoposti raffrontandola, ove necessario, alla più risalente direttiva 89/552.
Sulla qualificazione dei servizi di near video-on-demand (quesito 1a)
22. Con il quesito 1a) il giudice olandese vuole in buona sostanza sapere se i servizi di near-video-on-demand debbano essere ricondotti alla nozione di «trasmissione televisiva» o di «servizio della società dell'informazione».
23. Ora a me pare, come pare anche ai governi intervenuti e alla Commissione, che la risposta a detto quesito discenda direttamente e chiaramente dalla semplice lettura della direttiva 98/34.
24. Come si è visto, infatti, dopo aver definito al primo comma dell’art. 1, punto 2, i «servizi della società dell’informazione» come quei servizi «prestat[i] normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», al quarto comma della stessa disposizione la direttiva prevede espressamenteche essa non si applica «ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE».
25. Sempre la direttiva 98/34, poi, al suo allegato V, punto 3, lett. a), dopo aver ulteriormente ribadito che la definizione sopra citata non comprende i servizi di «radiodiffusione televisiva (…) di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE», prevede espressamente che in quest'ultima nozione sono «compresi i servizi near-video on-demand».
26. Senza quindi che siano necessarie ulteriori indagini, l'inequivoco significato delle disposizioni citate mi consente di concludere che, ai sensi del punto 3, lett. a), dell'allegato V, della direttiva 98/34, i servizi near-video-on-demand sono compresi nella nozione di «trasmissione televisiva» di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552. A loro volta, i servizi di «trasmissione televisiva» non ricadono nella definizione di «servizio della società dell'informazione» di cui all'art. 1, punto 2 della direttiva 98/34.
27. Una siffatta conclusione, come ha notato anche il governo del Regno Unito, mi parrebbe già di per sé sufficiente a decidere il giudizio principale, a stabilire cioè se il Commissariaat abbia legittimamente sottoposto il servizio Filmtime ad una procedura di autorizzazione.
28. In effetti, lo stesso giudice del rinvio ha ricordato nella sua ordinanza che tale servizio rientra proprio nella categoria dei near-video-on-demand (6), cioè in una categoria che, come si è appena detto, la direttiva 98/34 riconduce alla. nozione di «trasmissione televisiva». E per questo tipo di trasmissione, secondo la legge olandese, occorre per l’appunto l’autorizzazione pretesa dal Commissariaat.
29. Tuttavia, in udienza Mediakabel ha sollevato un’obiezione in un certo senso preliminare, relativa alla stessa qualificazione del servizio Filmtime. Essa ha cioè contestato che tale servizio possa essere effettivamente definito come un near-video-on-demand .
30. Ora, devo rilevare a questo proposito che le direttive in esame non fissano alcuna definizione del servizio di near-video-on-demand e, più in generale, dei singoli servizi di trasmissione di contenuti televisivi, e che d'altra parte la qualificazione di quel servizio è controversa anche in dottrina. Per dare quindi all'obiezione di Mediakabel una risposta meno incerta e al tempo stesso più utile ai presenti fini, mi sembra preferibile procedere direttamente alla individuazione del criterio distintivo fra «trasmissione televisiva» e «servizi della società dell'informazione» per poi verificare, alla luce di tale criterio, se un servizio quale Filmtime rientri nell'una o nell'altra nozione.
31. Tale approccio ha del resto il vantaggio di riportarci agli altri quesiti sollevati dall'ordinanza di rinvio, al cui esame conviene quindi ora procedere.
Sulla distinzione tra servizi di «trasmissione televisiva» e «servizi della società dell’informazione» (quesito 2a)
32. Con il quesito 2a), che in buona sostanza si sovrappone e rende superflua una specifica risposta al quesito 1b), il giudice del rinvio chiede per l’appunto alla Corte di indicare il criterio idoneo a stabilire se un servizio di trasmissione di contenuti televisivi, quale quello considerato nel caso di specie, costituisca una «trasmissione televisiva», ai sensi della direttiva 89/552, ovvero un «servizio della società dell’informazione», ai sensi della direttiva 98/34.
33. Secondo Mediakabel, stando a quest’ultima direttiva, determinante a tal fine sarebbe la possibilità di una «richiesta individuale» del prodotto da parte dello spettatore. In altri termini, se lo spettatore può chiedere al prestatore la visione di un singolo film ci sarebbe «servizio della società dell’informazione», se invece tale possibilità è esclusa si avrebbe allora «trasmissione televisiva».
34. Oltre alla possibilità di una richiesta individuale, altri indizi utili per identificare un «servizio della società dell’informazione» sarebbero poi costituiti, sempre secondo Mediakabel, dalla predisposizione da parte del prestatore di sistemi di decodificazione delle immagini e di modalità di pagamento del corrispettivo tali da permettere allo spettatore di vedere e di pagare soltanto il film richiesto.
35. Seguendo tale impostazione, Mediakabel giunge a qualificare Filmtime come «servizio della società dell’informazione». A suo avviso, infatti, i singoli film offerti da tale servizio, pur essendo trasmessi a tutti gli abbonati, sarebbero visibili soltanto a quelli che ne abbiano fatto specifica richiesta e ai quali, dopo il versamento del corrispettivo previsto, sia stata inviata un’apposita chiave di decodificazione.
36. Ritengo tuttavia che tale soluzione non possa essere accolta. A mio avviso, infatti, essa parte da una sopravvalutazione di elementi del tutto irrilevanti ai fini della qualificazione in questione (le forme di codificazione e le modalità di pagamento) e poggia al tempo stesso su un’errata interpretazione della nozione di «richiesta individuale» del servizio televisivo accolta dalla direttiva 98/34.
37. A sostegno di quanto precede, comincio anzitutto con il ricordare le definizioni in gioco nella presente causa:
– ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, per «trasmissione televisiva» si intende «la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico»;
– ai sensi dell’art. 1, punto 2), primo comma, della direttiva 98/34 per «servizio della società dell’informazione» si intende invece «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi» (7).
38. A sua volta, la nozione di «richiesta individuale» è meglio precisata dal secondo comma dell’art. 1, punto 2), e dall’allegato V, punto 3.
39. Secondo la prima di queste disposizioni, con detta nozione si vogliono indicare i «serviz[i] fornit[i] mediante trasmissione di dati su richiesta individuale». La seconda esclude invece dalla nozione in parola i servizi, quali la radiodiffusione televisiva (ivi compresi i near-video-on-demand), «forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto)» (8).
40. Ora, come hanno osservato i governi intervenuti, dall’analisi di tali disposizioni emerge anzitutto che per distinguere fra «trasmissione televisiva» e «servizi della società dell’informazione» non ci si può basare sulla forma codificata o non codificata delle immagini trasmesse, perché tale forma, secondo la direttiva 89/552, è assolutamente indifferente ai fini della distinzione. Né ci si può basare sulle modalità di pagamento dei servizi prestati perché, nel silenzio delle norme citate, il pagamento può avvenire nei modi più vari, e nel caso dei servizi della società dell’informazione, sia pur eccezionalmente, può perfino mancare.
41. Questi due primi elementi non sono quindi rilevanti ai nostri fini. Determinante mi pare invece accertare quando la trasmissione di un contenuto televisivo possa essere qualificata come «destinata al pubblico» ovvero come corrispondente ad una «richiesta individuale».
42. Ora, come ha ricordato anche la Commissione, discende dall’esame parallelo delle disposizioni citate al paragrafo 37 che si ha «trasmissione televisiva», e non «servizio della società dell’informazione», quando i contenuti televisivi trasmessi sono appunto «destinati al pubblico», cioè quando – per riprendere la terminologia più precisa della direttiva 98/34 – i relativi dati non sono inviati al singolo spettatore che li ha richiesti (trasmissione da punto a punto), ma sono destinati ad essere ricevuti simultaneamente da una generalità di destinatari (trasmissione da punto a multipunto).
43. Alla luce di tale criterio distintivo, quindi un servizio quale quello in esame, che, secondo quanto indicato dal giudice del rinvio e riconosciuto dalla stessa Mediakabel, presuppone la trasmissione simultanea, sia pure in forma codificata, dei film a tutti gli abbonati, va in principio qualificato come «trasmissione televisiva».
44. Ciò detto, spetterà poi al giudice nazionale, che meglio conosce tutti gli elementi di fatto, operare la qualificazione nel caso di specie.
45. Concludendo quindi sul punto, propongo di rispondere che costituisce una «trasmissione televisiva», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, e non un «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’art. 1, punto 2), della direttiva 98/34, un servizio nel quale i dati audiovisivi trasmessi sono «destinati al pubblico», cioè non sono inviati al singolo spettatore che li ha richiesti (trasmissione da punto a punto), ma sono destinati ad essere ricevuti simultaneamente da una generalità di destinatari (trasmissione da punto a multipunto).
Sugli elementi da prendere in considerazione nel qualificare un servizio di trasmissione di contenuti televisivi (quesiti 2b e 3)
46. Con i quesiti 2b) e 3, che conviene trattare contestualmente, il giudice olandese chiede alla Corte se nel qualificare un servizio di trasmissione di contenuti televisivi si debba: privilegiare il punto di vista del beneficiario o del prestatore del servizio; considerare i servizi con cui esso è in concorrenza; apprezzare il fatto che l’obbligo di trasmissione di una certa quota di opere europee, previsto dalla direttiva 89/552, sarebbe di fatto inapplicabile ad un servizio in cui è lo spettatore a scegliere e a pagare il film da vedere.
47. Mediakabel osserva che il suo servizio e quelli di video-on-demand, che vengono trasmessi secondo le modalità da punto a punto e sono quindi senz’altro «servizi della società dell’informazione», avrebbero caratteristiche simili e sarebbero in qualche modo tra loro sostituibili. In effetti, l’uno e gli altri consentirebbero al consumatore di scegliere il film da vedere. All’uno e agli altri dovrebbe quindi essere riconosciuta la medesima qualificazione e si dovrebbero imporre gli stessi obblighi. A tale riguardo, Mediakabel precisa che essa avrebbe ben potuto organizzare la trasmissione dei film dell’offerta Filmtime secondo le modalità da punto a punto, ma vi ha rinunciato per gli eccessivi costi che tale tecnica comporta.
48. Mediakabel aggiunge inoltre che la qualificazione del proprio servizio come «trasmissione televisiva» e la sua conseguente sottoposizione al rispetto delle quote di trasmissione di opere europee sarebbero prive di senso, in quanto in tale servizio è lo spettatore a scegliere il programma e a stabilire, quindi, se vuole vedere o meno un’opera europea.
49. A mio avviso, tale posizione non può essere accolta.
50. In effetti, come si è visto più sopra (paragrafo 42), per stabilire se un determinato servizio sia un «servizio della società dell’informazione» o una «trasmissione televisiva» bisogna verificare se i contenuti televisivi sono inviati al singolo spettatore che li ha richiesti (trasmissione da punto a punto) oppure sono destinati ad essere ricevuti simultaneamente da una generalità di destinatari (trasmissione da punto a multipunto).
51. A questo fine, quindi, come hanno sottolineato i governi olandese, del Regno Unito e la Commissione, bisogna svolgere una valutazione oggettiva basata su un criterio essenzialmente tecnico, inerente alle modalità di trasmissione del contenuto televisivo.
52. Ciò porta quindi a escludere che la qualificazione del servizio possa variare a seconda della personale prospettiva in cui si colloca l’interprete, sia essa quella del prestatore o del beneficiario. Ancor meno poi la qualificazione potrebbe essere condizionata dagli eventuali svantaggi competitivi che l’adozione della trasmissione da punto a multipunto (peraltro meno costosa e, quindi, sotto altri profili più conveniente) può comportare.
53. In particolare, non mi sembra che ci si possa sottrarre alla suddetta valutazione oggettiva invocando un potenziale danno derivante dall’applicazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/552, il quale obbliga gli Stati membri a vigilare, «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati», a che le emittenti televisive riservino alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione.
54. In effetti, diversamente da quanto sembrano ritenere il giudice del rinvio e Mediakabel, tale obbligo è applicabile anche ai servizi come Filmtime in cui è lo spettatore a scegliere e a pagare il film da vedere.
55. Come hanno infatti osservato i governi francese, del Regno Unito e la Commissione, l’art. 4, n. 1, impone alle emittenti televisive di trasmettere per la maggior parte del loro tempo opere europee; esso non obbliga invece i telespettatori a scegliere dette opere. Le emittenti come Mediakabel possono, quindi, ben essere vincolate a programmare e trasmettere, anche in forma codificata, le opere europee, rimanendo ovviamente i propri abbonati liberi di scegliere quali pagare e vedere.
56. Come ho detto poc’anzi, inoltre gli Stati membri devono assicurare il rispetto dell’obbligo in questione solo ove ciò «sia possibile» e ricorrendo soltanto a «mezzi appropriati».
57. Ciò significa, a mio avviso, che tale obbligo non si impone sempre e comunque; di certo non quando risulterebbe così gravoso da rendere economicamente impossibili determinati servizi. Inoltre, esso deve essere adeguato e graduato a seconda delle particolari modalità di prestazione e di fruizione della trasmissione televisiva ricorrendo, ove necessario, a esenzioni parziali o temporanee (9).
58. In definitiva, come ha sottolineato il governo del Regno Unito, detto obbligo si impone a tutti i servizi di trasmissione televisiva, compresi quelli in cui è lo spettatore a selezionare il film da vedere, ma va poi concretamente applicato soltanto se e nella misura in cui non comporti difficoltà insormontabili per le emittenti.
59. Per quanto sopra esposto, ritengo quindi di poter concludere sul punto nel senso che la qualificazione di un servizio come «trasmissione televisiva», ai sensi della direttiva 89/552, o «servizio della società dell’informazione», ai sensi della direttiva 98/34, non dipende dal punto di vista soggettivo del prestatore o del beneficiario del servizio medesimo, né dagli svantaggi competitivi che la tecnica di trasmissione delle immagini scelta può comportare.
60. L’obbligo, previsto dall’art. 4, n. 1, della direttiva 89/552, di riservare alle opere europee la maggior parte del tempo di trasmissione si impone, ogniqualvolta ciò sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, anche ai servizi di trasmissione televisiva in cui è lo spettatore a scegliere e pagare il film da vedere.
IV – Conclusioni
61. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere ai quesiti pregiudiziali formulati dal Raad van State nei seguenti termini:
«1) Ai sensi del punto 3, lett. a), dell'allegato V, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, i servizi near-video-on-demand sono compresi nella nozione di "trasmissione televisiva", di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
I servizi di "trasmissione televisiva", di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, non ricadono nella definizione di "servizio della società dell'informazione" dettata dall'art. 1, punto 2 della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48.
2a) Costituisce una "trasmissione televisiva" ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, e non un "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'art. 1, punto 2, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, un servizio nel quale i dati audiovisivi trasmessi sono destinati al pubblico, cioè non sono inviati al singolo spettatore che li ha richiesti (trasmissione da punto a punto), ma sono destinati ad essere ricevuti simultaneamente da una generalità di destinatari (trasmissione da punto a multipunto).
2b) La qualificazione di un servizio come "trasmissione televisiva", ai sensi della direttiva 89/552, o "servizio della società dell’informazione" ai sensi della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, non dipende dal punto di vista soggettivo del prestatore o del beneficiario del servizio medesimo, né dagli svantaggi competitivi che la tecnica di trasmissione delle immagini scelta può comportare.
3) L’obbligo, previsto dall’art. 4, n. 1, della direttiva 89/552, di riservare alle opere europee la maggior parte del tempo di trasmissione si impone, ogniqualvolta ciò sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, anche ai servizi di trasmissione televisiva in cui è lo spettatore a scegliere e pagare il film da vedere».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 298, pag. 23.
3 – GU L 204, pag. 37.
4 – Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18).
5 – Legge olandese del 21 aprile 1987, che disciplina la fornitura di programmi radiofonici e televisivi, i canoni radiotelevisivi nonché gli aiuti agli organi della stampa; Staatsblad 4 giugno 1987, n. 249.
6 – V. ordinanza di rinvio, punto 2.2.
7 – I corsivi sono miei.
8 – I corsivi sono miei.
9 – In udienza il Commissariaat ha dichiarato che la legislazione olandese prevede la possibilità di graduare l'applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 4 della direttiva 89/552 concedendo in alcuni casi esenzioni parziali o temporanee.