Parole chiave
Massima

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1. Procedura — Produzione dinanzi al Tribunale dei pareri dei servizi giuridici delle istituzioni comunitarie — Condizioni

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito relativo alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che modifica le condizioni di utilizzazione degli stanziamenti di una voce di bilancio da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti — Ricorso proposto da alcuni deputati non iscritti — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

Massima

1. Sarebbe contrario al pubblico interesse, che impone che le istituzioni possano beneficiare dei pareri del loro servizio giuridico, forniti con la massima indipendenza, ammettere che documenti interni di tal genere possano essere divulgati, in una controversia dinanzi al Tribunale, da soggetti diversi dai servizi su richiesta dei quali sono stati redatti, senza che la loro divulgazione sia stata autorizzata dall’istituzione interessata o ordinata dal giudice.

(v. punto 34)

2. Risulta dalla formulazione stessa dell’art. 230, quarto comma, CE, che una persona fisica o giuridica è legittimata a perseguire l’annullamento di un atto che non costituisce una decisione presa nei suoi confronti solo qualora essa sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto, di modo che l’interpretazione della detta disposizione non può condurre a escludere quest’ultima condizione, espressamente prevista dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.

(v. punto 62)

3. I soggetti diversi dai destinatari di un atto possono sostenere di essere interessati individualmente da quest’ultimo solo se esso li riguarda a motivo di determinate qualità loro peculiari, o di una situazione di fatto che li distingue da chiunque altro e pertanto li identifica in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario dell’atto.

A tale riguardo, l’atto adottato dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, che modifica le condizioni di utilizzazione degli stanziamenti di una voce di bilancio da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti, si applica in maniera generale e per il futuro tanto agli uni come agli altri. Esso è quindi tale da incidere tanto sui futuri gruppi politici e deputati non iscritti quanto su quelli che componevano il Parlamento al momento della sua adozione, di modo che non riguarda individualmente alcuno di essi. Pertanto, la qualità di deputati non iscritti non è tale da identificare i ricorrenti in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di un atto.

(v. punti 63, 65-66)