Causa T-264/03

Jürgen Schmoldt e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Termine per il ricorso — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardando individualmente — Decisione — Norme per l’isolamento termico — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 25 maggio 2004  

Massime dell’ordinanza

1.     Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Conclusioni miranti ad ottenere un’ingiunzione rivolta ad un’istituzione — Irricevibilità

(Artt. 230 CE e 233 CE)

2.     Procedura — Ricorso — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e art. 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

3.     Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto — Carattere sussidiario — Pubblicazione che costituisce una prassi costante dell’istituzione — Condizione non indispensabile per considerare la data di pubblicazione come dies a quo

(Art. 230, quinto comma, CE)

4.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l’isolamento termico — Ricorso introdotto dal presidente di un comitato — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 89/106/CEE, art. 5, n. 1; decisione della Commissione 2003/312/CE)

5.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l’isolamento termico — Obbligo di tener conto della situazione particolare del ricorrente in forza di una disposizione giuridica di rango superiore — Insussistenza — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 89/106, art. 5, n. 1)

6.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso presentato da un’associazione — Asserito ruolo di negoziatore dell’associazione o di uno dei suoi membri — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 89/106, art. 5, n. 1)

7.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Illegittimità manifesta dell’atto impugnato — Assenza di incidenza sulla valutazione dell’interesse individuale — Irricevibilità

(Artt. 220 CE e 230, secondo e quarto comma, CE)

8.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem della condizione relativa alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

1.     Non compete al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell’ambito del sindacato di legittimità da esso esercitato. Ai sensi dell’art. 233 CE, è compito dell’istituzione da cui emana l’atto annullato adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza con cui viene pronunciato il detto annullamento.

(v. punto 42)

2.     Un’enunciazione astratta, secondo la quale la comunicazione contestata «non presenta né base giuridica né motivazione», non indica esplicitamente in cosa consiste il motivo sul quale è fondato il ricorso e non soddisfa quindi il requisito, previsto dall’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, e dall’art. 44. n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

(v. punto 43)

3.     Dalla formulazione dell’art. 230, quinto comma, CE si evince che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato a quelli della pubblicazione o della notifica dell’atto.

Anche se la circostanza che la pubblicazione dell’atto, pur non essendo condizione per la sua applicabilità, rientra in una prassi costante dell’istituzione interessata è stata presa in considerazione dalla Corte e dal Tribunale al fine di concludere che la data di pubblicazione fa decorrere il termine di ricorso, tuttavia da ciò non può dedursi che l’esistenza di una tale prassi costituisce una condizione indispensabile affinché la pubblicazione di un atto costituisca il dies a quo del termine di ricorso. Al contrario, la pubblicazione dell’atto impugnato è una condizione sufficiente, la sussistenza di una prassi costante in materia potendo essere idonea unicamente a suffragare detta conclusione.

(v. punti 52, 58-59)

4.     Il fatto che la decisione 2003/312 sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l’isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106, per la sua natura e per la sua portata, abbia carattere generale non è di per sé sufficiente a escludere la possibilità per un singolo di proporre un ricorso d’annullamento contro di essa. Ora, un atto di portata generale può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche unicamente laddove le colpisca in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da qualsiasi altra e in tal modo le identifichi analogamente al destinatario di un atto.

Tuttavia, il fatto che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’adozione di un atto comunitario costituisce un elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all’atto di cui trattasi, soltanto qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria. A tale riguardo, le garanzie previste dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti della costruzione, come modificata, sussistono a favore del comitato europeo di normalizzazione e del comitato permanente per la costruzione e non a favore di taluni loro membri o del loro presidente a titolo personale. Anche ammesso che il ricorrente possa invocare, a titolo personale, tali garanzie procedurali, l’asserito pregiudizio alla reputazione di tale ricorrente che sarebbe risultato dalla violazione di tali garanzie non è, in quanto tale, idoneo a individuarlo ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Infatti, le garanzie previste dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 non hanno lo scopo di garantire la tutela della reputazione dei membri dei comitati menzionati in tale disposizione, neppure ove si tratti del presidente, ma unicamente di emanare un parere sulla domanda di ritiro di una norma armonizzata presentata dalla Commissione o da uno Stato membro.

(v. punti 95-96, 100-101, 103)

5.     È vero che la Corte e il Tribunale hanno dichiarato ricevibili ricorsi d’annullamento proposti contro atti di portata generale quando esisteva una disposizione giuridica di rango superiore che imponeva al loro autore di tener conto della situazione particolare della parte ricorrente, potendo la sussistenza di contratti conclusi da un ricorrente e interessati dall’atto controverso individuare in taluni casi una siffatta situazione particolare. Ora, l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrativa degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata, non prevede che la Commissione debba tener conto della situazione particolare dei ricorrenti o di quella dello Stato membro che abbia sollevato un’obiezione riguardo ad una norma armonizzata, ma si limita ad indicare la procedura applicabile laddove tale obiezione è stata sollevata.

(v. punti 116-117)

6.     L’esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo svolto da una associazione nell’ambito di un procedimento che ha condotto all’adozione di un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da un’associazione i cui membri non sono direttamente e individualmente interessati dall’atto controverso, in particolare quando la posizione di negoziatrice di tale associazione è stata minata da tale atto.

A tale riguardo, la direttiva 89/106, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti della costruzione, come modificata, non prevede affatto che la Commissione, prima di adottare una decisione basata sull’art. 5, n. 1, della detta direttiva, debba seguire una procedura nell’ambito della quale associazioni nazionali analoghe alla ricorrente possano far valere eventuali diritti o addirittura essere sentite. Detta conclusione non è inficiata nemmeno dall’asserito ruolo di negoziatore o di interlocutore che avrebbe svolto un altro ricorrente, membro dell’associazione ricorrente precedente, partecipando al procedimento. Una tale circostanza, anche ammesso che fosse dimostrata, non è in alcun modo atta a comprovare che la ricorrente disponga, in quanto associazione, di un interesse proprio a proporre un ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Infatti, la ricevibilità del ricorso delle associazioni interessate è fondata sulla qualità di negoziatrice delle dette associazioni e non sul ruolo individuale di uno dei loro membri.

(v. punti 131, 134, 140-141)

7.     L’esame del merito del ricorso non ha alcuna incidenza sulla valutazione dell’interesse individuale dei ricorrenti, poiché la ricevibilità di un ricorso d’annullamento presentato da una persona fisica o giuridica e il sindacato di legittimità riguardo al merito dell’atto impugnato mediante il detto ricorso rientrano in un esame distinto effettuato, rispettivamente, alla luce dell’art. 230, quarto comma, CE e dell’art. 230, secondo comma, CE.

Per il resto, l’eventuale manifesta illegittimità dell’atto impugnato, anche ammesso che sia dimostrata, per il fatto che in forza dell’art. 220 CE il Tribunale garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato, non può giustificare una modifica, per mezzo di un’interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti stabiliti dal detto Trattato. In nessun caso una circostanza di questo tipo può consentire di dichiarare ricevibile un ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfi le condizioni poste dall’art. 230, quarto comma, CE.

(v. punti 148-149)

8.     Se è vero che il requisito dell’interesse individuale posto dall’art. 230, quarto comma, CE deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre a escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari. L’eventuale assenza della possibilità di ricorso, anche supponendola comprovata, non può quindi giustificare una modifica, per via di interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti previsti dal Trattato. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni poste dall’art. 230, quarto comma, CE.

(v. punti 156-157)




ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
25 maggio 2004(1)

«Ricorso d’annullamento – Termine per il ricorso – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardando individualmente – Decisione – Norme per l’isolamento termico – Irricevibilità»

Nel procedimento T-264/03,

Jürgen Schmoldt, residente a Dallgow-Döberitz (Germania),Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania),Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, con sede in Berlino (Germania),rappresentati dall’avv. H.-P. Schneider,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità d’agente, assistito dall’avv. A. Böhlke, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all’annullamento dell’art. 1, in relazione alla tabella 1 dell’allegato, della decisione della Commissione 9 aprile 2003, 2003/312/CE, sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l’isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 50),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),



composto dai sigg.  J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,

cancelliere : sig. H. Jung

ha emesso la seguente



Ordinanza




Contesto normativo

1
La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU L 220, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 89/106»), mira, in particolare, ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione.

2
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 89/106, ai fini della direttiva, per «materiale da costruzione» s’intende «qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile».

3
L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/106 prevede che i materiali da costruzione possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.

4
L’art. 3, n. 1, della direttiva 89/106 prevede che tali requisiti essenziali sono enunciati in termini di obiettivi nell’allegato I. I detti requisiti essenziali riguardano talune caratteristiche delle opere in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso di incendio, di igiene, di salute e d’ambiente, di sicurezza nell’impiego, di protezione contro il rumore, di risparmio energetico e di ritenzione di calore.

5
La direttiva 89/106 prevede peraltro l’adozione di «specifiche tecniche» comunitarie. L’art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 89/106 dispone che il comitato europeo di normalizzazione (in prosieguo: il «CEN») o il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica possono adottare «norme» o «benestare tecnici» applicabili ai prodotti da costruzione. Tali norme e benestare tecnici sono denominati collettivamente «norme armonizzate».

6
Il CEN/TC 88 è il ramo del CEN competente in materia di prodotti per l’isolamento termico.

7
Le norme armonizzate sono adottate su mandato della Commissione conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), e in base ad un parere emesso dal comitato permanente della costruzione di cui all’art. 19 della direttiva 89/106.

8
Una volta elaborate le norme dagli organismi europei di normalizzazione, la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva 89/106.

9
I prodotti conformi alle norme nazionali recanti trasposizione delle norme armonizzate godono di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Pertanto, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 89/106, i prodotti da costruzione si devono presumere idonei al loro impiego qualora consentano alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite e se recano il marchio «CE», di soddisfare i requisiti essenziali. Il marchio «CE» attesta in particolare che i prodotti da costruzione sono conformi alle norme nazionali con cui sono state trasposte le norme armonizzate e i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

10
Infine, l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 prevede la possibilità per uno Stato membro di contestare norme armonizzate laddove ritenga che queste ultime non ottemperino ai requisiti essenziali. In tal caso lo Stato membro di cui trattasi adirà il comitato permanente della costruzione esponendo i motivi della sua obiezione. Il comitato permanente della costruzione emetterà quindi un parere d’urgenza alla luce del quale, dopo consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34, la Commissione comunica agli Stati membri se le norme di cui trattasi debbano o meno essere ritirate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Fatti all’origine della controversia

11
Il 23 maggio 2001 il CEN ha adottato dieci norme riguardanti prodotti per l’isolamento termico, recanti i numeri da EN 13162:2001 a EN 13171:2001 (in prosieguo: le «norme contestate»).

12
Il 15 dicembre 2001 le norme contestate sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee mediante una comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/106/CEE (GU C 358, pag. 9, in prosieguo: la «comunicazione 15 dicembre 2001»). La detta comunicazione prevedeva che le norme contestate sarebbero entrate in vigore, in quanto norme armonizzate, a partire dal 1º marzo 2002. Essa prevedeva tuttavia, fino al 1º marzo 2003, un cosiddetto periodo di «coesistenza delle norme armonizzate e delle specifiche tecniche nazionali».

13
Quella stessa comunicazione precisava inoltre, nella sua seconda nota a pie’ di pagina, che, da un lato, alla scadenza del detto periodo di coesistenza, la presunzione di conformità dei prodotti da costruzione doveva essere basata sulle norme armonizzate e, dall’altro, che la data di scadenza di tale periodo coincideva con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate.

14
Con lettera 9 agosto 2002 la Repubblica federale di Germania ha depositato, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, un’obiezione riguardante, in particolare, le norme contestate. Nella detta obiezione, la Repubblica federale di Germania sosteneva, in particolare, che le norme contestate non consentivano di presumere che le opere nelle quali i prodotti sarebbero stati installati rispondessero pienamente ai requisiti essenziali.

15
Il 22 novembre 2002 un gruppo ad hoc del comitato permanente della costruzione ha pubblicato una relazione dalla quale risultava che esso aveva studiato, in particolare, le norme contestate e formulato talune raccomandazioni. Il gruppo ad hoc del comitato permanente della costruzione rilevava che, da un lato, le norme contestate potevano probabilmente essere migliorate, ma che, dall’altro, nessuna ragione ne giustificava la sospensione ai fini dell’impiego del marchio «CE».

16
Il 28 e 29 gennaio 2003, il comitato istituito dalla direttiva 98/34 si è riunito e ha emesso un parere positivo su un progetto di decisione della Commissione con cui si respingeva l’obiezione della Repubblica federale di Germania.

17
Il 9 aprile 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/312/CE, sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l’isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 50), con la quale respingeva l’obiezione della Repubblica federale di Germania depositata ai sensi dell’art. 5, n. 1, della detta direttiva (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

18
Nella decisione controversa, la Commissione constata, in particolare, che le informazioni raccolte nell’ambito della consultazione del CEN e delle autorità nazionali, all’interno del comitato permanente per la costruzione e del comitato istituito dalla direttiva 98/34, non hanno fornito alcuna prova che consenta di dimostrare la fondatezza del rischio ipotizzato dalla Repubblica federale di Germania. All’art. 1 della decisione impugnata, la Commissione ha deciso, di conseguenza, che le norme contestate, presentate nella tabella 1 dell’allegato della detta decisione, non sarebbero state ritirate dalla lista delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

19
L’8 maggio 2003, la decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

20
In data non precisata dai documenti del fascicolo, la Repubblica federale di Germania ha chiesto al comitato permanente per la costruzione una proroga del periodo di coesistenza delle norme contestate e delle norme nazionali sino al 31 dicembre 2003.

21
Il 13 e 14 maggio 2003, durante la 57a riunione del comitato permanente per la costruzione, tale richiesta di proroga è stata respinta. Durante quella stessa riunione è stato tuttavia deciso che il periodo di coesistenza delle norme contestate e delle norme nazionali sarebbe stato prorogato retroattivamente sino al 13 maggio 2003.

22
Il 22 maggio 2003, le norme contestate sono state nuovamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in una comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/106 (GU C 120, pag. 17), contestualmente alla nuova data di scadenza del periodo di coesistenza delle norme contestate e delle norme nazionali (in prosieguo: la «comunicazione 22 maggio 2003»).


Procedimento e conclusioni delle parti

23
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2003, i ricorrenti, sig J. Schmoldt (in prosieguo: il «primo ricorrente»), Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «seconda ricorrente») e lo Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV (in prosieguo: la «terza ricorrente»), hanno proposto il presente ricorso d’annullamento contro la decisione impugnata. Il primo ricorrente è il presidente del comitato CEN/TC 88, membro del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione e gestore della terza ricorrente. La seconda ricorrente è un’impresa tedesca, che utilizza prodotti per l’isolamento termico e aderisce alla terza ricorrente. La terza ricorrente è un’associazione che rappresenta gli interessi dell’industria della costruzione in Germania.

24
Il medesimo giorno i richiedenti hanno anche depositato, con atto separato, una domanda di provvedimenti urgenti basata sull’art. 243 CE e diretta a far ingiungere dal giudice dell’urgenza alla convenuta di prorogare il periodo di coesistenza delle norme nazionali e delle norme contestate sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale.

25
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 20 ottobre 2003 i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni relative alla detta eccezione.

26
Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2003 la Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

27
Con ordinanza 28 novembre 2003 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti presentata dai ricorrenti (ordinanza del presidente del Tribunale 28 novembre 2003, causa T‑264/03 R, Schmoldt e a./Commissione, Racc. pag. II‑0000).

28
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare l’art. 1 della decisione impugnata in relazione alla tabella I dell’allegato della detta decisione, affinché siano ritirate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la comunicazione 15 dicembre 2001 e la comunicazione 22 maggio 2003;

condannare la Commissione alle spese.

29
Al termine della sua eccezione di irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

condannare i ricorrenti alle spese.


In diritto

30
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, qualora una parte ne faccia domanda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Secondo il n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nella fattispecie il Tribunale si considera sufficientemente edotto dall’esame dei documenti del fascicolo per statuire sulla domanda presentata dalla Commissione senza procedere alla trattazione orale.

31
Con la sua eccezione di irricevibilità la Commissione fa valere, da un lato, che il presente ricorso è tardivo e, d’altro lato, che i ricorrenti non sono individualmente interessati ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

32
In via preliminare, occorre tuttavia anzitutto precisare l’oggetto del ricorso in quanto esso è contestato tra le parti.

L’oggetto del ricorso

Argomenti delle parti

33
La Commissione sostiene che l’oggetto della controversia non può essere esteso alle comunicazioni 15 dicembre 2001 e 22 maggio 2003, in quanto il ritiro di queste ultime costituirebbe la conseguenza ineluttabile e indiretta del ricorso e non il suo oggetto, che consiste unicamente nella domanda d’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata.

34
A parere dei ricorrenti, il ricorso in esame avrebbe ad oggetto il ritiro delle norme contestate pubblicate il 15 dicembre 2001, ivi compreso il ritiro della comunicazione 22 maggio 2003 con la quale la Commissione fissa al 13 maggio 2003 la fine del periodo di coesistenza delle norme nazionali e comunitarie.

35
I ricorrenti ricordano che l’oggetto del ricorso riguarda anzitutto l’art. 1 della decisione impugnata, letto congiuntamente con la tabella 1 dell’allegato della stessa decisione, con la quale la Commissione, respingendo l’opposizione presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, ha deciso che le norme contestate non sarebbero state ritirate dall’elenco delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

36
I ricorrenti sottolineano tuttavia che successivamente la Commissione ha pubblicato nuovamente le norme contestate in una comunicazione in data 22 maggio 2003, rendendo così caduca la prima comunicazione datata 15 dicembre 2001.

37
Essi spiegano che la menzione della comunicazione 15 dicembre 2001 nell’atto introduttivo è stata fatta per ragioni di chiarezza. Infatti laddove fosse stato chiesto che, in caso di accoglimento del ricorso d’annullamento della decisione impugnata, fossero ritirate unicamente le norme contenute nella comunicazione 22 maggio 2003, si sarebbe potuto considerare che tale ritiro non implicasse la comunicazione 15 dicembre 2001 e che le norme contenute in quest’ultima conservassero la loro efficacia giuridica.

38
I ricorrenti considerano che la comunicazione 22 maggio 2003 costituisce non solo una conseguenza giuridica della decisione impugnata, ma anche una nuova esecuzione della pubblicazione prescritta dall’art. 7, n. 3, della direttiva 89/106.

Giudizio del Tribunale

39
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, la Commissione ha deciso di non ritirare le norme contestate, contenute nella tabella 1 dell’allegato alla detta decisione, dall’elenco delle norme pubblicate nella comunicazione 15 dicembre 2001.

40
È pacifico che, per quanto riguarda le norme contestate, l’elenco pubblicato nella comunicazione 22 maggio 2003, con riserva della modifica della data di scadenza del periodo di coesistenza tra tali norme e le norme nazionali, è identico agli elenchi pubblicati in allegato alla decisione impugnata e nella comunicazione 15 dicembre 2001.

41
Nei limiti in cui i ricorrenti mirano ad ottenere l’annullamento della comunicazione 22 maggio 2003 nella parte in cui pubblica nuovamente le norme contestate, il loro ricorso si confonde pertanto con la loro domanda d’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata e sarà quindi esaminato in tale ambito.

42
Nondimeno, nella parte in cui i ricorrenti chiedono, in tale ambito, che le comunicazioni 15 dicembre 2001 e 22 maggio 2003 siano ritirate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in caso d’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata, tale domanda dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Secondo la giurisprudenza, infatti, non compete al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell’ambito del sindacato di legittimità da esso esercitato. Ai sensi dell’art. 233 CE, è compito dell’istituzione da cui emana l’atto annullato adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sua sentenza (v., in particolare, sentenza della Corte 22 gennaio 2004, causa C‑353/01 P, Mattila/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑0000, punto 15, e ordinanza del Tribunale 15 ottobre 2003, causa T‑372/02, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. II‑0000, punti 48 e 49).

43
Inoltre, laddove i ricorrenti mirassero a contestare la modifica della data di scadenza del periodo di coesistenza tra le norme contestate e le norme nazionali previste dalla comunicazione 22 maggio 2003, si deve rilevare che il loro ricorso si limita, a questo riguardo, a indicare che tale comunicazione «non presenta né base giuridica, né motivazione». Occorre constatare che siffatta enunciazione astratta, che non indica esplicitamente in cosa consiste il motivo sul quale è fondato il ricorso, non soddisfa il requisito previsto dall’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto statuto, e dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti (sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑293/01, Ineichen/Commissione, Racc. pag. II‑0000, punto 84, e 17 giugno 2003, causa T‑385/00, Seiller/BEI, Racc. pag. II‑0000, punto 40). Il ricorso è pertanto irricevibile anche sotto questo profilo.

44
Di conseguenza il presente ricorso deve essere esaminato unicamente nella parte in cui i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata.

La tardività del ricorso

Argomenti delle parti

45
La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, la data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinata rispetto a quelle della pubblicazione o della notifica dell’atto (sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C‑122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑973, punto 35). Così sarebbe, in particolare, nell’ipotesi in cui la pubblicazione di un atto sia oggetto di una prassi costante, in quanto il ricorrente può in tal caso legittimamente prevedere che l’atto sarà pubblicato (sentenza Germania/Consiglio, cit., punto 37).

46
Ebbene, nella fattispecie, l’avvenuta conoscenza della decisione impugnata non presenterebbe un siffatto carattere subordinato, in quanto non era prescritta la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il termine di ricorso contro tale decisione sarebbe quindi iniziato a decorrere formalmente il giorno in cui i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza e non il giorno della sua pubblicazione. Tale circostanza osterebbe, di conseguenza, all’applicazione dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, ai sensi del quale quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine deve essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

47
Pertanto, secondo la Commissione, dal momento che la decisione impugnata, che è stata adottata il 9 aprile 2003, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2003, è in tale data, al più tardi, che i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza. Di conseguenza, il ricorso di merito, che è stato depositato il 28 luglio 2003, sarebbe stato depositato con dieci giorni di ritardo, anche tenuto conto del termine in ragione della distanza previsto dal regolamento di procedura.

48
I ricorrenti considerano che il loro ricorso non sia tardivo.

49
In proposito, i ricorrenti fanno osservare che la Commissione non contesta il fatto che la decisione non è stata loro notificata. Essi pertanto sarebbero stati informati della decisione di cui trattasi solo al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’8 maggio 2003. Essendo stato il presente ricorso depositato il 28 luglio 2003, tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza, sarebbe stato quindi rispettato il termine di due mesi a decorrere dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione, di cui all’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura.

50
Secondo i ricorrenti, non sussisterebbe alcuna pubblicazione di provvedimento o di decisione degli organi comunitari concretamente effettuata che non faccia decorrere il termine previsto dall’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

51
Ai sensi dell’art. 230 CE, quinto comma, i ricorsi previsti dal detto articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

52
Secondo la giurisprudenza, dalla formulazione stessa di tale disposizione si evince che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso (sentenza Germania/Consiglio, cit. supra al punto 45, punto 35; sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑296/97, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II‑3871, punto 61).

53
Nella fattispecie, poiché la decisione è stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2003, è quest’ultima data ad aver fatto decorrere il termine del ricorso nei confronti dei ricorrenti e non quella in cui essi hanno potuto averne conoscenza.

54
In conformità dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, poiché il termine comincia a decorrere dalla data di pubblicazione dell’atto impugnato, esso va calcolato dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

55
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale termine supplementare non può essere disapplicato per il fatto che, poiché la pubblicazione della decisione impugnata non era obbligatoria e non rientrava in una prassi costante dell’istituzione, la data di pubblicazione non può essere presa in considerazione in quanto tale, ma unicamente quale data dell’avvenuta conoscenza della decisione impugnata.

56
Risulta infatti dalla sentenza Germania/Consiglio, citata supra al punto 45, che il criterio dell’avvenuta conoscenza dell’atto quale dies a quo del termine di ricorso riveste un carattere subordinato rispetto a quello della pubblicazione. Di conseguenza, poiché la decisione impugnata è stata effettivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il criterio dell’avvenuta conoscenza è, per ciò stesso, eliminato e non può pertanto trovare applicazione.

57
Inoltre, poiché il termine di ricorso di cui all’art. 230 CE è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenze della Corte 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11, e 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen, Racc. pag. I‑403, punto 21; sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1355, punto 38), la determinazione del dies a quo di tale termine non può dipendere dalla costanza della prassi in materia dell’istituzione interessata.

58
È ben vero che risulta dalla giurisprudenza citata che la circostanza che la pubblicazione dell’atto, pur non essendo condizione per la sua applicabilità, rientra in una prassi costante dell’istituzione interessata, è stata presa in considerazione dalla Corte e dal Tribunale al fine di concludere che è la data di pubblicazione quella che fa decorrere il termine di ricorso, in quanto il ricorrente può, in tal caso, legittimamente contare sulla pubblicazione di tale atto (sentenze Germania/Consiglio, cit. supra al punto 45, punti 36-38, e Alitalia/Commissione, cit. supra al punto 52, punto 62).

59
Tuttavia da ciò non può dedursi che l’esistenza di siffatta prassi costituisca una condizione indispensabile affinché la pubblicazione di un atto costituisca il dies a quo del termine di ricorso. Al contrario, risulta dalla giurisprudenza che la pubblicazione dell’atto impugnato è una condizione sufficiente in proposito, potendo la sussistenza di una prassi costante in materia essere unicamente idonea a suffragare detta conclusione (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑3235, punto 49; 6 ottobre 1999, causa T‑123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II‑2925, punto 43, e 27 novembre 2003, causa T‑190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II‑0000, punti 30 e 31). Occorre in proposito ricordare che le disposizioni del Trattato riguardanti il diritto di agire dei singoli non possono essere interpretate restrittivamente (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 219).

60
Va inoltre rilevato che il termine supplementare di quattordici giorni di cui all’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura si applica, in base alla sua stessa formulazione, «quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto», e non solo laddove tale pubblicazione rivesta carattere obbligatorio per l’applicabilità dell’atto o rientri in una prassi costante dell’istituzione interessata.

61
È quindi a torto che la Commissione sostiene che l’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura non è applicabile alla fattispecie.

62
Si deve quindi concludere che, poiché il ricorso in esame, depositato il 28 luglio 2003, tenendo conto del termine di quattordici giorni e del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, previsti, rispettivamente, dai nn. 1 e 2 dell’art. 102 del regolamento di procedura, è stato proposto entro i due mesi a partire dalla pubblicazione, l’8 maggio 2003, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione a motivo della tardività del ricorso.

L’interesse individuale dei ricorrenti

Argomenti delle parti

63
La Commissione sostiene che i ricorrenti non sono individualmente interessati dalla decisione impugnata.

64
A questo riguardo la Commissione fa valere, in sostanza, che il primo ricorrente ha depositato il proprio ricorso non in quanto rappresentante ufficiale del CEN/TC 88, ma in nome proprio, che la seconda ricorrente, pur essendo ampiamente interessata dalla decisione impugnata, nondimeno non è in alcun modo interessata a titolo individuale e, infine, che la terza ricorrente non può trarre la propria legittimazione ad agire né da quella della seconda ricorrente, che non è individualmente interessata dalla decisione impugnata, né dalla sua mera partecipazione alla preparazione della domanda depositata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106.

65
I ricorrenti ritengono di essere individualmente interessati dalla decisione impugnata.

66
In primo luogo, essi sostengono che poiché il presente ricorso è manifestamente fondato, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione costituisce un abuso di diritto.

67
In proposito i ricorrenti rilevano che, dall’entrata in vigore del Trattato di Nizza, il 1º febbraio 2003, il principio dello Stato di diritto è divenuto un fondamento esplicito dell’Unione europea (art. 6 UE). Inoltre la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), accorderebbe ad ogni individuo il diritto di vedere che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione (art. 41) e ad ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (art. 47).

68
In tale ambito, i ricorrenti sottolineano che il Tribunale ha anche come missione principale, ai sensi dell’art. 220 CE, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato CE.

69
Orbene, i ricorrenti ritengono che, con la decisione impugnata, la Commissione esiga, in manifesta violazione delle regole procedurali e formali, l’applicazione di norme europee che, per il gran numero di vizi, contraddizioni interne e lacune che esse comportano, rendono impossibile un’applicazione uniforme nell’Unione europea.

70
In secondo luogo, i ricorrenti affermano che, poiché non sussiste la minima possibilità – neppure teorica – di far controllare in altro modo da un giudice l’atto comunitario di portata generale impugnato, essi possono far valere il loro diritto ad una effettiva protezione giurisdizionale solo nell’ambito di un ricorso individuale a norma dell’art. 230, quarto comma, CE e devono quindi essere considerati come individualmente interessati.

71
In proposito, i ricorrenti precisano che essi possono contestare la decisione impugnata unicamente dinanzi al Tribunale, in quanto nella fattispecie non è possibile alcuna azione dinanzi ai giudici nazionali.

72
Orbene, qualora una persona fisica o giuridica sia direttamente interessata da un atto comunitario di portata generale e qualora sia obiettivamente esclusa qualsiasi altra forma di tutela giurisdizionale effettiva contro tale atto al di fuori dell’art. 230, quarto comma, CE, vuoi perché il diritto comunitario non prevede alcun rimedio giuridico o procedimento per tale caso, vuoi perché l’atto di cui trattasi, per sua natura, non rientra nella competenza dei giudici degli Stati membri e siffatto rimedio giuridico non può essere creato mediante modifica del diritto processuale nazionale, risulterebbe dalla sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677), che un ricorso individuale non può, in tali casi eccezionali, essere dichiarato irricevibile per il fatto che il ricorrente non è individualmente interessato. I ricorrenti considerano quindi che qualsiasi individuo in grado di far valere di essere stato direttamente leso da un atto comunitario nei suoi diritti o nei suoi interessi giuridicamente tutelati deve essere considerato come individualmente interessato qualora, in ragione della natura di tale atto, non disponga di alcun altro rimedio giuridico contro di esso, neppure tentando di interpretare o modificare il diritto nazionale in tal senso.

73
A giudizio dei ricorrenti la ricevibilità di tali ricorsi dinanzi al Tribunale non comporta che sia eliminato il requisito che esige che il ricorrente sia individualmente interessato, ma dimostra al contrario l’utilità e la pertinenza di tale presupposto. Tale ricevibilità infatti sarebbe precisamente rilevante nelle situazioni in cui una persona fisica o giuridica direttamente interessata da un’azione comunitaria, per ragioni che non possono essere obiettivamente modificate né da essa stessa né dallo Stato membro interessato, né dagli organi giurisdizionali di quest’ultimo, non possa altrimenti ottenere una qualsivoglia tutela giurisdizionale.

74
I ricorrenti considerano che tale possibilità sia l’unica atta ad apprestare concretamente un’effettiva tutela giurisdizionale a livello europeo nonché un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti destinato ad assicurare il sindacato di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie, come la Corte ha indicato ai punti 39 e 40 della sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, supra, punto 72.

75
In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che ciascuno di essi sia individualmente interessato dalla decisione impugnata.

76
Per quanto riguarda anzitutto il primo ricorrente, essi rilevano, da un lato, che, in quanto presidente del CEN/TC 88, la sua partecipazione all’adozione della decisione impugnata nell’ambito del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione attinente alle norme contestate non è stata richiesta e, d’altro lato, che la sua partecipazione alla relazione del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione è stata simulata.

77
I ricorrenti spiegano in proposito che il gruppo ad hoc doveva emanare un parere specialistico sull’opposizione presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, ma che di fatto il detto comitato non si è riunito. Nondimeno, la Commissione avrebbe presentato una relazione del detto gruppo ad hoc sulla detta questione, facendo falsamente credere che si fosse avuta l’approvazione del CEN/TC 88, che in realtà non era stato investito della questione.

78
In tale contesto, i ricorrenti sostengono che, qualora il CEN/TC 88 avesse regolarmente partecipato alla relazione del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione, il primo ricorrente sarebbe stato direttamente interessato dal procedimento in quanto presidente del CEN/TC 88. Essi sottolineano inoltre che il primo ricorrente era stato nominato membro del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione e che egli era il solo membro di tale gruppo in grado di fornire informazioni autorizzate riguardo ad eventuali prese di posizione del CEN/TC 88.

79
Il primo ricorrente sarebbe pertanto legittimato ad agire contro la decisione impugnata in quanto non solo egli è stato leso nei suoi diritti procedurali, ma, inoltre, la presunta consultazione del CEN/TC 88 ha minato la sua reputazione di esperto internazionalmente riconosciuto in materia di normalizzazione nell’ambito dei materiali isolanti termici, ledendolo così nei suoi diritti personali.

80
I ricorrenti ricordano peraltro che il primo ricorrente è gestore del servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» della terza ricorrente.

81
Per quel che riguarda poi la seconda ricorrente, i ricorrenti rilevano che, quale importante utilizzatrice di prodotti per l’isolamento termico, tanto in Germania quanto in Europa, ambiti in cui è rispettivamente prima e seconda principale utilizzatrice, la decisione impugnata ha considerevoli effetti sui suoi contratti in corso e non tiene conto dei suoi specifici obblighi giuridici. Tale ricorrente si troverebbe infatti in una situazione di conflitto di norme tra il diritto tedesco e il diritto comunitario. Inoltre sarebbe esposta a vedere che i suoi clienti facciano valere la sua garanzia. Ne conseguirebbe che la seconda ricorrente sarebbe considerevolmente svantaggiata rispetto ai suoi concorrenti di altri Stati membri. Inoltre, per effetto dell’art. 95, n. 3, CE, incomberebbe più particolarmente agli utilizzatori di materiali, che devono garantire la corretta esecuzione dei lavori, fornire un livello di protezione elevato in materia di tutela ambientale e di tutela dei consumatori.

82
Peraltro in quanto membro del servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» della terza ricorrente, la seconda ricorrente avrebbe partecipato in modo determinante alla decisione del comitato tedesco per la preparazione all’armonizzazione comunitaria di presentare un’obiezione ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 contro le norme contestate.

83
Per quanto riguarda infine la terza ricorrente, i ricorrenti sottolineano che quest’ultima, da un lato, è membro dei comitati nazionali in materia di normalizzazione, e per questa ragione partecipa direttamente ai lavori del CEN/TC 88, e, d’altro lato, è membro del comitato tedesco di preparazione all’armonizzazione comunitaria nell’ambito del quale il Ministero tedesco competente stabilisce, a livello nazionale, la posizione che difenderà nell’ambito del comitato permanente della costruzione.

84
A parere dei ricorrenti, per effetto della decisione impugnata, la terza ricorrente perde la possibilità di intervenire, nell’interesse delle imprese da essa rappresentate, a favore di un nuovo concetto o, quanto meno, di un miglioramento delle norme comunitarie in materia di prodotti per l’isolamento termico. Inoltre, anche laddove si considerasse che le imprese da essa rappresentate non le trasmettono la loro legittimazione ad agire, che essa è individualmente interessata risulterebbe dal fatto che essa è stata direttamente coinvolta, attraverso uno dei suoi gestori, ovvero il primo ricorrente, nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata. Ebbene, il primo ricorrente, che presiede il CEN/TC 88, avrebbe sottolineato nella sua lettera inviata alla Commissione il 28 novembre 2002, che egli era intervenuto non solo in quanto membro del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione al fine di chiedere una partecipazione regolare a tale comitato, ma anche in quanto direttore del servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» della terza ricorrente. Se, a parere dei ricorrenti, il primo ricorrente, nella sua duplice qualità di membro del gruppo ad hoc e di gestore della terza ricorrente, non solo ha condotto negoziati e trattative con la Commissione, ma avrebbe dovuto essere personalmente convocato da questa a partecipare a una procedura formale particolare, la terza ricorrente dev’essere considerata come una associazione direttamente e individualmente interessata.

85
Per tali motivi, i ricorrenti considerano di essere legittimati a proporre il presente ricorso.

Giudizio del Tribunale

86
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

87
Secondo una giurisprudenza costante, il criterio distintivo tra un regolamento e una decisione dev’essere individuato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I‑4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C‑87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I‑2003, punto 33; ordinanze del Tribunale 26 marzo 1999, causa T‑114/96, Biscuiterie-confiserie LOR et Confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 26, e il 6 maggio 2003, causa T‑45/02, DOW AgroSciences/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1973, punto 31).

88
Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T‑482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II‑609, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

89
In proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che l’identità degli operatori economici cui si applicano tali atti fosse nota alla Commissione al momento dell’adozione degli atti stessi non è sufficiente a porre in discussione la loro natura normativa, purché sia assodato che tale applicazione avviene in base ad una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione alla sua finalità (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 18; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II‑2305, punto 65, e ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T‑154/02, Villiger Söhne/Consiglio, Racc. pag. II‑1921, punto 49).

90
Nella fattispecie la decisione impugnata è rivolta agli Stati membri e respinge la domanda di uno Stato membro volta a far ritirare dall’elenco delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea talune norme armonizzate adottate in applicazione della direttiva 89/106.

91
Ebbene, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 89/106, è, segnatamente, con riferimento alle norme nazionali di trasposizione delle norme armonizzate e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che prodotti da costruzione si devono presumere idonei all’uso e possono di conseguenza essere immessi sul mercato nell’Unione europea.

92
Le norme armonizzate adottate in esecuzione della direttiva 89/106 hanno l’obiettivo di definire le caratteristiche dei prodotti che tali operatori economici possono, rispettivamente, commercializzare e acquistare. Esse producono quindi effetti soprattutto nei confronti dei produttori e degli utilizzatori di prodotti da costruzione nell’Unione europea.

93
Di conseguenza, la decisione impugnata, che ha l’effetto di rifiutare il ritiro di norme armonizzate, si applica essa stessa a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto, ovvero, in particolare, tutti i produttori e gli utilizzatori dei prodotti da costruzione nell’Unione europea.

94
Si deve pertanto constatare che la decisione riveste, per la sua natura e la sua portata, un carattere generale.

95
Nondimeno, il fatto che la decisione impugnata, per la sua natura e per la sua portata, abbia carattere generale non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità per un singolo di proporre un ricorso d’annullamento contro di essa (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e Codorniu/Consiglio, cit. supra al punto 89, punto 19; sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 89, punto 66; ordinanze del Tribunale 21 marzo 2003, causa T‑167/02, Établissements Toulorge/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1111, punto 26, e Villiger Söhne/Consiglio, cit. supra al punto 89, punto 40).

96
Secondo una giurisprudenza costante, un atto di portata generale può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche unicamente laddove le colpisca in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e in tal modo le identifichi analogamente a un destinatario di un atto (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, cit. supra al punto 72, punto 36, e 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I‑3483, punto 65; ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑0000, punto 34; ordinanza Villiger Söhne/Conseil, cit. supra al punto 89, punto 44; sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑392/02, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II‑0000, punto 78).

97
Va dunque verificato se nella fattispecie le ricorrenti siano interessate dalla decisione impugnata per talune qualità che sono loro peculiari ovvero se esista una situazione di fatto che le caratterizzi, con riferimento alla detta decisione, rispetto a qualsiasi altro individuo.

Sulla ricevibilità del ricorso del primo ricorrente

98
Per dimostrare che il primo ricorrente è individualmente interessato dalla decisione impugnata, i ricorrenti deducono, in primo luogo, che egli è presidente del CEN/TC 88 e che avrebbe dovuto far parte del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione.

99
In proposito, occorre anzitutto sottolineare che, in una lettera inviata alla Commissione l’11 agosto 2003, il segretario generale del CEN ha informato la Commissione che il primo ricorrente non era abilitato a rappresentare tale organismo nell’ambito del ricorso di merito, circostanza che non è stata contestata da alcuno dei ricorrenti. Di conseguenza, risulta che il primo ricorrente ha depositato il ricorso in esame a titolo puramente personale e che pertanto occorre esaminare se egli sia legittimato ad agire contro la decisione impugnata unicamente in base alle sue qualità personali, senza che sia inoltre necessario pronunciarsi sull’eventuale legittimazione del CEN ad agire in tal senso.

100
Orbene, occorre ricordare che la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’adozione di un atto comunitario costituisce un elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all’atto di cui trattasi, soltanto qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria (ordinanze del Tribunale 3 giugno 1997, causa T‑60/96, Merck e a./Commissione, Racc. pag. II‑849, punto 73; 15 settembre 1998, causa T‑109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II‑3533, punti 67 e 68; 29 aprile 2002, causa T‑339/00, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑2287, punto 51; sentenza del Tribunale 7 febbraio 2001, cause riunite da T‑38/99 a T‑50/99, Sociedade Agrícola dos Arinhos e a./Commissione, Racc. pag. II‑585, punto 46).

101
Occorre nella fattispecie rilevare che le garanzie previste all’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 sussistono a favore del CEN e del comitato permanente per la costruzione, e non a favore di taluni dei loro membri o del loro presidente a titolo personale.

102
Di conseguenza, e senza che sia necessario, in questa fase, stabilire se le garanzie previste dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 siano atte a contraddistinguere i beneficiari di queste ultime, si deve constatare che il primo ricorrente non può invocare, a titolo personale, alcuna garanzia procedurale né alcuna disposizione della direttiva 89/106 la cui inosservanza potrebbe essere atta a individuarlo nella sua qualità, da un lato, di presidente del CEN/TC 88 all’epoca dell’adozione della decisione impugnata e, dall’altro, di membro del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione.

103
In ogni caso, anche ammesso che il primo ricorrente possa invocare, a titolo personale, tali garanzie procedurali, si deve sottolineare che l’asserito pregiudizio alla reputazione di tale ricorrente che sarebbe risultato dalla violazione di tali garanzie non è, in quanto tale, idoneo a individuarlo ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Infatti, le garanzie previste dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 non hanno lo scopo di garantire la tutela della reputazione dei membri dei comitati menzionati in tale disposizione, neppure ove si tratti del presidente, ma unicamente di emanare un parere sulla domanda, di ritiro di una norma armonizzata, presentata dalla Commissione o da uno Stato membro.

104
Si deve pertanto concludere che il primo ricorrente non è legittimato a proporre il presente ricorso a titolo personale, in quanto presidente del CEN/TC 88 o di membro del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione.

105
In secondo luogo, i ricorrenti, per dimostrare che il primo ricorrente è individualmente interessato, ricordano la sua qualità di gestore della terza ricorrente.

106
Tuttavia, nei limiti in cui tale legittimazione ad agire, anche ammesso che essa fosse dimostrata, si confonde con quella della terza ricorrente, il primo ricorrente potrebbe eventualmente sostenere di essere egli stesso individualmente interessato dalla decisione impugnata unicamente nell’ipotesi in cui la terza ricorrente fosse essa stessa individualmente interessata dalla detta decisione. Tale questione verrà quindi esaminata nell’ambito del controllo della legittimazione ad agire della terza ricorrente.

107
Di conseguenza, con riserva dell’esame della legittimazione ad agire della terza ricorrente, si deve concludere che il primo ricorrente non è individualmente interessato dalla decisione impugnata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Sulla ricevibilità del ricorso della seconda ricorrente

108
I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la seconda ricorrente è individualmente interessata dalla decisione impugnata per il fatto di essere un’importante utilizzatrice di prodotti da costruzione e per la sua posizione quale, rispettivamente, prima e seconda maggiore impresa in Germania e in Europa nell’ambito dei lavori di isolamento.

109
Occorre in proposito ricordare che la decisione impugnata ha l’effetto di rifiutare il ritiro delle norme armonizzate contestate che sono state adottate in esecuzione della direttiva 89/106. Orbene, tali norme armonizzate, che hanno lo scopo di definire le caratteristiche dei prodotti da costruzione, si applicano a tutti i produttori e a tutti gli utilizzatori di tali prodotti nell’Unione europea.

110
Si deve pertanto constatare che la decisione impugnata riguarda la seconda ricorrente unicamente in funzione della sua qualità oggettiva di operatore economico che agisce nel settore della produzione dei prodotti interessati, e ciò a pari titolo di qualsiasi altro operatore che si trovi nella stessa situazione. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, quest’unica qualità non è sufficiente per dimostrare che la seconda ricorrente sia interessata individualmente da tale decisione (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 14, e 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 51; ordinanza Villiger Söhne/Consiglio, cit. supra al punto 89, punto 47).

111
Per quanto riguarda la circostanza ricordata, secondo cui la seconda ricorrente sarebbe un’importante utilizzatrice nel mercato interessato, occorre in proposito sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l’applicazione di tale atto avviene in forza di una situazione determinata oggettivamente (v., in particolare, sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 66 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza Établissements Toulorge/Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 95, punto 63). Orbene, nella fattispecie, è appunto in ragione della sua situazione obiettiva di utilizzatrice di prodotti da costruzione che la seconda ricorrente è interessata dalla decisione impugnata.

112
Del pari, neppure la circostanza che compaia tra le 62 imprese tedesche del settore della costruzione che impiegano prodotti di isolamento e che sono raggruppate, a livello nazionale, nell’ambito del servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» è atta a individuare la seconda ricorrente. Secondo la giurisprudenza costante infatti, come è indicato supra al punto 89, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l’identità degli operatori economici cui si applica un provvedimento non implica in alcun modo che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati dalla detta misura, purché sia assodato che, come nella fattispecie, tale applicazione avviene in base ad una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto di cui trattasi. Inoltre, come sottolineano i ricorrenti stessi, le norme contestate si applicano non solo agli utilizzatori di prodotti da costruzione, ma anche agli Stati membri, ai fabbricanti di tali prodotti e agli organismi di controllo.

113
Quanto al fatto che la decisione impugnata avrebbe l’effetto di porre la seconda ricorrente in una posizione svantaggiata rispetto ai suoi concorrenti di altri Stati membri, in particolare in relazione ad un presunto rischio di veder applicata dai suoi clienti la sua garanzia, ovvero di veder sorgere la sua responsabilità penale, si deve constatare che, anche laddove fosse dimostrata l’ineluttabilità di tale rischio, a prima vista poco probabile, essa non è in alcun modo idonea a individuare tale ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dal momento che tutti i numerosi suoi concorrenti in Germania si trovano nella stessa situazione.

114
Parimenti, la circostanza dedotta secondo cui, ai sensi dell’art. 95, n. 3, CE, incomberebbe soprattutto agli utilizzatori di materiali, che devono garantire la corretta esecuzione dei lavori, offrire un elevato livello di protezione in materia di tutela ambientale e dei consumatori non è in alcun modo atta a individuare la seconda ricorrente, giacché, anche ammesso che siffatto obbligo esista, la detta ricorrente sarebbe, in proposito, nella stessa situazione di tutti i suoi concorrenti in Germania e negli altri Stati membri dell’Unione europea.

115
Infine, con riferimento alla circostanza secondo cui i contratti in corso della seconda ricorrente sarebbero considerevolmente influenzati dalla decisione impugnata, si deve constatare che non solo tale circostanza non è suffragata da alcun elemento probante e non può pertanto essere considerata dimostrata, ma che inoltre essa non costituisce una situazione di fatto che caratterizza tale ricorrente rispetto agli altri utilizzatori di prodotti da costruzione che abbiano del pari in corso contratti di tal genere.

116
È vero che la Corte e il Tribunale hanno dichiarato ricevibili ricorsi d’annullamento proposti contro atti di portata generale quando esisteva una disposizione giuridica di rango superiore che imponeva al loro autore di tener conto della situazione particolare della parte ricorrente, potendo, in taluni casi, la sussistenza dei contratti conclusi da un ricorrente e interessati dall’atto controverso individuare una siffatta situazione particolare (sentenze Commissione/Nederlandse Antillen, cit. supra al punto 96, punti 72 e 75, e Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 89, punti 67 e 74).

117
Tuttavia, la presente fattispecie si distingue da quelle che hanno dato luogo alle menzionate sentenze, in quanto non sussiste nel caso in esame un siffatto obbligo imposto da una disposizione giuridica di rango superiore (sentenza Sociedade Agrícola dos Arinhos e a./Commissione, cit. supra al punto 100, punto  51). Si deve in proposito osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 non prevede l’obbligo per la Commissione di tener conto della loro situazione particolare o di quella dello Stato membro che abbia sollevato un’obiezione riguardo ad una norma armonizzata, ma si limita a indicare la procedura applicabile laddove tale obiezione sia stata sollevata.

118
Pertanto gli argomenti delle ricorrenti relativi all’esistenza di contratti in corso non possono, in nessun caso, essere accolti al fine di individuare la seconda ricorrente.

119
Ne consegue che la seconda ricorrente, in quanto importante utilizzatrice di prodotti da costruzione, non è individualmente interessata dalla decisione impugnata.

120
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la seconda ricorrente è individualmente interessata dalla decisione impugnata per il ruolo determinante da essa svolto quale membro del servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» della terza ricorrente, nell’ambito dell’adozione, da parte della Repubblica federale di Germania, della decisione di depositare un’obiezione riguardo alle norme contestate in base all’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106.

121
In proposito, come già è stato statuito supra, al punto 100, si deve ricordare che la circostanza che un soggetto intervenga, in qualsiasi modo, nel procedimento che conduce all’adozione di un atto comunitario costituisce un elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto rispetto all’atto di cui trattasi soltanto qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria.

122
Orbene, nella fattispecie, la direttiva 89/106 non prevede in alcun modo che la Commissione, prima di adottare una decisione basata sull’art. 5, n. 1, della detta direttiva, debba rispettare un procedimento nell’ambito del quale imprese analoghe alla seconda ricorrente o le associazioni nazionali competenti in materia di normalizzazione possano far valere eventuali diritti o addirittura essere sentite.

123
Infatti, come già è stato constatato supra, al punto 101, le garanzie previste all’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 sussistono unicamente a favore del CEN e del comitato permanente per la costruzione, e non a favore di singole imprese o di associazioni nazionali.

124
Pertanto la seconda ricorrente non può essere considerata individualmente interessata dalla decisione impugnata per la sua qualità di membro del servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» della terza ricorrente.

125
Si deve di conseguenza concludere che la seconda ricorrente non è individualmente interessata dalla decisione impugnata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Sulla ricevibilità del ricorso della terza ricorrente

126
I ricorrenti hanno sostenuto, per quanto riguarda la circostanza che la terza ricorrente è individualmente interessata, che quest’ultima rappresentava l’industria della costruzione in Germania e che la sua legittimazione ad agire contro la decisione impugnata derivava, da un lato, dalla legittimazione ad agire della seconda ricorrente, uno dei suoi membri, e, d’altro lato, dalla sua partecipazione al procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, per il tramite del primo ricorrente.

127
Con riferimento, in primo luogo, alla legittimazione ad agire della terza ricorrente a motivo della stessa legittimazione ad agire dei suoi membri, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata ad agire per l’annullamento a nome dei suoi membri qualora essi non siano legittimati a titolo individuale (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. I‑1651 punti 14 e 29; sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punto 62; ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2001, cause riunite T‑112/00 e T‑122/00, Iberotam e a./Commissione, Racc. pag. II‑97, punto 74, e 14 gennaio 2002, causa T‑84/01, Association contre l’heure d’été/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑99, punto 25).

128
Orbene, occorre in proposito ricordare che, come è stato constatato supra, al punto 125, non sussistono elementi che consentano di concludere per la ricevibilità del ricorso della seconda ricorrente.

129
Le ricorrenti non hanno inoltre addotto elementi che consentano di considerare che altri membri della terza ricorrente sarebbero, dal canto loro, individualmente interessati dalla decisione impugnata.

130
Si deve pertanto concludere che la terza ricorrente non può validamente sostenere di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata in considerazione del fatto che i suoi membri sarebbero essi stessi legittimati a proporre un ricorso d’annullamento contro la detta decisione.

131
In secondo luogo, con riferimento alla partecipazione della terza ricorrente al procedimento d’elaborazione della decisione impugnata, è ben vero che l’esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo svolto da un’associazione nell’ambito di un procedimento che ha condotto all’adozione di un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità del ricorso presentato da un’associazione i cui membri non sono direttamente e individualmente interessati dall’atto controverso, in particolare quando è stata minata da tale atto la posizione di negoziatrice di tale associazione (v., in questo senso, sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 21-24, e 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 28-30).

132
Risulta dalla giurisprudenza che, in tali circostanze, un’associazione che non è destinataria dell’atto impugnato dispone di un interesse proprio a presentare ricorso d’annullamento contro di esso, anche laddove i suoi membri non possano farlo a titolo individuale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 64; ordinanze Iberotam e a./Commissione, cit. supra al punto 127, punto 75, e Association contre l’heure d’été/Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 127, punto 25).

133
Si deve pertanto verificare se l’asserita partecipazione della terza ricorrente, per il tramite del primo ricorrente, alla preparazione dell’obiezione depositata dalla Repubblica federale di Germania costituisca, ai sensi della giurisprudenza citata, una circostanza particolare atta a conferire a tale associazione una legittimazione propria ad agire in qualità di associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei propri membri.

134
Come è già stato statuito supra, ai punti 122 e 123, si deve in proposito constatare che la direttiva 89/106 non prevede affatto che la Commissione, prima di adottare una decisione basata sull’art. 5, n. 1, della direttiva di cui trattasi debba seguire una procedura nell’ambito della quale le associazioni nazionali analoghe alla terza ricorrente possano far valere eventuali diritti o addirittura essere sentite.

135
La terza ricorrente non può pertanto addurre l’esistenza di un interesse individuale proprio e distinto da quello dei suoi membri per giustificare la propria legittimazione ad agire.

136
Occorre in proposito aggiungere che la lettera inviata dalla terza ricorrente, per il tramite del primo ricorrente, alla Commissione in data 28 novembre 2002 è stata inviata solo a titolo di informazione, visto che la Commissione non era obbligata né a consultare né a sentire la terza ricorrente nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T‑585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II‑2205, punto 63).

137
I ricorrenti non possono inoltre sostenere, come fanno nelle loro memorie, che nella sentenza Van der Kooy e a./Commissione, cit. supra al punto 131, per ammettere la legittimazione dell’associazione ricorrente, la Corte si sia fondata sul mero ruolo di interlocutore di un gruppo di interesse costituito in associazione che aveva presentato osservazioni scritte alla Commissione, mantenendosi in stretto contatto con quest’ultima durante tutto il procedimento. Nella detta sentenza infatti la Corte ha anche, e soprattutto, sottolineato, al punto 23, da un lato, che l’associazione ricorrente compariva tra i firmatari dell’accordo con cui si fissava la tariffa preferenziale contestata dalla Commissione nell’atto impugnato, con riferimento alle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato e, d’altro lato, che, a tale titolo, la detta associazione era stata obbligata, per dare esecuzione a tale atto, ad avviare nuove negoziazioni tariffarie con l’operatore interessato e a concludere un nuovo accordo. Si deve constatare che tali circostanze non ricorrono nella fattispecie (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T‑86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen e Hapag-Lloyd/ Commissione, Racc. pag. II‑179, punto 62).

138
Analogamente, la situazione della terza ricorrente non può essere equiparata a quella dell’associazione ricorrente nella sentenza CIRFS e a./Commissione, cit. supra al punto 131. Certamente, risulta che la terza ricorrente, e tale circostanza non è oggetto di contestazione, è membro, da un lato, dei comitati nazionali in materia di normalizzazione, e per tale ragione partecipa ai lavori del CEN/TC 88, e, d’altro lato, del comitato tedesco di preparazione all’armonizzazione comunitaria nell’ambito del quale il competente Ministero tedesco stabilisce, a livello nazionale, la posizione che difenderà nell’ambito del comitato permanente della costruzione. Tuttavia siffatta partecipazione indiretta di un’associazione nazionale al procedimento comunitario di elaborazione delle norme armonizzate presenta solo un tenue nesso con l’oggetto della decisione impugnata. Essa non può essere in alcun modo assimilata alla situazione di un’associazione che riunisca i principali produttori internazionali del settore economico di cui trattasi occupante, come nella sentenza CIRFS e a./Commissione, cit. supra al punto 131, una posizione di negoziatrice chiaramente definita e intimamente connessa con l’oggetto stesso della decisione, che la poneva in una situazione di fatto che la caratterizzava rispetto a qualsiasi altra persona (v., in questo senso, sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I‑3659, punti 45 e 53; sentenza Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, cit. supra al punto 137, punto 63). Si deve in proposito sottolineare che, in ogni caso, i ricorrenti non hanno addotto alcun elemento atto a distinguere la terza ricorrente dalle associazioni nazionali degli altri Stati membri che partecipano del pari al procedimento comunitario di elaborazione delle norme armonizzate (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑135/96, UEAPME/ Consiglio, Racc. pag. II‑2335, punto 111).

139
È dunque a torto che i ricorrenti sostengono che la terza ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata, nell’ambito del procedimento d’applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, dispone nei confronti della Commissione di una posizione di negoziatrice o di interlocutrice che sarebbe lesa dalla decisione impugnata.

140
Detta conclusione non è inficiata dall’asserito ruolo di negoziatore o di interlocutore che avrebbe svolto il primo ricorrente in quanto quest’ultimo, che è presidente del CEN/TC 88, avrebbe partecipato alla preparazione dell’obiezione depositata dalla Repubblica federale di Germania in applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, nella sua duplice qualità di membro del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione e di gestore della terza ricorrente.

141
Siffatta circostanza, infatti, anche ammesso che fosse dimostrata, non è in alcun modo atta a comprovare che la terza ricorrente disponga, in quanto associazione, di un interesse proprio a proporre un ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. A questo riguardo, contrariamente a quanto suggeriscono i ricorrenti, si deve rilevare che, nelle sentenze Van der Kooy e a./Commissione, cit. supra al punto 131 (punti 21‑24), e CIRFS e a./Commissione, cit. supra al punto 131 (punti 29 e 30), la Corte, nel concludere per la ricevibilità dei ricorsi delle associazioni interessate, si è fondata sulla qualità di negoziatrice delle dette associazioni e non sul ruolo individuale di uno dei loro membri.

142
Si deve inoltre ricordare, come è stato già constatato supra, al punto 101, che le garanzie previste dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 sono apprestate unicamente a vantaggio del CEN e del comitato permanente per la costruzione, e non a vantaggio dei loro membri o del loro presidente a titolo personale.

143
La terza ricorrente non può pertanto essere considerata come individualmente interessata dalla decisione impugnata in ragione della sua partecipazione alla preparazione dell’obiezione depositata dalla Repubblica federale di Germania in applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/106.

144
Va di conseguenza concluso che la terza ricorrente non è individualmente interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione impugnata. Ne consegue che, per tale ragione, il primo ricorrente non può essere individualmente interessato dalla detta decisione in quanto gestore della terza ricorrente.

145
Risulta da quanto precede che, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, nessuno dei ricorrenti può essere considerato legittimato a proporre il presente ricorso d’annullamento.

146
Occorre tuttavia ancora esaminare se, come sostengono i ricorrenti, tale conclusione possa essere rimessa in discussione, da un lato, dalla manifesta fondatezza del ricorso e, d’altro lato, dall’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.

147
Per quel che riguarda, in primo luogo, la manifesta fondatezza del ricorso, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che, tenuto conto della palese illegittimità della decisione impugnata, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione costituisce un abuso di diritto.

148
In proposito, è sufficiente constatare che l’argomento secondo il quale il presente ricorso è manifestamente fondato è privo di qualsiasi pertinenza nell’ambito dell’esame della ricevibilità del ricorso. Infatti, l’esame del merito del ricorso non ha alcuna incidenza sulla valutazione dell’interesse individuale dei ricorrenti, poiché la ricevibilità di un ricorso d’annullamento presentato da una persona fisica o giuridica e il sindacato di legittimità riguardo al merito dell’atto impugnato mediante il detto ricorso rientrano in un esame distinto effettuato, rispettivamente, alla luce dell’art. 230, quarto comma, CE e dell’art. 230, secondo comma, CE (v., in questo senso, ordinanza 29 aprile 2002 Bactria/Commissione, cit. supra al punto 100, punto 53).

149
Si deve inoltre sottolineare che, anche ammesso che sia dimostrata, l’eventuale manifesta illegittimità dell’atto impugnato per il fatto che in forza dell’art. 220 CE il Tribunale garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato CE non può giustificare una modifica, per mezzo di un’interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti stabiliti dal detto Trattato. In nessun caso una circostanza di questo tipo può consentire di dichiarare ricevibile il ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfi le condizioni poste dall’art. 230, quarto comma, CE (v., in questo senso, sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 72, punto 44; ACAV e a./Consiglio, cit. supra al punto 111, punto 68, e ordinanza 29 aprile 2002 Bactria/Commissione, cit. supra al punto 100, punto 54).

150
Gli argomenti dei ricorrenti relativi alla manifesta fondatezza del ricorso devono essere pertanto respinti.

151
In riferimento, in secondo luogo, all’esigenza di un’effettiva tutela giurisdizionale, si deve ricordare che la Corte ha indicato nella sua sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 72 (punto 40), che il Trattato CE, mediante i suoi artt. 230 e 241, da un lato, e mediante il suo art. 234, d’altro lato, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, non potendo, per effetto dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi a tal proposito in via pregiudiziale alla Corte.

152
Secondo la Corte, spetta quindi agli Stati membri prevedere un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che consenta di garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 72, punto 41).

153
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non risulta affatto che si possa tener conto dell’asserita mancanza di rimedi giuridici disponibili dinanzi ai giudici nazionali al fine di dichiarare ricevibile dinanzi ai giudici comunitari un ricorso d’annullamento.

154
Al contrario, al punto 43 della sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 72, la Corte ha statuito che non era ammissibile un’interpretazione delle disposizioni attinenti alla ricevibilità enunciate all’art. 230 CE secondo la quale il ricorso d’annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile laddove, a seguito di un esame concreto delle norme procedurali nazionali da parte del giudice comunitario, sia dimostrato che tali norme non autorizzano un singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario controverso.

155
Secondo la Corte, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto delle norme processuali nazionali da parte di quest’ultimo, che tali norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell’atto comunitario contestato (ordinanza 12 dicembre 2003, Bactria/Commissione, cit. supra al punto 96, punto 58). Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 72, punto 43).

156
Inoltre, in ogni caso, la Corte ha chiaramente dichiarato (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 72, punto 44), per quel che riguarda il requisito dell’interesse individuale prescritto dall’art. 230, quarto comma, CE, che, se è vero che tale requisito deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.

157
L’eventuale assenza della possibilità di ricorso, anche supponendola comprovata, non può quindi giustificare una modifica, per via di interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti previsti dal Trattato. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE (v. ordinanza della Corte 1° febbraio 2001, causa C‑301/99 P, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑1005, punto 47 e giurisprudenza ivi menzionata; sentenza ACAV e a./Consiglio, cit. supra al punto 111, punto 68; ordinanza 29 aprile 2002, Bactria/Commissione, cit. supra al punto 100, punto 54, e ordinanza Villiger Söhne/Consiglio, cit. supra al punto 89, punto 61).

158
I ricorrenti non possono pertanto fondarsi sull’argomento secondo cui, qualora il ricorso d’annullamento dovesse essere dichiarato irricevibile, essi sarebbero privati di qualsiasi azione per difendere i loro diritti davanti a un organo giurisdizionale, circostanza della quale non apportano neppure la prova.

159
La necessità di un’effettiva tutela giurisdizionale non è quindi atta a rimettere in discussione la conclusione secondo cui il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, poiché i ricorrenti non sono individualmente interessati dall’atto impugnato.

160
Tenuto conto di tutto quel che precede, e senza che sia necessario esaminare se i ricorrenti siano direttamente interessati dalla decisione impugnata, si deve dichiarare il loro ricorso irricevibile.

161
Non è pertanto necessario pronunciarsi sulla domanda di intervento della Fachvereinigung Mineralfaserindustrie.


Sulle spese

162
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendone la Commissione fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese del procedimento, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T‑264/03 R.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è irricevibile.

2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla convenuta, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario T‑264/03 R.

Lussemburgo, 25 maggio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi


1
Lingua processuale: il tedesco.