Causa T-151/03
Nuova Agricast Srl
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Ricorso privo di oggetto»
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 giugno 2005
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro una decisione della Commissione che nega l’accesso a un documento proveniente da uno Stato membro — Documento allegato al ricorso, ma di cui si afferma che non è stato comunicato al ricorrente dal suo avvocato — Ricorso privo di oggetto alla luce della nozione di rappresentanza in giudizio — Irrilevanza delle regole deontologiche nazionali
[Art. 230 CE; regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001]
È privo di oggetto il ricorso proposto da un ricorrente e diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che nega a quest’ultimo l’accesso a un documento proveniente da uno Stato membro allorché tale documento fa parte degli allegati al ricorso.
Il Tribunale non può accogliere le dichiarazioni dell’avvocato del ricorrente secondo le quali egli, conformemente ai suoi doveri deontologici, ha prodotto a titolo personale e all’insaputa del ricorrente stesso il documento di cui viene chiesta la comunicazione ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Infatti, la rappresentanza in giudizio, obbligatoria dinanzi al Tribunale, consiste per una persona nell’agire in giudizio in nome e per conto di un’altra, e gli effetti giuridici della procedura si producono a favore o a carico esclusivamente di quest’ultima. Il rappresentante, nella fattispecie l’avvocato, svolge soltanto un ruolo di intermediario in favore della persona rappresentata, che, nei confronti del giudice, è l’unica parte in causa.
Non spetta, inoltre, al Tribunale esaminare l’osservanza da parte di tale avvocato delle regole deontologiche nazionali alle quali egli è sottoposto.
(v. punti 26, 28‑32, 34)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
8 giugno 2005(*)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ricorso privo di oggetto»
Nella causa T‑151/03,
Nuova Agricast Srl, con sede in Cerignola, rappresentata dall’avv. M. Calabrese,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e P. Aalto, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Abate, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dal sig. K. Manji, successivamente dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione rifiuta alla ricorrente l’accesso a un documento proveniente da uno Stato membro,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della lite
1 Con lettera 17 marzo 2003, registrata dalla Commissione il 20 marzo seguente, la ricorrente ha chiesto, in base al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), l’accesso alla lettera con cui le autorità italiane hanno espresso il loro rifiuto di divulgazione della corrispondenza indirizzata alla Commissione prima dell’adozione da parte di quest’ultima, il 12 luglio 2000, della decisione che ha considerato, a seguito di esame preliminare, un regime di aiuti di Stato compatibile con il mercato comune [aiuto di Stato n. 715/99 − Italia (SG 2000 D/105754)] (in prosieguo: la «decisione 12 luglio 2000»), corrispondenza che a sua volta aveva costituito oggetto di una prima domanda di accesso il cui rigetto è contestato dalla ricorrente nell’ambito della causa T‑139/03.
2 Con lettera 27 marzo 2003 la Commissione ha invitato le autorità italiane a pronunciarsi su un’eventuale comunicazione alla ricorrente del documento oggetto della domanda di accesso di cui sopra.
3 Il 28 marzo 2003 la Commissione ha scritto alla ricorrente per informarla della consultazione, in base all’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, delle autorità italiane sull’eventuale divulgazione del documento richiesto. Tale lettera, spedita tramite posta ordinaria, sarebbe pervenuta alla ricorrente il 14 aprile 2003.
4 Con lettera 16 aprile 2003 la Commissione ha informato la ricorrente del fatto che le autorità italiane si erano opposte alla comunicazione del documento richiesto e che non si poteva quindi accogliere la sua domanda di accesso. Tale lettera sarebbe pervenuta alla ricorrente, tramite posta ordinaria, il 2 maggio 2003.
5 Il 23 aprile 2003 la ricorrente ha indirizzato al segretario generale della Commissione una domanda di conferma, conformemente all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. Tale domanda è stata registrata dalla Commissione il 24 aprile 2003.
6 Con telecopia 24 aprile 2003 la Commissione ha informato la ricorrente che, tenuto conto della risposta del 16 aprile 2003 fornita dal competente servizio della direzione generale della concorrenza, essa considerava la domanda di conferma priva di oggetto. A detta telecopia era allegata una copia della lettera della Commissione 16 aprile 2003.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2003, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. Con atto separato recante la stessa data, la ricorrente, in base all’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, ha presentato una domanda di procedura accelerata, che è stata respinta con decisione 12 giugno 2003.
8 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2003, la convenuta ha sollevato un’eccezione di irricevibilità in forza dell’art. 114 del regolamento di procedura.
9 La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su detta eccezione il 16 luglio 2003 e ha chiesto al Tribunale, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di «ritirare» l’allegato A. 9 del ricorso, corrispondente alla lettera con la quale le autorità italiane hanno espresso il loro rifiuto di divulgazione della corrispondenza indirizzata alla Commissione prima dell’adozione della decisione 12 luglio 2000 e che ha costituito oggetto della domanda di accesso 17 marzo 2003, o, «in subordine, di accertare il carattere di documento riservato» del detto allegato «nei confronti della parte (Nuova Agricast Srl), sebbene la produzione sia avvenuta ad opera del suo stesso difensore».
10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2003, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di intervenire nel procedimento in esame a sostegno delle conclusioni della convenuta.
11 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2003, la ricorrente ha presentato una domanda di trattamento riservato concernente taluni allegati del ricorso.
12 A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale, con lettera 19 novembre 2003, ha invitato la Commissione a precisare le date di notifica e di registrazione di talune lettere al fine di verificare lo svolgimento del procedimento amministrativo, domanda cui la Commissione ha dato seguito con lettera 3 dicembre 2003.
13 Con ordinanza 5 marzo 2004, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha unito al merito l’eccezione di irricevibilità, ammesso l’intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e ordinato, conformemente alla domanda della ricorrente, la comunicazione all’interveniente di una versione non riservata degli atti processuali. Quest’ultimo, con lettera 6 dicembre 2004 registrata nella cancelleria del Tribunale, ha rinunciato a depositare una memoria.
14 Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la lettera della Commissione 27 marzo 2003;
– annullare la telecopia della Commissione 16 aprile 2003;
– annullare la telecopia della Commissione 24 aprile 2003, che corrisponde ad una «mancanza di risposta» alla domanda di conferma, equiparabile ad un rifiuto di accesso;
– condannare la Commissione alle spese.
15 Nel controricorso la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– in subordine, respingere il ricorso in quanto esso è manifestamente infondato;
– in subordine, respingere lo stesso ricorso per mancanza di fondamento;
– condannare la ricorrente alle spese.
16 Nella replica la ricorrente ha rinunciato al suo ricorso nella parte diretta all’annullamento della lettera della Commissione 16 aprile 2003. Per contro e tenuto conto della lettera della Commissione 3 dicembre 2003, ha tenuto ferma la sua domanda di annullamento della lettera della Commissione 27 marzo 2003 e del rigetto implicito della domanda di conferma, intervenuto asseritamente il 19 maggio 2003 e motivato dalla Commissione, nel suo controricorso, col rifiuto persistente delle autorità italiane di divulgare i documenti richiesti. A titolo di misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha rinunciato alla sua domanda di ritiro o di trattamento riservato dell’allegato A. 9 del ricorso e ha chiesto la riunione delle cause T‑151/03, T‑287/03, T‑295/03, T‑297/03, T‑298/03 e T‑299/03.
17 Nella controreplica la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare che la ricorrente rinuncia ad impugnare la lettera della Commissione 16 aprile 2003, il che comporta la caducità del ricorso;
– dichiarare, se del caso, irricevibile e/o infondato il ricorso contro il rifiuto tacito intervenuto asseritamente il 19 maggio 2003;
– «confermare» le conclusioni formulate nel controricorso.
18 La Commissione chiede, inoltre, al Tribunale di ordinare la cancellazione dal fascicolo di «espressioni irrispettose» contenute in due note in calce alle pagine della replica e aderisce alla proposta di riunione delle cause T‑151/03, T‑287/03, T‑295/03, T‑297/03, T‑298/03, T‑299/03.
19 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 31 gennaio 2005 e il 4 febbraio 2005, la ricorrente e la Commissione hanno risposto ad un quesito del Tribunale che le invitava a presentare le loro osservazioni sulle conclusioni da trarre, per il seguito del procedimento nella causa in esame, dalla sentenza del Tribunale 30 novembre 2004, causa T‑168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (Racc. pag. II‑4135; in prosieguo: la «sentenza IFAW»).
20 La ricorrente afferma che, a seguito della sentenza IFAW, il Tribunale «considererà»:
– manifestamente irricevibile il ricorso nella parte in cui esso mira a contestare l’atto con il quale la Commissione ha consultato le autorità italiane;
– manifestamente infondato il ricorso nella parte in cui esso mira a contestare il rifiuto di accesso al documento di cui trattasi e si basa sulla violazione dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.
21 La ricorrente aggiunge che «molto probabilmente la stessa sorte toccherà al ricorso nella parte in cui è diretto ad impugnazione del diniego di accesso al documento controverso ed è basato sulla violazione del diritto di difesa». Essa chiede l’applicazione dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura.
22 La Commissione osserva che, tenuto conto della soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza IFAW e dell’opposizione espressa, nella fattispecie, dalle autorità italiane alla divulgazione del documento richiesto, l’infondatezza del ricorso risulta confermata. La Commissione invita il Tribunale a dichiarare con ordinanza il ricorso manifestamente irricevibile o, in ogni caso, manifestamente infondato.
In diritto
23 Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, pronunciandosi nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, può in qualsiasi momento esaminare d’ufficio le eccezioni di irricevibilità per motivi di ordine pubblico.
24 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per statuire sul ricorso in esame senza aprire la fase orale.
25 A questo proposito, il Tribunale constata che la lettera 17 febbraio 2003 con la quale le autorità italiane hanno espresso la loro opposizione alla divulgazione della corrispondenza indirizzata alla Commissione nell’ambito dell’esame del regime di aiuti n. 715/99, oggetto della domanda di accesso formulata dalla ricorrente il 17 marzo 2003, figura nell’allegato A. 9 del ricorso.
26 Nel ricorso l’avvocato della ricorrente dichiara di aver ottenuto la comunicazione del documento di cui trattasi nell’ambito della procedura relativa alla causa T‑76/02, che è sfociata nella sentenza del Tribunale 17 settembre 2003, Messina/Commissione (Racc. pag. II‑3203). Sostiene che, conformemente ai suoi obblighi deontologici, egli non l’ha comunicato alla ricorrente, ma che, in forza di questi stessi obblighi, quali definiti nell’art. 9 del codice di deontologia che si applica agli avvocati italiani, egli non può esimersi dall’utilizzare il documento di cui trattasi nel ricorso in esame.
27 Inoltre, non vi sarebbe fra la parte ed il suo avvocato un rapporto identico a quello esistente tra il rappresentato ed il rappresentante.
28 Occorre, in primo luogo, ricordare che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53 del detto Statuto, le parti, diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, nonché dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) di cui al detto accordo, devono essere rappresentate da un avvocato.
29 La rappresentanza in giudizio consiste per una persona nell’agire in giudizio in nome e per conto di un’altra, e gli effetti giuridici della procedura si producono a favore o a carico esclusivamente di quest’ultima. Il rappresentante, nella fattispecie l’avvocato, svolge soltanto un ruolo di intermediario in favore della persona rappresentata, che, nei confronti del giudice, è l’unica parte in causa.
30 In tali circostanze, il Tribunale non può accogliere le dichiarazioni dell’avvocato della ricorrente secondo le quali, in sostanza, egli ha prodotto a titolo personale e all’insaputa del suo mandante il documento di cui trattasi.
31 Si deve considerare che il Tribunale è nel caso di specie regolarmente adito col ricorso, corredato dei suoi allegati, proposto dalla società Nuova Agricast, validamente rappresentata dal suo avvocato, e che la detta parte ricorrente ha versato agli atti vari documenti tra i quali figura la lettera delle autorità italiane 17 febbraio 2003, oggetto della domanda di accesso formulata il 17 marzo 2003.
32 Va, in secondo luogo, sottolineato che non spetta al Tribunale, nell’ambito del ricorso in esame, esaminare l’osservanza da parte dell’avvocato della ricorrente delle regole deontologiche nazionali con riguardo all’inserimento, fra gli allegati del ricorso, del documento di cui trattasi.
33 Si deve quindi constatare che, mediante il ricorso in esame, la ricorrente tenta di ottenere l’accesso a un documento di cui la stessa è già in possesso.
34 Risulta, di conseguenza, che il ricorso proposto dalla società Nuova Agricast è privo di oggetto, essendo la domanda di accesso giustificata, secondo la ricorrente, dalla necessità di avere la prova dell’esistenza di un’opposizione delle autorità nazionali alla divulgazione della corrispondenza indirizzata da queste alla Commissione prima dell’adozione della decisione 12 luglio 2000, oggetto di una prima domanda di accesso della ricorrente.
35 Peraltro, non si devono, in tali circostanze, accogliere le domande di misure di organizzazione del procedimento formulate tanto dalla ricorrente quanto dalla Commissione, essendo dette domande prive di interesse per la soluzione della lite [sentenza del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑311/00, British American Tobacco (Investments)/Commissione, Racc. pag. II‑2781, punto 50] o divenute prive di oggetto.
Sulle spese
36 A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, per motivi eccezionali, il Tribunale, in applicazione del n. 3 dello stesso articolo, può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
37 Nella lettera 31 gennaio 2005, la ricorrente chiede al Tribunale l’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, facendo riferimento alla specificità della normativa applicabile, la quale potrebbe costituire oggetto di errori di interpretazione, come sarebbe stato attestato dalla Commissione e confermato da una decisione del Mediatore europeo.
38 È sufficiente tuttavia constatare che il rigetto del ricorso in esame non è basato su un’interpretazione di una particolare disposizione della normativa applicabile, ma sulla mera constatazione di una mancanza di oggetto del detto ricorso, dovendosi quindi decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del ricorso in esame.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così dispone:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Lussemburgo, 8 giugno 2005
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Il cancelliere |
Il presidente |
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H. Jung |
M. Vilaras |
* Lingua processuale: l’italiano.