Causa T-131/03
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Procedimento giurisdizionale — Sostituzione di una parte della controversia — Trasferimento dei diritti del titolare di un marchio anteriore»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 luglio 2004
Massime dell’ordinanza
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Trasferimento del diritto di proprietà
intellettuale di cui trattasi — Sostituzione dell’avente causa al precedente titolare del diritto — Necessità di un’ordinanza
del Tribunale
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 115 e 116; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]
In caso di cessione di un diritto di proprietà intellettuale che sia oggetto di un ricorso proposto contro la decisione di
una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) relativa a un
procedimento di opposizione, il nuovo titolare di tale diritto, avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso,
può essere autorizzato, con ordinanza, a sostituirsi al cedente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, a condizione
che il precedente titolare del diritto non vi si opponga e che il Tribunale, consultate le altre parti della controversia,
lo ritenga opportuno.
In assenza di disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale che prevedano
esplicitamente la sostituzione di una parte ad un’altra, occorre applicare per analogia le disposizioni procedurali di cui
agli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura. In particolare, l’avente causa è tenuto ad accettare la controversia allo
stato in cui si trova al momento della sostituzione.
(v. punti 8-9)
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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
27 luglio 2004(1)
«Marchio comunitario – Procedimento giurisdizionale – Sostituzione di una parte nella controversia – Trasferimento dei diritti del titolare di un marchio anteriore»
Nella causa T-131/03,
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., con sede in Gerolstein (Germania), rappresentata dall'avv. A. Ebert-Weidenfeller,
ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. U. Pfleghar e G. Schneider, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 13 febbraio 2003 (procedimento
R 275/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. e la Kerry Group plc,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e S.S. Papasavvas (relatore), giudici,
cancelliere : sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
- 1
Il 3 gennaio 1997 la Kerry Group plc (in prosieguo: l’«interveniente») ha presentato, ai sensi del regolamento del Consiglio
20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio comunitario
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 2
Il 12 giugno 1998 la Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. ha presentato opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto.
L’opposizione è stata respinta con decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI 29 gennaio 2002. Il ricorso presentato
avverso tale decisione è stato del pari respinto con decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 13 febbraio 2003.
- 3
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2003, la Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (in prosieguo:
la «ricorrente», ovvero la «Gerolsteiner Brunnen») ha chiesto al Tribunale l’annullamento di quest’ultima decisione e la condanna
dell’UAMI alle spese.
- 4
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2003, il rappresentante della ricorrente ha informato
il Tribunale che quest’ultima aveva trasferito il marchio anteriore, su cui si basava l’opposizione, alla Sinziger Mineralbrunnen
GmbH, ed ha altresì precisato di aver ricevuto da quest’ultima società un mandato a rappresentarla dinanzi al Tribunale e
che essa, in veste di nuova titolare del marchio, chiedeva di essere autorizzata a sostituirsi alla Gerolsteiner Brunnen quale
parte ricorrente nella presente controversia.
- 5
Con lettera 10 dicembre 2003, le parti della controversia sono state invitate a presentare le loro osservazioni sulla domanda
della Sinziger Mineralbrunnen GmbH.
- 6
Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 17 e il 23 dicembre 2003, la convenuta e l’interveniente
hanno dichiarato di non avere alcuna obiezione al fatto che la Sinziger Mineralbrunnen GmbH venisse autorizzata a sostituire
la ricorrente.
- 7
Con lettera depositata presso la Cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2004, la ricorrente ha dato il suo consenso ad essere
sostituita dalla Sinziger Mineralbrunnen.
- 8
Come stabilito dal Tribunale con ordinanza 5 marzo 2004 nella causa T‑94/02, Boss/UAMI-Delta Holding (BOSS) (Racc. pag. II‑813),
in caso di cessione di un diritto di proprietà intellettuale che sia oggetto della controversia, il nuovo titolare di tale
diritto, avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso, può essere autorizzato con ordinanza a sostituirsi
al cedente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, a condizione che il precedente titolare del diritto non vi si
opponga e che il Tribunale, sentite le altre parti della controversia, lo ritenga opportuno.
- 9
In assenza di disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale che prevedano
esplicitamente la sostituzione di una parte ad un’altra, occorre applicare, per analogia, le disposizioni procedurali di cui
agli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura. In particolare, l’avente causa è tenuto ad accettare la controversia allo
stato in cui si trova al momento della sostituzione.
- 10
Nella fattispecie, la Gerolsteiner Brunnen, precedente titolare del diritto di proprietà intellettuale su cui si basa l’opposizione
alla domanda di marchio comunitario, ha dato il suo assenso alla sostituzione. Né l’UAMI, né l’interveniente hanno espresso
obiezioni a tal proposito. In tali circostanze, la Sinziger Mineralbrunnen GmbH dev’essere autorizzata a sostituirsi alla
Gerolsteiner Brunnen quale parte ricorrente nella presente causa.
Per questi motivi,
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IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
- 1)
- La Sinziger Mineralbrunnen GmbH è autorizzata a sostituirsi alla Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. quale parte ricorrente.
- 2)
- Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 27 luglio 2004
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Il cancelliere
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Il presidente
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- 1 –
- Lingua di procedura: il tedesco.