Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Atti preparatori — Decisione della Commissione di adire il comitato per le specialità farmaceutiche per un parere motivato — Atto che costituisce una fase preliminare di un procedimento consultivo — Esclusione
(Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83/CE, art. 30)
Costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna. Allorché si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale. La situazione sarebbe differente solamente se atti o decisioni adottati nel corso della fase preparatoria non solo possedessero le caratteristiche giuridiche proprie degli atti impugnabili, ma costituissero anche il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello attraverso il quale l’istituzione perviene ad adottare la decisione nel merito.
Pertanto, la decisione della Commissione di adire il comitato per le specialità farmaceutiche ai sensi dell’art. 30 della direttiva 2001/83 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di ottenere un parere motivato quale quello sull’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche di un prodotto, non è un atto impugnabile. Infatti, questa decisione non stabilisce una posizione definitiva dell’istituzione e non costituisce neppure il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello che può sfociare in una decisione relativa a tale armonizzazione, ma si limita a porre in atto una procedura consultiva, di cui costituisce solo una fase preliminare.
(v. punti 21-23, 26)