Causa T‑86/03

Holcim (Francia) SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Annullamento di una decisione che impone un’ammenda al ricorrente — Rifiuto della Commissione di pagare interessi sull’importo dell’ammenda — Risarcimento del danno»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 4 maggio 2005 

Massime dell’ordinanza

1.     Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Sentenza che annulla l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza o che ne riduce l’importo — Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione — Portata – Restituzione dell’importo indebitamente pagato e versamento di interessi di mora

(Art. 233 CE)

2.     Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Sentenza che annulla l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza o che ne riduce l’importo — Violazione dell’obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione — Rimedi giuridici esperibili

(Artt. 232 CE, 233 CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE)

3.     Ricorso per risarcimento danni — Termini di ricorso — Prescrizione quinquennale — Domanda di risarcimento rivolta alle istituzioni e non seguita da un ricorso di annullamento o per carenza — Irrilevanza

(Artt. 230 CE e 232 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

1.     Gli obblighi che gravano sulla Commissione ai sensi dell’art. 233 CE, per garantire l’esecuzione di una sentenza che annulla l’ammenda imposta a un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza o ne riduce l’importo, implicano, in primo luogo, l’obbligo della Commissione di restituire in tutto o in parte l’importo dell’ammenda già pagata dall’impresa interessata in quanto tale pagamento dev’essere qualificato come indebito in seguito alla sentenza di annullamento. Tale obbligo ha ad oggetto non solo la somma capitale corrispondente all’ammenda indebitamente pagata, ma anche gli interessi di mora prodotti da tale importo.

Da ciò consegue che, non concedendo alcun interesse di mora sulla somma capitale dell’ammenda rimborsata a seguito di una siffatta sentenza, la Commissione ha omesso di adottare un provvedimento necessario ai fini dell’esecuzione della detta sentenza e ha di conseguenza violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 233 CE.

(v. punti 30‑31)

2.     I rimedi giuridici consentiti all’interessato in caso di asserita violazione degli obblighi che gravano sulla Commissione ai sensi dell’art. 233 CE, in esecuzione di una sentenza che annulla l’ammenda imposta a un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza o ne riduce l’importo, sono, a scelta, o il ricorso per carenza di cui all’art. 232 CE, o il ricorso per risarcimento di cui all’art. 235 CE e all’art. 288, secondo comma, CE.

(v. punto 33)

3.     L’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, relativo al termine di prescrizione previsto per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, non può essere interpretato nel senso che colui che rivolge una previa richiesta all’istituzione competente entro il termine di cinque anni ivi previsto deve considerarsi decaduto dal suo diritto se non propone un ricorso per risarcimento entro il termine di due mesi previsto dall’art. 230 CE, in caso di notifica della decisione di rigetto di tale richiesta, o nel termine di due mesi previsto dall’art. 232, secondo comma, CE, qualora l’istituzione di cui trattasi non abbia preso posizione entro due mesi da tale domanda.

Dalla formulazione stessa della seconda e della terza frase dell’art. 46 dello Statuto della Corte risulta infatti che tale disposizione non è intesa ad accorciare il termine di prescrizione di cinque anni, bensì a proteggere gli interessati evitando di fare rientrare taluni periodi nel calcolo del detto termine. Pertanto, la terza frase dell’art. 46 dello Statuto della Corte ha unicamente lo scopo di rinviare la scadenza del termine di cinque anni nel caso in cui un ricorso o una previa richiesta presentati entro questo termine facessero decorrere i termini previsti dagli artt. 230 CE o 232 CE. In nessun caso la sua applicazione può avere l’effetto di abbreviare la prescrizione quinquennale stabilita dalla prima frase dell’art. 46.

(v. punti 38‑39)




ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

4 maggio 2005 (*)

«Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Annullamento di una decisione che impone un’ammenda al ricorrente – Rifiuto della Commissione di pagare interessi sull’importo dell’ammenda – Risarcimento del danno»

Nella causa T-86/03,

Holcim (Francia) SA, ex Gruppo Origny SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. M.‑P. Hutin‑Houillon, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra C. Ingen‑Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda ai sensi degli artt. 233 CE e 288 CE, diretta a ottenere il risarcimento del danno assertivamente subìto dalla ricorrente a seguito del rifiuto della Commissione di pagarle interessi di mora sulla somma restituita in esecuzione di una sentenza del Tribunale che ha annullato la decisione con la quale le era stata imposta un’ammenda,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1       Il 30 novembre 1994 la Commissione adottava la decisione 94/815/CE relativa a una procedura di applicazione dell’art. 85 del Trattato CE (casi IV/33.126 e IV/33.322 – Cemento) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Cemento»), dove, tra l’altro, constatava la partecipazione della Cedest SA a una serie di infrazioni sul mercato comunitario del cemento e le imponeva un’ammenda di ECU 2 522 000.

2       Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1995 con il n. T-38/95, la Groupe Origny SA (in prosieguo: la «Origny»), subentrata nei diritti della Cedest, proponeva un ricorso di annullamento avverso tale decisione.

3       Il 5 maggio 1995 la Origny pagava la totalità dell’ammenda inflitta alla Cedest.

4       Con sentenza 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, detta «Cemento» (cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T‑39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T‑71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag. II‑491), il Tribunale annullava, tra l’altro, l’art. 1, l’art. 3, n. 3, lett. a), e l’art. 9 della decisione Cemento nei confronti della Origny e condannava la Commissione alle spese relative alla causa T-38/95.

5       Con telefax 24 maggio 2000, la Origny comunicava alla Commissione, unitamente alle informazioni dettagliate relative al conto bancario sul quale doveva essere effettuato il rimborso della somma capitale di EUR 2 522 000 dovuta in forza della sentenza Cemento, il calcolo degli interessi di mora dovuti, a suo avviso, su tale somma per il periodo dal 7 maggio 1995 fino al rimborso del capitale.

6       Il 27 luglio 2000 la Commissione bonificava sul conto sopra menzionato l’importo di EUR 2 522 000. Per contro, non dava seguito alla domanda relativa agli interessi di mora.

7       Con lettera 16 novembre 2000 indirizzata alla Commissione, la Origny reiterava la sua richiesta di pagamento degli interessi di mora, presentando un nuovo calcolo con saldo al 27 luglio 2000.

8       Con lettera 29 dicembre 2000, la Commissione rispondeva alla Origny che, a suo avviso, non aveva titolo per procedere al pagamento degli interessi richiesti in quanto non esistevano né norme comunitarie né principi generali che prescrivessero il pagamento di interessi di mora in un caso quale quello di specie.

9       Nella sentenza 10 ottobre 2001, causa T‑171/99, Corus UK/Commissione (Racc. pag. II‑2967; in prosieguo: la «sentenza Corus»), il Tribunale giudicava che, nel caso di una sentenza che annulli o riduca l’ammenda imposta a un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza del Trattato CECA, la Commissione ha l’obbligo di restituire, ai sensi dell’art. 34, primo comma, seconda frase, CA, non solo la somma capitale corrispondente all’ammenda indebitamente pagata, ma anche gli interessi di mora prodotti da tale importo (v. punti 52 e 53).

10     Con lettera 21 marzo 2002 indirizzata alla Commissione, la Origny, facendo riferimento alla sentenza Corus, sosteneva che, non avendole corrisposto interessi di mora sulla somma capitale rimborsata a seguito della sentenza Cemento, la Commissione si era astenuta dall’adottare una misura che l’esecuzione di tale sentenza comportava, conformemente all’art. 233 CE. Invitava pertanto la Commissione a riesaminare la sua domanda.

11     La Commissione non dava alcun seguito a tale lettera e neppure alla lettera di richiamo del 3 giugno 2002.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12     Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2003, la ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi degli art. 233 CE e 288 CE.

13     La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–       condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 1 488 287,50, corrispondente all’importo degli interessi di mora da rimborsarle;

–       maggiorare tale importo degli interessi di mora per il periodo dal 27 luglio 2000 fino alla data della pronuncianda sentenza;

–       dichiarare che tali due importi produrranno interesse a partire dalla data della pronuncia di tale sentenza fino al completo pagamento.

14     Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendo che il Tribunale voglia:

–       dichiarare il ricorso irricevibile;

–       condannare la ricorrente alle spese.

15     Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2003, la ricorrente conclude per il rigetto dell’eccezione di irricevibilità, mantenendo le altre conclusioni del suo ricorso.

16     Con lettera della cancelleria del Tribunale 20 dicembre 2004, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni scritte circa l’eventuale pertinenza ai fini della soluzione della presente controversia della sentenza della Corte 9 dicembre 2004, causa C‑123/03 P, Commissione/Greencore (Racc. pag. I‑11647; in prosieguo: la «sentenza Greencore»). La ricorrente e la Commissione davano seguito a tale invito con lettere depositate in cancelleria il 14 e, rispettivamente, il 18 gennaio 2005.

 Sulla ricevibilità

17     Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Il Tribunale, nella specie, ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e che non occorra aprire la fase orale.

 Argomenti delle parti

18     La Commissione rileva che, anche se è vero che l’azione di risarcimento fondata sull’art. 288, secondo comma, CE è un rimedio autonomo nell’ambito del regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario, talché l’irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria, un ricorso per risarcimento deve tuttavia essere dichiarato irricevibile qualora esso sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e abbia l’effetto, nell’ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici di tale decisione (sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punti 32 e 33; sentenze del Tribunale 15 marzo 1995, causa T‑514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II‑621, punti 58 e 59; 17 ottobre 2002, causa T‑180/00, Astipesca/Commissione, Racc. pag. II‑3985, punto 139, e 3 aprile 2003, cause riunite T‑44/01, T‑119/01 e T‑126/01, Vieira e Vieira Argentina/Commissione, Racc. pag. II‑1209, punto 213).

19     Nella specie, una decisione individuale di rigetto della domanda della ricorrente diretta al pagamento degli interessi di mora sarebbe stata adottata dalla Commissione il 29 dicembre 2000. Tale decisione sarebbe divenuta definitiva, dal momento che la ricorrente non ha proposto ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE entro il termine di due mesi a partire dalla notifica, più il termine per la distanza.

20     Conformemente alla sopra menzionata giurisprudenza, il presente ricorso per risarcimento dovrebbe essere dichiarato irricevibile, dal momento che, imponendo alla Commissione il versamento degli interessi di mora negati, è diretto all’annullamento degli effetti di tale decisione.

21     La Commissione, nelle osservazioni relative alla sentenza Greencore, sostiene che, al contrario, tale sentenza viene a confermare la tesi da essa sostenuta nell’ambito del presente ricorso. Non avendo reagito in tempo utile alla decisione 29 dicembre 2000 con la quale la Commissione aveva espressamente rifiutato di pagare gli interessi di mora richiesti con lettera 16 novembre 2000, la ricorrente non potrebbe più rimettere in discussione tale rifiuto né mediante un ricorso di annullamento né mediante un ricorso di risarcimento diretto contro l’assenza di risposta alla nuova richiesta presentata il 21 marzo 2002.

22     Nell’atto di ricorso la ricorrente sostiene che il pagamento di interessi di mora sulla somma capitale dell’ammenda rimborsata a seguito della sentenza di annullamento costituisce una misura di esecuzione di tale sentenza che la Commissione è tenuta ad adottare ai sensi degli artt. 233 CE e 288 CE, anche in assenza di qualsiasi illecito tale da impegnare la responsabilità della Comunità. L’astensione della Commissione dall’adottare una siffatta misura autorizzerebbe pertanto il ricorso per risarcimento ai sensi degli artt. 233, secondo comma, CE e 288 CE.

23     Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente contesta la pertinenza della sentenza Vieira e Vieira Argentina/Commissione, citata supra al punto 18, invocata dalla Commissione. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, infatti, il ricorso per risarcimento proposto da Vieira Argentina sarebbe stato dichiarato irricevibile per il motivo che era in realtà diretto al pagamento di una somma destinata a compensare gli effetti giuridici inerenti alla decisione di sospensione di un contributo finanziario nei confronti della quale la ricorrente non aveva proposto ricorso di annullamento in tempo utile, quando un siffatto ricorso, se coronato da successo, avrebbe comportato la cancellazione degli effetti giuridici di cui trattasi, tenuto conto dei provvedimenti esecutivi che la Commissione avrebbe l’obbligo di adottare ex art. 233 CE (v. punto 215 di tale sentenza). Orbene, nella presente fattispecie, la ricorrente avrebbe esattamente proposto nei termini un ricorso di annullamento avverso la decisione Cemento. Tale decisione sarebbe stata annullata dalla sentenza Cemento e il pagamento degli interessi richiesti costituirebbe soltanto una delle misure che la Commissione aveva l’obbligo di adottare in esecuzione di tale sentenza. L’azione per risarcimento sarebbe stata così intesa a sanzionare il mancato rispetto da parte della Commissione dell’obbligo previsto dall’art. 233, primo comma, CE, e differirebbe dall’azione di annullamento in quanto tenderebbe ad ottenere non già l’eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un’istituzione (v. sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, Fresh Marine/Commission, Racc. pag. II‑3331, punto 45).

24     La ricorrente aggiunge che, conformemente al secondo comma, l’art. 233 CE fa obbligo all’istituzione interessata di risarcire il danno addizionale che eventualmente risulta dall’atto illegittimo annullato. A questo proposito, l’art. 233 CE non subordinerebbe il risarcimento del danno all’esistenza di un nuovo illecito, distinto dall’illegittimità dell’atto originario annullato, ma prevedrebbe il risarcimento del danno che risulta da tale atto e che continua a esistere dopo il suo annullamento e l’esecuzione da parte dell’amministrazione della sentenza di annullamento (sentenza della Corte 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/De Nil e Impens, Racc. pag. I‑2915, punto 2).

25     Nella specie, il ricorso proposto dalla ricorrente sarebbe esattamente diretto al risarcimento del danno risultante non già dalla decisione 29 dicembre 2000 che nega il versamento degli interessi di mora richiesti, ma dalla decisione Cemento. Tale danno continuerebbe a esistere dopo l’annullamento di quest’ultima decisione in ragione della difettosa esecuzione, con riferimento all’art. 233, primo comma, CE, della sentenza Cemento da parte della Commissione. Logicamente, una siffatta difettosa esecuzione potrebbe essere sanzionata unicamente nell’ambito di un ricorso per risarcimento previsto dall’art. 233, secondo comma, CE.

26     Nelle osservazioni relative alla sentenza Greencore, la ricorrente sostiene che questa è inconferente ai fini della soluzione della presente causa, dal momento che la Corte si è ivi pronunciata nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE e non, come nella specie, nell’ambito di un ricorso per risarcimento ai sensi degli artt. 233 CE e 288 CE.

27     La ricorrente aggiunge che la ricevibilità e la fondatezza del ricorso per risarcimento, in un caso quale quello di specie, sono confermate dalla sentenza Corus, tenuto conto dell’equivalenza tra, da un lato, l’art. 34, n. 1, seconda frase, CA e l’art. 233 CE e, dall’altro, l’art. 34, secondo comma, CA e l’art. 288 CE. Per contro, alla luce della detta sentenza, il ricorso di annullamento non costituirebbe il rimedio giuridico appropriato per chiedere il pagamento di interessi di mora in un caso siffatto.

28     Siccome il ricorso per risarcimento si prescrive entro cinque anni dal sopravvenire del fatto che vi ha dato causa, ovvero, nella specie, dalla difettosa esecuzione da parte della Commissione della sentenza Cemento, il presente ricorso sarebbe ricevibile.

 Giudizio del Tribunale

29     Per statuire sulla ricevibilità del presente ricorso per risarcimento occorre, in primo luogo, determinare, da un lato, gli obblighi che gravano sulla Commissione ai sensi dell’art. 233 CE in esecuzione di una sentenza che annulla o riduce un’ammenda imposta a un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza del Trattato e, dall’altro, i rimedi giuridici consentiti a tale impresa in caso di asserita violazione degli obblighi di cui trattasi da parte della Commissione.

30     Per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione degli obblighi che gravano sulla Commissione ai sensi dell’art. 233 CE, in esecuzione di una sentenza che annulla o riduce l’importo di un’ammenda imposta a un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza del Trattato, questi implicano, in primo luogo, l’obbligo della Commissione di restituire in tutto o in parte l’importo dell’ammenda già pagata dall’impresa interessata in quanto tale pagamento dev’essere qualificato come indebito in seguito alla sentenza di annullamento. Tale obbligo ha ad oggetto non solo la somma capitale corrispondente all’ammenda indebitamente pagata, ma anche gli interessi di mora prodotti da tale importo (v., per analogia, a proposito della disposizione equivalente di cui all’art. 34, primo comma, seconda frase, CA, sentenza Corus, punti 52 e 53).

31     Da ciò consegue che, non concedendo alcun interesse di mora sulla somma capitale dell’ammenda rimborsata a seguito di una siffatta sentenza, la Commissione ha omesso di adottare un provvedimento necessario ai fini dell’esecuzione della detta sentenza e ha di conseguenza violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 233 CE (v., per analogia, sentenza Corus, punto 58).

32     Si deve a questo proposito precisare che, se è vero che il danno dedotto dalla ricorrente, consistente nella privazione del godimento della somma di EUR 2 522 000 dal 5 maggio 1995 al 27 luglio 2000, discende unicamente dall’adozione della decisione Cemento, il danno asserito, nell’ambito del presente ricorso, consiste non già nell’adozione di siffatta decisione, ma nel diniego della Commissione di versare gli interessi di mora su tale importo, in esecuzione della sentenza Cemento (v., per analogia, sentenza Corus, punti 42 e seguenti).

33     Per quanto riguarda poi la determinazione dei rimedi giuridici consentiti all’interessato in caso di asserita violazione degli obblighi di cui trattasi da parte della Commissione, dalla giurisprudenza risulta che essi sono, a scelta, o il ricorso per carenza di cui all’art. 232 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punti 22‑24 e 32, e Greencore, punto 46; conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza Greencore, non ancora pubblicate nella Raccolta, punto 22; sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punto 40, e 19 febbraio 2004, cause riunite T‑297/01 e T‑298/01, SIC/Commissione, Racc. pag. II‑743, punto 31), o il ricorso per risarcimento di cui agli artt. 233 CE e 288, secondo comma, CE (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 8 ottobre 1992, causa T‑84/91, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II‑2335, punto 81, confermata dalla sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C‑412/92 P, Parlamento/Meskens, Racc. pag. I‑3757; 28 settembre 1999, causa T‑48/97, Frederiksen/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑867, punto 96, e 12 dicembre 2000, causa T‑11/00, Hautem/BEI, Racc. pag. II‑4019, punti 43 e 51; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 4 novembre 2003, causa T‑161/03, Cascades/Commissione, non pubblicata nella Raccolta; v. anche, per analogia, art. 34, secondo comma, CA e sentenza Corus, punto 49).

34     Ognuno di questi due strumenti alternativi di ricorso è soggetto a specifiche condizioni e limiti procedurali.

35     Pertanto, se l’interessato sceglie la via del ricorso per carenza, deve conformarsi a quanto prescritto dall’art. 232, secondo comma, CE, a tenore del quale:

«[Il ricorso per carenza] è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi».

36     Del resto, dalla costante giurisprudenza risulta che il rifiuto espresso dall’istituzione di cui trattasi di operare conformemente a un siffatto invito costituisce una presa di posizione idonea a porre termine alla carenza e che un siffatto rifiuto costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE (v., ad esempio, sentenza Asteris e a./Commissione, citata supra al punto 33, punti 32 e 33).

37     Se, per contro, l’interessato sceglie lo strumento alternativo del ricorso per risarcimento, deve in tal caso conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia ai sensi del quale:

«Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente delle Comunità. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 230 (…) CE (…); sono applicabili, quando ne sia il caso, (…) le disposizioni di cui all’articolo 232, secondo comma, (…) CE (…)».

38     Questa disposizione non può tuttavia essere interpretata nel senso che colui che rivolge una previa richiesta all’istituzione competente entro il termine di cinque anni ivi previsto deve considerarsi decaduto dal suo diritto se non propone un ricorso per risarcimento entro il termine di due mesi previsto dall’art. 230 CE, in caso di notifica della decisione di rigetto di tale richiesta, o nel termine di due mesi previsto dall’art. 232, secondo comma, CE, qualora l’istituzione di cui trattasi non avesse preso posizione entro due mesi da tale domanda.

39     Dalla formulazione stessa della seconda e della terza frase dell’art. 46 dello Statuto della Corte risulta infatti che tale disposizione non è intesa ad accorciare il termine di prescrizione di cinque anni, bensì a proteggere gli interessati evitando di fare rientrare taluni periodi nel calcolo del detto termine. Pertanto, la terza frase dell’art. 46 dello Statuto della Corte ha unicamente lo scopo di rinviare la scadenza del termine di cinque anni nel caso in cui un ricorso o una previa richiesta presentati entro questo termine facessero decorrere i termini previsti dagli artt. 230 CE o 232 CE. In nessun caso la sua applicazione può avere l’effetto di abbreviare la prescrizione quinquennale stabilita dalla prima frase dell’art. 46 [v., a proposito dell’identica disposizione di cui all’art. 43 del precedente Statuto (CE) della Corte, sentenze della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66‑24/66, Kampffmeyer e a./Commissione CEE, Racc. pag. 317, in particolare pag. 337; in prosieguo: la «sentenza Kampffmeyer», e 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417; in prosieguo: la «sentenza Giordano», punti 5-7; ordinanza del Tribunale 4 agosto 1999, causa T‑106/98, Fratelli Murri/Commissione, Racc. pag. II‑2553, punto 29].

40     Poiché l’illecito asserito nella specie consiste nel fatto che la Commissione si è astenuta dall’adottare un provvedimento che l’esecuzione della sentenza Cemento comportava, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 46, prima frase, dello Statuto della Corte scadeva successivamente al 15 marzo 2005, tenuto conto del termine ragionevole di cui l’istituzione di cui trattasi deve poter disporre per conformarsi ai suoi obblighi ai sensi dell’art. 223 CE (v., per analogia, art. 34, secondo comma, CA e sentenza Corus, punto 44).

41     È vero che, piuttosto che proporre direttamente un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale, come consentito dall’art. 46 dello Statuto della Corte, la ricorrente ha preferito rivolgersi previamente alla Commissione, dapprima con telefax 24 maggio 200 e poi con lettera 16 novembre 2000, a tenore dei quali tale istituzione era invitata a effettuare il pagamento degli interessi di mora.

42     Nella misura in cui il telefax della ricorrente del 24 maggio 2000 possa essere interpretato come una richiesta ad agire ai sensi dell’art. 232, secondo comma, prima frase, CE, e in assenza di una presa di posizione della Commissione su tale invito allo scadere del termine di due mesi, la ricorrente avrebbe potuto proporre un ricorso per carenza dinanzi al Tribunale entro un nuovo termine di due mesi, conformemente all’art. 232, secondo comma, seconda frase, CE.

43     Comunque, dal momento che la lettera della Commissione 29 dicembre 2000, come risulta dalla sua stessa formulazione (v. supra, punto 8), esprimeva chiaramente il rifiuto di tale istituzione ad agire conformemente alla richiesta del 16 novembre 2000, la ricorrente avrebbe potuto proporre avverso tale atto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE (v. supra, punto 36).

44     Si deve a questo proposito rilevare che nella sentenza Greencore (punto 47) la Corte ha espressamente dichiarato che una lettera con la quale la Commissione rifiutava a un’impresa il diritto di reclamare il versamento d’interessi di mora, in circostanze che sostanzialmente corrispondono a quelle descritte al punto 43 supra, conteneva un rifiuto di pagare interessi e costituiva pertanto un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.

45     Si deve aggiungere che, nella stessa sentenza Greencore (punto 46), la Corte ha giudicato che il fatto che l’impresa di cui trattavasi non avesse utilizzato la procedura prevista all’art. 232 CE, in circostanze sostanzialmente corrispondenti a quelle descritte al punto 42 supra, non aveva incidenza sulla ricevibilità del ricorso di annullamento successivamente proposto.

46     Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza della Corte citata supra al punto 39, nessuna delle tre circostanze rilevate supra ai punti 41‑43 possono essere considerate pertinenti ai fini della valutazione della ricevibilità del presente ricorso per risarcimento.

47     In particolare, dalla sentenza Greencore non risulta che la Corte si sarebbe pronunciata su un caso di applicazione dell’art. 46 dello Statuto della Corte né, a maggior ragione, che essa avrebbe inteso operare un cambiamento di giurisprudenza rispetto alle sentenze Kampffmeyer e Giordano.

48     Deve pertanto ritenersi dimostrato che nella specie non può essere opposta al presente ricorso per risarcimento alcuna eccezione di irricevibilità né sulla base della decadenza del ricorso per carenza eventualmente consentito alla ricorrente in assenza di risposta della Commissione al suo telefax del 24 maggio 2000, né sulla base della decadenza del ricorso di annullamento consentito all’interessato a seguito del rigetto esplicito della sua domanda del 16 novembre 2000.

49     Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla giurisprudenza invocata dalla Commissione (v. supra, punto 18), secondo la quale un ricorso per risarcimento dev’essere dichiarato irricevibile quando in realtà è inteso a revocare una decisione individuale divenuta definitiva e che avrebbe, qualora fosse accolta, l’effetto di annullare gli effetti giuridici di tale decisione.

50     Infatti, come giustamente rilevato dalla ricorrente (v. supra, punto 23), tale giurisprudenza è giustificata, in casi molto eccezionali, con riguardo al principio dell’autonomia del ricorso per risarcimento rispetto ad altri strumenti di ricorso, dalla considerazione che l’interessato avrebbe avuto titolo, in virtù dell’art. 230 CE, a chiedere l’annullamento dell’atto stesso che asserisce recargli pregiudizio una volta che il termine di ricorso per annullamento avverso tale atto fosse scaduto. Tale giurisprudenza è quindi applicabile soltanto nell’ipotesi in cui l’asserito danno derivi esclusivamente da un atto aministrativo individuale divenuto definitivo, che l’interessato avrebbe potuto impugnare con ricorso di annullamento. Nella sentenza Krohn/Commissione, citata supra al punto 18, la Corte ha così giudicato (punto 32) che l’esistenza di una decisione individuale divenuta definitiva non può essere di ostacolo alla ricevibilità di un ricorso per risarcimento, pur riservandosi (punto 33) l’ipotesi di un caso eccezionale che resta comunque estraneo alla presente fattispecie.

51     Nella presente fattispecie, infatti, il danno asserito dalla ricorrente non deriva dalla lettera della Commissione 29 dicembre 2000, né da alcun altro atto amministrativo individuale che essa avrebbe potuto impugnare, ma dal fatto che la Commissione ha illecitamente omesso di adottare una misura che l’esecuzione della sentenza Cemento comporta, violando così gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 233 CE. Poiché la ricorrente non dispone dello strumento del ricorso di annullamento avverso un siffatto comportamento lesivo, la giurisprudenza invocata dalla Commissione è nella specie inconferente.

52     Si deve del resto ricordare che, con riferimento al punto 46 della sentenza Greencore (v. punto 45 supra), la circostanza che la ricorrente non abbia utilizzato la procedura prevista dall’art. 232 CE, al fine di costringere la Commissione a pagare gli interessi richiesti, sarebbe ininfluente sulla ricevibilità del presente ricorso per risarcimento.

53     Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dev’essere respinta in quanto infondata e dev’essere ordinato il proseguimento del procedimento.

 Sulle spese

54     Le spese sono riservate.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è respinta.

2)      Sarà fissato un termine per consentire alla Commissione di presentare un controricorso.

3)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 4 maggio 2005

Il cancelliere

 

       Il presidente

H. Jung

 

       J. Pirrung


* Lingua processuale: il francese.