Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 27 settembre 2007 – La Mer Technology / UAMI – Laboratoires Goëmar (LA MER)
(causa T‑418/03)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LA MER – Marchio nazionale denominativo anteriore LABORATOIRE DE LA MER – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio – Art. 43, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 114, 127, 129‑130)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 ottobre 2003 (procedimento R 814/2000‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la società Laboratoires Goëmar e La Mer Technology, Inc |
Dati della causa
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Richiedente: il marchio comunitario |
La Mer Technology, Inc. |
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Marchio comunitario di cui trattasi: |
Il marchio denominativo |
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Titolare del diritto di marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Laboratoires Goëmar |
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Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
I marchi denominativi nazionali e internazionali |
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Decisione della divisione d’opposizione: |
L’opposizione è stata accolta e la domanda di registrazione è stata respinta nella sua totalità |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Mer Technology, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Laboratoires Goëmer. |