Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 20 settembre 2007 – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie / Commissione
(causa T‑375/03)
«Aiuti di Stato – Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune – Procedimento preliminare di esame – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 46‑52, 63)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Interpretazione da parte del giudice – Limite (v. punti 65‑66)
3. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 26, n. 1) (v. punti 72‑73)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria (Artt. 87, n. 3, CE e 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, n. 5, e 5) (v. punti 88‑90, 117, 124)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione (Art. 88 CE) (v. punto 90)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti all’ambiente (Artt. 6 CE, 87, n. 3, lett. c), CE e 174, n. 1, CE) (v. punti 138‑143, 148, 152)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, C (2003) 1473 def., che dichiara compatibili con il mercato comune le misure che le autorità tedesche intendono adottare per promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili (aiuto n. 694/2002) |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima – European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese. |