Parole chiave
Massima

Parole chiave

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchio denominativo MunichFinancialServices

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

Massima

È descrittivo dei servizi oggetto della domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del consumatore anglofono medio della Comunità nonché del consumatore medio di altre aree linguistiche della Comunità – e, in particolare, del consumatore tedesco – che disponga quantomeno di una conoscenza di base della lingua inglese, il segno denominativo MunichFinancialServices, di cui è chiesta la registrazione per «servizi finanziari» ricompresi nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza, in quanto il pubblico interessato non avrà difficoltà alcuna a percepire l’elemento costitutivo «FinancialServices» quale perfetta descrizione in lingua inglese dei servizi finanziari di cui trattasi e in quanto nulla consente di affermare che l’aggiunta del vocabolo «Munich» conferisca al marchio richiesto un elemento ulteriore particolare, in virtù del quale il segno medesimo perderebbe il suo carattere meramente descrittivo dei servizi finanziari provenienti da Monaco di Baviera.

(v. punti 27, 29, 38, 43)