Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 − Gillette / UAMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport)
(Causa T‑286/03)
«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo RIGHT GUARD XTREME sport — Marchio nazionale figurativo anteriore WILKINSON SWORD XTREME III — Rischio di confusione — Rifiuto di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo che include i termini «RIGHT GUARD XTREME sport» e marchio figurativo che include i termini «WILKINSON SWORD XTREME III» [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 81-82)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 aprile 2003 (procedimento R 221/2002-4), che nega la registrazione del marchio figurativo RIGHT GUARD XTREME sport. |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: |
The Gillette Company |
Marchio comunitario interessato: |
marchio figurativo RIGHT GUARD XTREME sport, per prodotti della classe 3 – domanda n. 1486745 |
Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’opposizione: |
Wilkinson Sword GmbH |
Marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione: |
marchi figurativi tedeschi WILKINSON SWORD XTREME III, per prodotti della classe 3 |
Decisione della divisione di opposizione: |
rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: |
annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto della domanda della ricorrente |
Dispositivo
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Il ricorso è respinto. |
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La ricorrente è condannata alle spese. |