Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 − Gillette / UAMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport)

(Causa T‑286/03)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo RIGHT GUARD XTREME sport — Marchio nazionale figurativo anteriore WILKINSON SWORD XTREME III — Rischio di confusione — Rifiuto di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo che include i termini «RIGHT GUARD XTREME sport» e marchio figurativo che include i termini «WILKINSON SWORD XTREME III» [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 81-82)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 aprile 2003 (procedimento R 221/2002-4), che nega la registrazione del marchio figurativo RIGHT GUARD XTREME sport.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:

The Gillette Company

Marchio comunitario interessato:

marchio figurativo RIGHT GUARD XTREME sport, per prodotti della classe 3 – domanda n. 1486745

Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’opposizione:

Wilkinson Sword GmbH

Marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione:

marchi figurativi tedeschi WILKINSON SWORD XTREME III, per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione:

rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto della domanda della ricorrente


Dispositivo

 

Il ricorso è respinto.

 

La ricorrente è condannata alle spese.