Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 − Alecansan / UAMI – CompUSA (COMP USA)
(Causa T-202/03)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo COMP USA – Marchio figurativo nazionale anteriore COMP USA – Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi – Rigetto dell’opposizione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49, 51)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 marzo 2003 (procedimento R 711/2002‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Alecansan, SL e la CompUSA Management Co. |
Dati relativi alla causa:
Richiedente il marchio comunitario: |
CompUSA Management Co. |
Marchio comunitario interessato: |
Marchio figurativo «COMP USA» per prodotti e servizi delle classi 9 e 37 – Domanda n. 2.133.202 |
Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’ opposizione: |
Alecansan, SL |
Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione: |
Marchio inglese figurativo «COMP USA», per servizi della classe 39 |
Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
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Il ricorso è respinto. |
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La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). |
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L’interveniente sopporta le proprie spese. |