Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Obiettivo del requisito

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3]

2. Marchio comunitario — Osservazione dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso parziale — Incidenza — Nozione di «parte di prodotti o servizi» cui si riferisce la registrazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi ALADIN e ALADDIN

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Massima

1. Il requisito di una seria utilizzazione del marchio anteriore ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario ha per oggetto di limitare il rischio di conflitto tra due marchi, tutelando unicamente i marchi che siano stati oggetto di utilizzazione effettiva, purché non vi sia un legittimo motivo economico del loro mancato uso. Per contro, il detto art. 43, nn. 2 e 3, non è diretto a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

Conseguentemente, l’obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire dettando tale requisito non consiste tanto nel delimitare con precisione l’ampiezza della tutela del marchio anteriore riguardo ai prodotti o servizi che si siano concretamente avvalsi del marchio medesimo in un determinato momento, quanto piuttosto a garantire, in termini più generali, che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

(v. punti 42-43)

2. L’art. 43, n. 2, ultima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario dev’essere interpretato nel senso che, qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per «una parte di tali prodotti o servizi» comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi e appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tale riguardo, è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti.

(v. punti 44-46)

3. Per i professionisti dell’industria di trasformazione dei metalli stabiliti in Spagna, esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo ALADIN, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «Preparati per la pulizia dei tubi di scarico per l’industria di trasformazione dei metalli, ad esclusione dei coadiuvanti per i tessili e dei coadiuvanti» che rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo ALADDIN, registrato anteriormente in Spagna per «Prodotti per la lucidatura dei metalli» che rientrano nella stessa classe, in quanto i prodotti di cui trattasi sono parzialmente simili, i segni confliggenti presentano un elevato grado di somiglianza e il marchio anteriore possiede un forte carattere distintivo di modo che i detti prodotti possono apparire anche agli occhi di un pubblico composto di professionisti specializzati dell’industria del trattamento dei metalli come affini in quanto appartenenti ad una stessa famiglia di prodotti ed essere così percepiti come elementi di una gamma generale di prodotti che possono avere un’origine commerciale comune.

(v. punti 81, 86-87, 92, 99-101)