Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 25 ottobre 2007 – Riva Acciaio / Commissione
(causa T‑45/03)
«Intese – Produttori di tondi per cemento armato – Decisione che constata una violazione dell’art. 65 CA – Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza – Incompetenza della Commissione»
1. CECA – Intese – Decisione della Commissione che constata una violazione dell’art. 65 CA dopo la scadenza del detto Trattato (Art. 65, nn. 1, 4 e 5, CA; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 3 e 15, n. 2) (v. punti 55, 57, 72‑73, 77)
2. CECA – Intese – Competenza della Commissione ai sensi dell’art. 65, nn. 4 e 5, CA ad accertare e sanzionare un’infrazione dell’art 65, n. 1, CA – Sparizione alla scadenza del Trattato CECA (Artt. 65, nn. 1, 4 e 5, CA e 97 CA; art. 305, n. 1, CE; Trattato di fusione) (v. punti 89‑92, 94, 96)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) |
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti della Riva Acciaio SpA. |
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2) |
La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Riva Acciaio SpA. |
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3) |
La Repubblica italiana sopporta le proprie spese. |