Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 25 ottobre 2007 – Riva Acciaio / Commissione

(causa T‑45/03)

«Intese – Produttori di tondi per cemento armato – Decisione che constata una violazione dell’art. 65 CA – Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza – Incompetenza della Commissione»

1.                     CECA – Intese – Decisione della Commissione che constata una violazione dell’art. 65 CA dopo la scadenza del detto Trattato (Art. 65, nn. 1, 4 e 5, CA; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 3 e 15, n. 2) (v. punti 55, 57, 72‑73, 77)

2.                     CECA – Intese – Competenza della Commissione ai sensi dell’art. 65, nn. 4 e 5, CA ad accertare e sanzionare un’infrazione dell’art 65, n. 1, CA – Sparizione alla scadenza del Trattato CECA (Artt. 65, nn. 1, 4 e 5, CA e 97 CA; art. 305, n. 1, CE; Trattato di fusione) (v. punti 89‑92, 94, 96)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti della Riva Acciaio SpA.

2)

La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Riva Acciaio SpA.

3)

La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.