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15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Knauf Gips/Commissione
(Causa T-52/03) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei pannelli di gesso - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Accesso al fascicolo - Infrazione unica e continuata - Imputazione - Ammenda - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)
(2008/C 209/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (Iphofen, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, in seguito avv. M. Klusmann)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e S. Rating, in seguito F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nei confronti della BPB plc, della Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, della Société Lafarge SA e della Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Pannelli di gesso) (GU 2005, L 166, pag. 8) o, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Knauf Gips KG è condannata alle spese. |