Parere 1/03
Parere emesso ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE
«Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»
Parere della Corte (Seduta Plenaria) 7 febbraio 2006 I-1150
Massime del parere
Accordi intemazionali – Conclusione – Previo parere della Corte
(Art. 300, n. 6, CE; regolamento di procedura della Corte, art. 107, n. 2)
Accordi internazionali – Conclusione – Competenza della Comunità – Carattere esclusivo
Accordi internazionali – Conclusione – Competenza della Comunità – Carattere esclusivo
(Art. 65 CE)
Accordi internazionali – Conclusione – Competenza della Comunità – Carattere esclusivo
Accordi internazionali – Conclusione – Competenza della Comunità – Nuova convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che sostituisce l'attuale convenzione di Lugano – Carattere esclusivo
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Il parere della Corte, ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE, può essere emesso sulle questioni che riguardano la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri a stipulare un determinato accordo con Stati terzi.
(v. punto 112)
Poiché la Comunità dispone solo di competenze di attribuzione, l'esistenza di una competenza, per di più non espressamente prevista dal Trattato e di natura esclusiva, deve basarsi su conclusioni derivanti da un'analisi concreta del rapporto esistente tra l'accordo previsto e il diritto comunitario in vigore e da cui risulti che la conclusione di un tale accordo può incidere sulle norme comunitarie.
In alcuni casi, l'esame e il confronto dei settori disciplinati sia dalle disposizioni comunitarie sia dall'accordo previsto sono sufficienti ad escludere ogni incidenza su tali disposizioni.
Tuttavia, non è necessario che sussista una concordanza completa tra il settore disciplinato dall'accordo internazionale e quello della normativa comunitaria. Qualora occorra determinare se il criterio indicato dalla formula «di un settore già in gran parte disciplinato da norme comunitarie», contenuta nel parere 2/91, sia soddisfatto, l'analisi deve basarsi non solo sulla portata delle disposizioni in questione, ma anche sulla natura e sul contenuto delle stesse. Occorre inoltre prendere in considerazione non soltanto lo stato attuale del diritto comunitario nel settore interessato, ma anche le sue prospettive di evoluzione, qualora esse siano prevedibili al momento di tale analisi.
In definitiva, è essenziale garantire un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie ed un corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono al fine di preservare la piena efficacia del diritto comunitario.
(v. punti 124-128)
Nell'ambio di un accordo internazionale, un'eventuale iniziativa diretta ad evitare contraddizioni tra il diritto comunitario e il detto accordo non esime dal verificare, prima di concludere il previsto accordo, se quest'ultimo sia tale da incidere sulle norme comunitarie.
A tale proposito, l'esistenza, in un accordo internazionale, di una clausola detta «di disgiunzione», ai cui sensi il detto accordo non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni pertinenti di diritto comunitario, non costituisce una garanzia della mancata incidenza delle disposizioni dell'accordo sulle norme comunitarie mediante una delimitazione del rispettivo ambito di applicazione di entrambe le norme, ma, al contrario, può apparire come l'indice dell'incidenza su tali norme. Un simile meccanismo diretto a prevenire ogni conflitto al momento dell'esecuzione dell'accordo non è di per sé un elemento determinante che consenta di risolvere la questione se la Comunità disponga di una competenza esclusiva a concludere il detto accordo o se la competenza appartenga agli Stati membri, questione che dev'essere risolta prima della conclusione di quest'ultimo.
(v. punti 129-130)
Il fondamento normativo su cui si basano le disposizioni comunitarie e più in particolare la condizione relativa al corretto funzionamento del mercato interno prevista all'art. 65 CE sono, in quanto tali, irrilevanti al fine di verificare se un accordo internazionale incida su disposizioni comunitarie. Il fondamento normativo di una regolamentazione interna è infatti determinato dalla componente principale di quest'ultima, mentre la disposizione di cui si esamina il pregiudizio subito può essere anche solo una componente accessoria di tale regolamentazione. La competenza esclusiva della Comunità è diretta, in particolare, a preservare l'efficacia del diritto comunitario e il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme, indipendentemente dagli eventuali limiti previsti dalla disposizione del Trattato su cui le istituzioni si sono basate per adottare tali norme.
(v. punto 131)
Una normativa internazionale la quale contenga norme che consentono di risolvere i conflitti tra varie norme sulla competenza elaborate da diversi ordinamenti giuridici utilizzando criteri di collegamento diversi può costituire un sistema particolarmente complesso che, per essere coerente, dev'essere il più globale possibile. La minima lacuna in tali norme potrebbe infatti provocare una competenza concorrente di più giudici a statuire su una stessa controversia, ma anche una totale assenza di tutela giurisdizionale, nel caso in cui nessun giudice possa essere riconosciuto competente a statuire su una tale controversia.
Negli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri o dalla Comunità con Stati terzi, tali norme sui conflitti di competenza stabiliscono necessariamente criteri di competenza dei giudici non solo degli Stati terzi, ma anche degli Stati membri e, di conseguenza, riguardano materie disciplinate dal regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Il detto regolamento contiene un insieme di disposizioni che formano un sistema globale e si applicano non solo ai rapporti tra vari Stati membri, laddove riguardano ora procedimenti pendenti dinanzi a giudici di vari Stati membri, ora decisioni emesse da giudici di uno Stato membro al fine del loro riconoscimento e della loro esecuzione in un altro Stato membro, ma anche ai rapporti tra uno Stato membro ed uno Stato terzo.
Pertanto, in ragione del sistema globale e coerente delle norme sulla competenza previsto dal regolamento n. 44/2001, ogni accordo internazionale che stabilisca anche un sistema globale di norme sui conflitti di competenza, quale la nuova convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, destinata a sostituire l'attuale convenzione di Lugano, sarebbe tale da incidere sulle dette norme sulla competenza.
Peraltro, poiché le norme comunitarie relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni non sono scindibili da quelle relative alla competenza dei giudici, con cui le prime formano un sistema globale e coerente, la nuova Convenzione di Lugano pregiudica l'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie per quanto riguarda sia la competenza giurisdizionale sia il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e il corretto funzionamento del sistema globale istituito da tali norme.
Inoltre, diverse clausole del previsto accordo, quali le eccezioni alla clausola di disgiunzione da esso contemplate in materia di competenza dei giudici e il principio stesso del riconoscimento senza procedimento, negli Stati membri, delle decisioni giudiziarie rese da giudici di Stati non membri della Comunità, attestano la possibilità che il previsto accordo pregiudichi le norme comunitarie.
Di conseguenza, la conclusione della nuova Convenzione di Lugano rientra nella competenza esclusiva della Comunità.
(v. punti 141-142, 144, 151, 156-160, 168, 170, 172-173 e dispositivo)