Parole chiave
Massima

Parole chiave

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Latte affidato dal produttore a terzi a fini di trasformazione, in esecuzione di un contratto di appalto che esclude il trasferimento di proprietà — Operazione configurante una consegna

[Regolamento del Consiglio n. 3950/92, artt. 1, 2 e 9, lett. g); regolamento della Commissione n. 536/93, art. 1]

Massima

Gli artt. 1, 2 e 9, lett. g), del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, nonché l’art. 1 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell’applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l’ipotesi in cui un’impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo.

(v. punto 28 e dispositivo)