Causa C-85/03

Mavrona & Sia OE

contro

Delta Etaireia Symmetochon AE

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 86/653/CEE — Coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti — Applicabilità ai commissionari»

Massime dell’ordinanza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653 — Ambito di applicazione — Persone che agiscono per conto di un preponente, ma a nome proprio — Esclusione

(Direttiva del Consiglio 86/653/CEE)

La direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica alle persone che agiscono per conto di un preponente, ma a nome proprio.

L’attività delle persone che agiscono per conto terzi, ma a nome proprio è infatti diversa da quella degli agenti commerciali e gli interessi e la tutela necessaria alle due professioni non sono gli stessi.

(v. punti 17, 21 e dispositivo)




ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 febbraio 2004(1)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Direttiva 86/653/CEE – Coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti – Applicabilità ai commissionari»

Nel procedimento C-85/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Mavrona & Sia OE

e

Delta Etaireia Symmetochon AE,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17),



LA CORTE (Prima Sezione),



composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass

dopo aver informato il giudice remittente che la Corte intende statuire con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,dopo aver invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,

sentito l'avvocato generale,



Ordinanza



1
Con ordinanza 27 aprile 2001, pervenuta alla cancelleria della Corte il 26 febbraio 2003, il Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene) ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17).

2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Mavrona & Sia OE (in prosieguo: la «Mavrona»), società in nome collettivo di diritto ellenico, e la Delta Etaireia Symmetochon AE (in prosieguo: la «Delta») in merito a remunerazioni e indennità spettanti in forza di un contratto di commissione.


Contesto normativo

3
L'ambito di applicazione della direttiva 86/653 è definito ai suoi artt. 1 e 2, i quali prevedono quanto segue:

«Articolo 1

1.       Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2.       Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3.       Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:

una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;

un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci;

un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.

Articolo 2

1.       La presente direttiva non si applica:

agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività;

agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime;

all’organismo conosciuto sotto il nome “Crown Agents for Overseas Governments and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai “Crown Agents”, o alle sue filiali.

2.       Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro».

4
La direttiva 86/653 è stata recepita nell'ordinamento giuridico ellenico con i decreti presidenziali n. 219 del 18 e del 30 maggio 1991, sugli agenti commerciali, e n. 312 dell'8 e del 22 agosto 1995, recante modifica e integrazione del decreto presidenziale n. 219/91, come modificato dai decreti presidenziali n. 249/93 (FEK 108A/28.6.93) e n. 88/94 (FEK 64A/29.4.1994), che sembrano riprendere essenzialmente i termini della detta direttiva.


Causa principale e questioni pregiudiziali

5
Dall'ordinanza di rinvio risulta che la Delta e la Mavrona hanno concluso un contratto in forza del quale quest'ultima s'impegnava ad acquistare i prodotti della Delta a nome proprio. Alla consegna di tali prodotti la Mavrona ne pagava il prezzo, dopo aver detratto la percentuale del 19% corrispondente alla propria provvigione, e successivamente li rivendeva a terzi per conto della Delta.

6
La Mavrona avrebbe chiesto alla Delta di pagarle un'indennità di clientela ai sensi dell'art. 9, n. 19, del decreto presidenziale n. 312, facendo valere l'analogia tra la sua attività e quella svolta da un agente commerciale. Poiché la Delta rifiutava il pagamento sollecitato dalla Mavrona, quest'ultima ha presentato, il 2 luglio 1996, un ricorso davanti al Polymeles Protodikeio Athinon.

7
Tale giurisdizione rileva che, sulla scorta di un'«interpretazione letterale» delle loro disposizioni, l'attività della Mavrona non rientra nell'ambito d'applicazione né della direttiva 86/653 né del decreto presidenziale n. 312, in quanto per il diritto ellenico essa svolgeva attività di «commissionario», vale a dire concludeva contratti per conto del preponente, ma a nome proprio. Occorrerebbe tuttavia indagare se sia possibile un'applicazione analogica di tali disposizioni alla situazione della società in causa. Un'applicazione siffatta sarebbe peraltro discussa e controversa, in Grecia, sia in dottrina sia in giurisprudenza.

8
Invero, prima della trasposizione della direttiva 86/653 l'ordinamento giuridico ellenico non distingueva tra agenti commerciali e commissionari, il che spiegherebbe perché al momento esso presenti una lacuna o quanto meno un'incertezza riguardo a quest'ultima professione.

9
Il Polymeles Protodikeio Athinon decideva così di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, debba essere considerata agente commerciale anche la persona che, agendo in qualità di intermediario indipendente, acquista a nome proprio merci presso il preponente, detraendo dal prezzo d'acquisto la propria provvigione, e successivamente vende tali merci a terzi, agendo tuttavia per conto del preponente.

2)
In caso di risposta negativa, se la definizione di agente commerciale contenuta nel citato articolo si contrapponga alla figura professionale innanzi descritta (vale a dire alla persona che, agendo in qualità di intermediario indipendente, acquista a nome proprio merci presso il preponente, detraendo dal prezzo di acquisto la propria provvigione, e successivamente vende tali merci a terzi, agendo tuttavia per conto del preponente) o se si tratti di una vera e propria lacuna.

3)
Nel caso vi sia una lacuna, se sia possibile, in base ai principi di equità, applicare per analogia la citata definizione di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva anche alla persona che, agendo in qualità di intermediario indipendente, acquista a nome proprio merci presso il preponente, detraendo dal prezzo di acquisto la propria provvigione, e successivamente vende tali merci a terzi, agendo tuttavia per conto del preponente.

4)
In caso di risposta negativa, se i giudici degli Stati membri possano estendere la nozione di agente commerciale anche alla figura professionale innanzi descritta, applicando analogicamente la propria legislazione nazionale, con la quale è stata recepita nell'ordinamento giuridico interno la citata direttiva, o se ciò sia vietato in quanto in contrasto con il principio di applicazione uniforme del diritto comunitario».


Quanto alle questioni pregiudiziali

10
Considerando che la risposta alle suddette questioni non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, in conformità all’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice remittente di voler statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

11
La Delta, il governo tedesco e la Commissione delle Comunità europee si sono dichiarati d'accordo con la pronuncia da parte della Corte di un'ordinanza motivata. Il governo italiano ha comunicato alla Corte di non avere osservazioni. La Mavrona, da parte sua, ha fatto valere che sin dall'inizio non c'era motivo di sottoporre alla Corte le dette questioni pregiudiziali, poiché nella fattispecie si tratta con tutta chiarezza di un contratto di agenzia e non di un contratto di commissione. Ai fatti della causa principale la direttiva 86/653 si dovrebbe applicare comunque.

12
Con le sue questioni, che occorre esaminare complessivamente, il giudice remittente chiede in sostanza se nell'ambito di applicazione della direttiva 86/653 rientrino, oltre agli intermediari che agiscono in nome e per conto di un preponente, anche le persone che agiscono per conto di quest'ultimo, ma a nome proprio, e, in caso di risposta negativa, se i giudici nazionali possano nondimeno applicare per analogia ai commissionari le disposizioni della detta direttiva.

13
I governi ellenico e tedesco nonché la Commissione ritengono che il tenore chiaro e inequivocabile della direttiva 86/653 ne escluda l'applicazione, sia pure analogica, ai commissionari. Tale esclusione varrebbe a livello comunitario come a livello nazionale. Gli agenti commerciali e i commissionari, infatti, eserciterebbero professioni diverse e diversa sarebbe la tutela di cui hanno bisogno nei rapporti con i preponenti. Una misura d'armonizzazione del diritto applicabile ad un rapporto contrattuale dato e ben definito non può essere estesa ad altri tipi di rapporti contrattuali che tale misura non contempla.

14
La Mavrona e il governo italiano sostengono nondimeno la necessità di applicare la direttiva 86/653 alla situazione oggetto della causa principale, perché ciò che importa ai suoi fini è che la persona interessata agisca per conto del preponente. Un commissionario potrebbe perciò essere trattato alla stregua di un agente commerciale.

15
A tale riguardo occorre constatare che all'art. 1, n. 2, della direttiva 86/653 l'agente commerciale è chiaramente definito come «la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, in prosieguo definita “preponente”, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente». Ai suoi artt. 1, n. 3, e 2 la detta direttiva definisce esattamente la nozione di agente commerciale circoscrivendola a situazioni ben precise.

16
La direttiva 86/653 non contiene alcuna disposizione riguardante le persone che, pur se per conto di terzi, agiscono a nome proprio né alcuna indicazione che possa farne presumere eventualmente l’applicazione a rapporti contrattuali quali quelli della causa principale.

17
L'attività delle persone che agiscono per conto terzi, ma a nome proprio è infatti diversa da quella degli agenti commerciali e, come giustamente rileva il governo tedesco, gli interessi e la tutela necessaria alle due professioni non sono gli stessi.

18
Non sussistono dunque ragionevoli dubbi sul fatto che la situazione oggetto della causa principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 86/653.

19
Indipendentemente dalla questione della possibile utilità di un'armonizzazione delle normative degli Stati membri per la tutela della professione dei commissionari, questione su cui non spetta alla Corte pronunciarsi, è pacifico che un'armonizzazione siffatta al momento non esiste e che comunque non può essere introdotta nel diritto comunitario per via giurisprudenziale.

20
Tale situazione normativa a livello comunitario non impedisce, del resto, che un legislatore nazionale preveda, per tutelare i commissionari, regole appropriate che si ispirino a disposizioni della direttiva 86/653, ove ciò appaia opportuno e sempre che non vi osti nessun'altra disposizione di diritto comunitario.

21
Alle questioni sottoposte occorre perciò rispondere che la direttiva 86/653 dev'essere interpretata nel senso che essa non si applica alle persone che agiscono per conto di un preponente, ma a nome proprio.


Sulle spese

22
Le spese sostenute dai governi ellenico, tedesco e italiano nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

statuendo sulle questioni sottopostele dal Polymeles Protodikeio Athinon con ordinanza 27 aprile 2001, così provvede:

La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretata nel senso che essa non si applica alle persone che agiscono per conto di un preponente, ma a nome proprio.

Lussemburgo,10 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

R. Grass

P. Jann


1
Lingua processuale: il greco.