Parole chiave
Massima

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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo caso di snaturamento

(Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

2. Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza

(Art. 81, n. 1, CE)

3. Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Lesione della concorrenza

(Art. 81, n. 1, CE)

4. Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza

(Art. 81, n. 1, CE)

5. Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza

(Art. 81, n. 1, CE)

6. Concorrenza – Intese – Lesione della concorrenza

(Art. 81, n. 1, CE)

Massima

1. Risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.

La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.

A tale proposito, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove.

(v. punti 51-52, 54)

2. Si può ritenere che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, bensì persegue anche il conseguimento di altri obiettivi legittimi.

(v. punto 64)

3. Al fine di determinare se un accordo abbia un oggetto restrittivo ai sensi dell’art. 81 CE, occorre tener conto non solo dei termini del detto accordo, ma anche di altri fattori, quali gli scopi perseguiti dall’accordo in quanto tale, alla luce del contesto economico e giuridico.

(v. punto 66)

4. Un accordo in materia di distribuzione ha un oggetto restrittivo ai sensi dell’art. 81 CE se manifesta chiaramente la volontà di trattare le vendite all’esportazione in maniera meno favorevole rispetto alle vendite nazionali e porta così ad una compartimentazione del mercato in questione.

Un tale obiettivo può essere raggiunto non solo tramite restrizioni dirette delle esportazioni, ma anche attraverso misure indirette, come l’applicazione da parte di un fornitore di autoveicoli, nell’ambito di contratti di concessione, di una misura che esclude le vendite all’esportazione dal sistema di premi accordati ai concessionari, dal momento che esse influiscono sulle condizioni economiche di tali transazioni.

(v. punti 67-68)

5. Per stabilire se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne conseguono, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell’accordo controverso.

Pertanto, in una situazione come quella dell’applicazione, da parte di un fornitore di autoveicoli, nell’ambito di contratti di concessione, di una misura che esclude le vendite all’esportazione dal sistema di premi accordati ai concessionari, occorre esaminare il comportamento di questi ultimi e la situazione della concorrenza sul mercato in questione, nell’ipotesi in cui le vendite all’esportazione non fossero state escluse dalla politica dei premi.

(v. punti 72-73)

6. La prova dell’intenzione delle parti di un accordo di restringere la concorrenza non rappresenta un elemento necessario per determinare se tale accordo abbia oggetto restrittivo.

Per contro, anche se l’intenzione delle parti non costituisce un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un accordo, nulla vieta alla Commissione o ai giudici comunitari di tener conto di tale intenzione.

(v. punti 77-78)