Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Pluralità di convenuti
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 6, punto 1)
L’art. 6, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione nell’ambito di un’azione per contraffazione di brevetto europeo, proposta nei confronti di più società, stabilite in Stati contraenti differenti, per fatti che sarebbero stati commessi nel territorio di uno, o più, degli Stati medesimi, anche nell’ipotesi in cui tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente ad una politica comune elaborata da una sola di esse. Infatti, dato che né gli atti di contraffazione contestati agli altri convenuti né la normativa nazionale rispetto alla quale atti siffatti sono valutati non sono i medesimi, non vi è il rischio che decisioni incompatibili vengano pronunciate in esito ad azioni per contraffazione di brevetto europeo avviate in Stati contraenti differenti, poiché eventuali divergenze tra le decisioni pronunciate dai giudici interessati non si collocano nell’ambito di una stessa situazione di fatto e di diritto.
Ne consegue che il vincolo di connessione richiesto per l’applicazione dell’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non può essere accertato tra azioni del genere.
(v. punti 20, 25, 27-28, 31, 33, 35, 41 e dispositivo)