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Massima

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Libera circolazione dei capitali — Restrizioni

[Trattato CE, art. 73 B (divenuto art. 56 CE)]

Massima

L’art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE) dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale la successione di un cittadino di tale Stato membro, che è deceduto prima che siano trascorsi dieci anni da quando ha trasferito all’estero il domicilio che aveva nel detto Stato membro, è tassata come se tale cittadino fosse rimasto domiciliato in questo stesso Stato pur beneficiando di un defalco dei diritti di successione riscossi da altri Stati.

Infatti, prevedendo condizioni di tassazione delle successioni identiche per i cittadini che hanno trasferito il loro domicilio all’estero e per quelli che sono rimasti nello Stato membro di cui trattasi, tale normativa non può dissuadere i primi dall’effettuare investimenti in questo Stato membro a partire da un altro Stato, né i secondi dall’effettuarli in un altro Stato a partire dal detto Stato membro di cui trattasi e, indipendentemente dal luogo in cui sono ubicati i beni summenzionati, essa non può neppure diminuire il valore della successione di un cittadino che ha trasferito il suo domicilio all’estero.

La disparità di trattamento tra i residenti cittadini dello Stato membro considerato e i cittadini di altri Stati membri derivante da una normativa del genere discende, in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione nell’ambito comunitario, dalla competenza che hanno gli Stati membri a stabilire, convenzionalmente o unilateralmente, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo.

Peraltro, una normativa nazionale che abbia l’effetto di scoraggiare un cittadino desideroso di trasferire il suo domicilio in un altro Stato, e quindi di ostacolare il suo diritto alla libera circolazione, non può per questa sola ragione costituire una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell’art. 73 B del Trattato.

(v. punti 46‑47, 50‑51 e dispositivo)