Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni assoggettabili ad imposta — Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso — Nozione — Emissione di nuove azioni — Esclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388, art 2, punto 1)

2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Imposta che grava sulle spese sostenute per prestazioni acquisite nell’ambito di una emissione di azioni — Diritto a deduzione — Presupposto

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, nn. 1 e 2)

Massima

1. Un’emissione di nuove azioni, indipendentemente dal fatto che sia effettuata o meno in occasione della quotazione in Borsa della società interessata, non costituisce un’operazione che rientra nel campo di applicazione dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7.

Infatti, tale operazione non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi della detta disposizione.

(v. punti 27-28, dispositivo 1)

2. L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, conferisce un diritto a detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni da esso acquistate nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto passivo nell’ambito della sua attività economica costituiscano operazioni soggette ad imposta.

Infatti, i costi di queste prestazioni rientrano nelle spese generali della società interessata e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti, poiché prestazioni di tal genere presentano un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo.

(v. punti 36, 38, dispositivo 2)