Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza — Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti speciali o esclusivi — Creazione di una posizione dominante

(Artt. 82 CE e 86, n. 1, CE)

2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte

3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi

(Artt. 43 CE e 49 CE)

4. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione

(Art. 87, n. 1, CE)

Massima

1. Il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE non è, in sé e per sé, incompatibile con l’art. 82 CE. Uno Stato membro viola i divieti sanciti da queste due disposizioni solo quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio di diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono idonei a creare una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere tali abusi.

(v. punto 23)

2. Allorché, nell’ambito di una questione pregiudiziale, l’insieme degli elementi dell’attività di cui trattasi nella causa principale si colloca all’interno di un solo Stato membro, una soluzione può tuttavia risultare utile al giudice del rinvio, in particolare nell’ipotesi in cui il suo diritto nazionale imponga di far beneficiare un cittadino del detto Stato membro degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto comunitario, un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione. Una tale questione deve quindi essere dichiarata ricevibile poiché occorre così esaminare se le disposizioni del Trattato, di cui è chiesta l’interpretazione, si oppongano all’applicazione di una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale, laddove essa verrebbe applicata a soggetti che risiedono in altri Stati membri.

(v. punti 28-30)

3. Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale che riserva il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale esclusivamente a centri di assistenza fiscale che devono essere costituiti sotto forma di società di capitali, esercitare la loro attività previa autorizzazione del Ministero delle Finanze e possono essere costituiti solo dai soggetti indicati dal decreto legislativo. Infatti, una tale normativa, da un lato, impedisce totalmente l’accesso al mercato dei servizi di cui trattasi agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri e, dall’altro, limitando la possibilità di costituire CAF a taluni soggetti che soddisfano condizioni tassative e a taluni di questi soggetti aventi la loro sede nello Stato membro interessato, è, infatti, idonea a rendere più difficile, se non ad impedire totalmente, l’esercizio da parte degli operatori economici provenienti da altri Stati membri del loro diritto di stabilirsi nello Stato membro di cui trattasi al fine di fornire i servizi in questione.

(v. punti 7, 33-34, 50, dispositivo 1)

4. Una misura con cui uno Stato membro prevede il versamento di compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di talune imprese incaricate di assistere i contribuenti, per quanto riguarda l’elaborazione e l’invio delle dichiarazioni tributarie all’amministrazione finanziaria, dev’essere qualificata come aiuto di Stato a sensi dell’art. 87, n. 1, CE allorché, da un lato, il livello del compenso eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento, degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento e, dall’altro, il compenso non è determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi.

(v. punto 72, dispositivo 2)