1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Operazioni di fusioni transfrontaliere — Inclusione
(Art. 43 CE)
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizione nazionale che impedisce l’iscrizione nel registro nazionale del commercio delle operazioni di fusioni transfrontaliere — Restrizione alla libertà di trasferimento — Giustificazione — Condizioni
(Artt. 43 CE et 48 CE)
1. Rientrano nell’ambito di applicazione del diritto di stabilimento tutte quelle misure che permettono o anche solo facilitano l’accesso ad uno Stato membro diverso da quello di stabilimento e l’esercizio di un’attività economica in tale Stato, consentendo la partecipazione effettiva degli operatori economici interessati alla vita economica del detto Stato membro, alle stesse condizioni degli operatori nazionali.
Le operazioni di fusione transfrontaliere, al pari delle altre operazioni di trasformazione di società, rispondono alle esigenze di cooperazione e di raggruppamento di società stabilite in Stati membri differenti. Esse costituiscono modalità particolari di esercizio della libertà di stabilimento, importanti per il buon funzionamento del mercato interno, e rientrano pertanto tra le attività economiche per le quali gli Stati membri sono tenuti al rispetto della libertà di stabilimento di cui all’art. 43 CE.
(v. punti 18-19)
2. Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a che, in uno Stato membro, l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese della fusione per scioglimento senza liquidazione di una società e trasmissione universale del patrimonio di quest’ultima ad altra società sia generalmente rifiutata se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre è possibile, purché siano rispettate talune condizioni, se le società partecipanti alla fusione hanno entrambe sede nel territorio del primo Stato membro.
Una tale disparità di trattamento può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori, nonché la tutela dell’efficacia dei controlli fiscali e della lealtà dei rapporti commerciali. Inoltre, è necessario che l’applicazione di una tale disparità di trattamento sia atta a garantire la realizzazione degli obiettivi così perseguiti e non ecceda quanto necessario per raggiungerli.
(v. punti 23, 28, 31 e dispositivo)