1. Cittadinanza dell’Unione europea — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione materiae — Esclusione delle situazioni puramente interne — Normativa tributaria nazionale relativa alla detraibilità di un assegno alimentare dal reddito imponibile — Presa in considerazione del trattamento fiscale degli assegni versati a un beneficiario residente in un altro Stato membro — Insussistenza di una situazione puramente interna
(Art. 17 CE)
2. Cittadinanza dell’Unione europea — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sulla cittadinanza — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Normativa nazionale che subordina la detraibilità dal reddito imponibile di un assegno alimentare versato a un beneficiario residente in un altro Stato membro alla prova dell’assoggettamento ad imposta in quest’ultimo Stato — Ammissibilità
(Artt. 12 CE e 18, n. 1, CE)
1. La cittadinanza dell’Unione di cui all’art. 17 CE non ha lo scopo di estendere la sfera di applicazione rationae materiae del Trattato a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario. La situazione del cittadino di uno Stato membro che non si è avvalso del diritto alla libera circolazione non può tuttavia, soltanto per questo, essere assimilata ad una situazione puramente interna.
Nel caso di una normativa tributaria che, per determinare la detraibilità di un assegno alimentare versato da un contribuente residente nello Stato membro considerato a un beneficiario residente in un altro Stato membro, tiene conto del trattamento fiscale del detto assegno nello Stato membro di residenza di tale beneficiario, l’esercizio da parte di quest’ultimo del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 18 CE incide sul diritto a deduzione del contribuente nel suo Stato membro di residenza.
Una situazione del genere non può pertanto essere considerata come una situazione interna priva di qualsiasi collegamento con il diritto comunitario.
(v. punti 20, 22, 24-25)
2. Gli artt. 12, primo comma, CE, e 18, n. 1, CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un contribuente residente in uno Stato membro non possa, in forza di una normativa nazionale, dedurre dal suo reddito imponibile in detto Stato membro l’assegno alimentare versato all’ex coniuge residente in un altro Stato membro nel quale il detto assegno non è soggetto ad imposta, mentre sarebbe legittimato a farlo se l’ex coniuge risiedesse nel suo stesso Stato membro.
Infatti, l’art. 12 CE non riguarda le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, dal momento che ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità.
Del resto, il Trattato non garantisce al cittadino dell’Unione che il trasferimento delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedeva precedentemente sia neutro sotto il profilo fiscale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri in materia, un simile trasferimento può, secondo i casi, essere più o meno favorevole o sfavorevole per i lavoratori sul piano delle imposte indirette. Lo stesso principio si applica a fortiori in una situazione nella quale la persona interessata non ha esercitato direttamente il suo diritto di circolazione, ma si ritiene vittima di una differenza di trattamento a seguito del trasferimento della residenza dell’ex coniuge in un altro Stato membro.
(v. punti 34, 45-47 e dispositivo)