Causa C-386/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Aeroporti — Servizi di assistenza a terra — Direttiva 96/67/CE»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 26 maggio 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 luglio 2005
Massime della sentenza
1. Trasporti — Trasporti aerei — Accesso al mercato dell’assistenza a terra negli aeroporti della Comunità — Potere degli Stati membri di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra — Limiti — Normativa nazionale che consente all’ente gestore di un aeroporto di esigere da un nuovo prestatore di servizi la riassunzione dei lavoratori impiegati dal prestatore precedente — Misura atta a compromettere l’apertura del mercato — Incompatibilità
(Direttiva del Consiglio 96/67/CE, art. 18)
2. Trasporti — Trasporti aerei — Accesso al mercato dell’assistenza a terra negli aeroporti della Comunità — Riscossione di un canone di utilizzo degli impianti aeroportuali — Presupposti — Normativa nazionale che prevede la facoltà per l’ente gestore di un aeroporto di compensare con un corrispettivo le spese connesse alla mancata riassunzione di lavoratori da parte dei nuovi prestatori — Onere finanziario non collegato ai costi derivanti dalla messa a disposizione, da parte dell’ente gestore, dei propri impianti — Vantaggio finanziario per il detto ente — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 96/67, artt. 16 e 18)
1. Il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra – che gli Stati membri conservano in base alla direttiva 96/67, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità – non comporta una competenza normativa illimitata e dev’essere esercitato in modo tale da non pregiudicare l’effetto utile di detta direttiva e gli obiettivi da questa perseguiti.
Una normativa nazionale che consente agli enti gestori di aeroporti in tale Stato membro di esercitare una certa pressione sulle imprese o sugli utenti che praticano l’autoassistenza che intendano inserirsi in tale mercato, incitandoli a riassumere i lavoratori in attività dei servizi di assistenza a terra, può rendere più onerosa l’immissione di nuovi prestatori di servizi nel settore interessato sfavorendoli rispetto alle imprese già stabilite. Una normativa di questo tipo, a motivo delle sue implicazioni finanziarie, rischia di pregiudicare l’uso razionale delle infrastrutture aeroportuali e la riduzione dei costi dei servizi implicati per gli utenti, compromettendo in tal modo l’apertura dei mercati dell’assistenza a terra e l’effetto utile della direttiva 96/67, e non può, di conseguenza, essere ritenuta conforme ai poteri conferiti agli Stati membri ai termini dell’art. 18 della direttiva 96/67.
(v. punti 26-30)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 16 e 18 della direttiva 96/67, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, uno Stato membro che nella sua normativa nazionale preveda che possa essere destinata a compensare i costi causati dalla mancata riassunzione di lavoratori all’atto dell’apertura di un mercato di assistenza a terra una parte del corrispettivo che l’ente gestore di un aeroporto può richiedere ai prestatori di servizi e agli utenti che praticano l’autoassistenza per l’accesso, la messa a disposizione e l’uso degli impianti aeroportuali.
Da un lato, l’importo del corrispettivo richiesto dall’ente gestore dell’aeroporto deve costituire una contropartita esattamente corrispondente all’uso degli impianti aeroportuali e deve essere calcolato, conformemente ai criteri enunciati all’art. 16, n. 3, della direttiva, tenendo conto dell’interesse dell’ente a realizzare utili. I costi causati dalla mancata riassunzione dei lavoratori non sono, infatti, in alcun modo connessi con i costi relativi alla messa a disposizione, da parte del detto ente, dei propri impianti e non si può pertanto ritenere che rientrino tra i criteri di cui alla disposizione supra considerata.
D’altro lato, un onere finanziario di questo tipo costituisce un vantaggio finanziario per l’ente gestore dell’aeroporto ed è volto a tutelare interessi non ricompresi tra quelli di cui all’art. 18 della direttiva 96/67.
(v. punti 32, 36-37, 39, 41)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 luglio 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Aeroporti – Servizi di assistenza a terra – Direttiva 96/67/CE»
Nella causa C‑386/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 12 settembre 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Huttunen e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W. D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 febbraio 2005,
considerate le osservazioni presentate dalle parti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo adottato, con gli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, del regolamento 10 dicembre 1997, relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti (Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen, BGBl. 1997 I, pag. 2885; in prosieguo: la «BADV»), misure incompatibili con gli artt. 16 e 18 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272, pag. 36), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 La direttiva 96/67 prevede un sistema di progressiva apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
3 Gli artt. 16 e 18 della detta direttiva prevedono disposizioni relative, rispettivamente, all’accesso agli impianti aeroportuali nonché alla protezione sociale e dell’ambiente. I detti articoli così recitano:
«Articolo 16
Accesso agli impianti
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l’autoassistenza l’accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l’esercizio delle loro attività. Qualora l’ente di gestione o, all’occorrenza, l’autorità pubblica o un altro ente che lo controlla imponga condizioni all’accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.
2. Gli spazi disponibili per l’assistenza a terra nell’aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l’autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all’esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Qualora l’accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
(…)
Articolo 18
Protezione sociale e dell’ambiente
Fatta salva l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente».
4 La direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), ha codificato la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201, pag. 88).
La normativa nazionale
5 La direttiva 96/67 è stata trasposta nel diritto tedesco, principalmente, per mezzo della legge 11 novembre 1997, sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti (Gesetz über Bodenabfertigungsdienste auf Flughäfen, BGBl. 1997 I, pag. 2694), e dalla BADV. Gli artt. 8 e 9 del detto regolamento prevedono quanto segue:
«Articolo 8
(1) I prestatori di servizi e gli utenti che praticano l’autoassistenza soddisfano i “requisiti relativi alla fornitura di servizi di assistenza a terra” (…). Nei casi previsti dall’art. 3, nn. 2‑5, tali requisiti si collocano nel contesto della gara d’appalto e del procedimento di selezione conformemente all’art. 7.
(2) Il gestore dell’aeroporto può esigere da un prestatore di servizi o da un utente che pratichi l’autoassistenza la riassunzione dei lavoratori, in ragione della quota di servizi dei assistenza a terra cedutagli. I lavoratori sono scelti in base a criteri pertinenti, con particolare riguardo all’attività esercitata. Fatto salvo l’art. 613 bis del codice civile, trova applicazione l’art. 9, n. 3, terza frase.
(3) Oltre a quanto disposto ai precedenti nn. 1 e 2, l’autorità aeronautica può subordinare la fornitura di servizi di assistenza a terra al rispetto di un capitolato d’oneri o di specifiche tecniche. Il detto capitolato o le dette specifiche sono definiti previa consultazione del comitato degli utenti.
(4) I requisiti, i criteri, il capitolato d’oneri, nonché le specifiche tecniche previste dai nn. 1‑3 sono fissati e applicati in modo pertinente, obiettivo, trasparente e non discriminatorio e sono soggetti a previa notifica da parte dell’impresa di gestione dell’aeroporto.
Articolo 9
(1) Il gestore dell’aeroporto e il prestatore di servizi d’assistenza a terra o l’utente che pratichi l’autoassistenza sono tenuti a stipulare un contratto sull’utilizzazione della parte necessaria e disponibile dell’aeroporto e degli impianti aeroportuali, nonché sui corrispettivi da versare al gestore ai sensi del presente regolamento e sui requisiti che devono essere soddisfatti dai prestatori di servizi o dagli utenti che praticano l’autoassistenza ai sensi dell’art. 8.
(2) Il gestore dell’aeroporto vigila affinché l’accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti di cui al presente regolamento non venga indebitamente ostacolato, nella misura in cui esso è necessario per l’esercizio della loro attività. Nel caso in cui il gestore dell’aeroporto subordini l’accesso a talune condizioni, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.
(3) Il gestore dell’aeroporto è legittimato a percepire dai prestatori di servizi e dagli utenti che pratichino l’autoassistenza un corrispettivo per l’accesso, la messa a disposizione e l’utilizzo dei suoi impianti. Tale corrispettivo è fissato, su parere del comitato degli utenti, secondo criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori e, in particolare, può essere destinato, alla stregua di un canone commerciale, ad assicurare l’autofinanziamento dell’aeroporto. Ai fini della determinazione dell’importo di tale corrispettivo, l’ente gestore dell’aeroporto può tenere conto, a concorrenza di un importo adeguato, delle spese necessarie per la riattivazione dei servizi di assistenza a terra da parte dei prestatori di servizi o degli utenti che praticano l’autoassistenza e, in particolare, dei costi connessi alla mancata riassunzione dei lavoratori».
6 L’art. 613 bis del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch), cui fa rinvio l’art. 8, n. 2, della BADV, così prevede:
«(1) I diritti e gli obblighi conseguenti da rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, per atto scritto, di un’azienda o di una parte di azienda si intendono trasferiti, per effetto del detto trasferimento, al cessionario. Qualora tali diritti e tali obblighi siano disciplinati da un contratto collettivo o da un accordo aziendale, costituiscono parte integrante del rapporto di lavoro tra il nuovo datore di lavoro e il lavoratore e non possono essere modificati in pejus nei confronti di quest’ultimo nell’anno successivo alla data del trasferimento. La seconda frase non trova applicazione qualora i diritti e gli obblighi siano disciplinati, riguardo al nuovo datore di lavoro, da un altro contratto collettivo o da un altro accordo aziendale. Prima della scadenza del termine previsto alla seconda frase, i diritti e gli obblighi possono essere modificati nel caso in cui il contratto collettivo o l’accordo aziendale non siano più validi, o in assenza di reciproca disciplina convenzionale nel contesto di altro contratto collettivo la cui applicazione sia convenuta tra il nuovo datore di lavoro e il lavoratore.
(2) Il precedente e il nuovo datore di lavoro sono responsabili solidalmente degli obblighi di cui al n. 1 allorché i detti obblighi sono sorti precedentemente alla data del trasferimento e giungono a scadenza prima della fine del periodo di un anno successivo a tale data. Qualora tali obblighi giungano a scadenza successivamente al trasferimento, il precedente datore di lavoro è considerato responsabile solo proporzionalmente alla parte del loro periodo di riferimento scaduta alla data del trasferimento.
(…)».
Fase precontenziosa del procedimento
7 In esito ad un’analisi della normativa tedesca, la Commissione riteneva che gli artt. 16 e 18 della direttiva 96/67 non fossero stati correttamente trasposti nel diritto interno. Pertanto, in data 28 febbraio 2000, l’istituzione inviava alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida, invitando il detto Stato membro a presentare osservazioni.
8 Nella sua risposta, in data 16 maggio 2000, la Repubblica federale di Germania contestava le censure di inadempimento formulate nei suoi confronti.
9 Non essendo persuasa dai chiarimenti forniti, la Commissione, con lettera 21 marzo 2002, inviava al governo tedesco un parere motivato, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa imposti dalla detta direttiva entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica del parere medesimo.
10 Poiché anche la risposta fornita al parere motivato è stata ritenuta insoddisfacente dalla Commissione, l’istituzione proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
11 La Commissione rileva che le misure adottate nell’ambito dei poteri riconosciuti agli Stati membri dall’art. 18 della direttiva 96/67 non possono ostare alla progressiva realizzazione del libero accesso al mercato dell’assistenza a terra prevista dagli artt. 6 e 7 della direttiva medesima. Conseguentemente, le misure nazionali adottate al fine di disciplinare le condizioni di lavoro in tale settore non possono operare una discriminazione tra prestatori di servizi e utenti che pratichino l’autoassistenza, né falsare la concorrenza tra gli stessi.
12 Secondo la Commissione, la normativa tedesca di cui trattasi non soddisfa tali esigenze, dal momento che essa opera una distinzione tra il gestore dell’aeroporto, da una parte, e gli altri prestatori di servizi e gli utenti che praticano l’autoassistenza, dall’altra, ostacolando in tal modo l’accesso al mercato per questi ultimi e falsando la concorrenza fra tali diverse categorie di operatori. Infatti, l’ente gestore potrebbe legittimamente far ricadere sui nuovi operatori che accedono al mercato – del tutto o quantomeno in parte – i costi relativi ai lavoratori che non può più impiegare a causa della perdita di quote di mercato per effetto del processo di liberalizzazione.
13 La Commissione sostiene che le misure di protezione generale adottate dagli Stati membri ai fini della trasposizione della direttiva 2001/23 si applicano anche al settore dell’assistenza a terra. Conseguentemente, qualora l’apertura di un mercato di assistenza a terra come quella prevista dalla direttiva 96/67 determini la cessione di un’azienda ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23, i diritti e gli obblighi risultanti, per il cedente, da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data dell’operazione di cui trattasi si intendono conseguentemente trasferiti al cessionario.
14 La Commissione sottolinea che i provvedimenti previsti agli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, della BADV producano effetti discriminatori, nei casi non ricompresi dalla direttiva 2001/03, tra l’ente gestore dell’aeroporto, da una parte, e gli altri prestatori di servizi e gli utenti che pratichino l’autoassistenza, dall’altra, riguardo ai costi sociali, quando vengano trasferiti servizi di assistenza a terra.
15 La Commissione osserva parimenti che la possibilità di trasferire taluni costi sociali, prevista dall’art. 9, n. 3, della BADV, non può giustificarsi in base all’art. 16, n. 3, della direttiva 96/63. È pur vero che tale ultima disposizione consentirebbe all’ente gestore dell’aeroporto di percepire da altri prestatori di servizi e da utenti che praticano l’autoassistenza un corrispettivo per l’accesso agli impianti aeroportuali. Tuttavia, l’importo di tale retribuzione dovrebbe essere fissato secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
16 La Commissione deduce che l’espressione «impianti aeroportuali», di cui alla detta disposizione, va intesa nel contesto dell’infrastruttura dell’aeroporto e che l’importo del corrispettivo percepito può essere pertinente ed obiettivo solo se si fonda sui costi sostenuti dall’ente gestore dell’aeroporto al fine di garantire agli altri prestatori di servizi e agli utenti che praticano l’autoassistenza l’accesso all’infrastruttura di cui trattasi. Conseguentemente, le spese che l’ente gestore deve sostenere a causa della mancata riassunzione dei lavoratori non figurano tra i costi di cui tener conto ai fini della fissazione del corrispettivo previsto dall’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67.
17 Il governo tedesco rileva che l’art. 8, n. 2, della BADV, instaurando un sistema basato sulla negoziazione tra l’ente gestore dell’aeroporto e il nuovo operatore, istituisce un meccanismo teso, per quanto possibile, al mantenimento dei contratti di lavoro nel contesto del trasferimento dell’attività. Secondo tale regime, un nuovo operatore che intenda fornire in nome proprio o per conto di terzi servizi di assistenza a terra dovrebbe accordarsi con l’ente gestore al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. Solo a condizione che tale ente abbia imposto che i propri lavoratori divenuti eccedenti vengano riassunti e che il nuovo operatore abbia rifiutato tale riassunzione l’ente stesso potrebbe legittimamente ripartire i conseguenti costi sociali fra tutti i prestatori di servizi del mercato di cui trattasi.
18 Secondo il detto governo, il combinato disposto degli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, della BADV, nonché la possibilità che ne discende di ripartire equamente, tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, i costi sociali derivanti da licenziamenti di lavoratori costituiscono meccanismi di tutela sociale ricompresi nel contesto previsto dall’art. 18 della direttiva 96/67.
19 Il detto governo precisa che, laddove, nell’ambito della liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra, il trasferimento delle attività, dei dipendenti e di altri elementi dell’ente gestore dell’aeroporto ad un nuovo operatore sia accompagnato da un trasferimento di impresa, le disposizioni di cui alla direttiva 2001/23 prevalgono in ogni caso. Peraltro, in situazioni non ricomprese nella sfera di applicazione della detta direttiva, gli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, della BADV sarebbero conformi al principio di proporzionalità, poiché sarebbero finalizzati all’instaurazione di un corretto equilibrio tra la tutela dei lavoratori e l’obiettivo della liberalizzazione dei servizi di cui trattasi.
20 Secondo il governo tedesco, l’art. 8, n. 2, della BADV si limita a prevedere, nei confronti del nuovo operatore e dell’ente gestore dell’aeroporto, un obbligo di concertazione riguardo alla riassunzione dei lavoratori. Solo a titolo residuale tale normativa prevede che l’ente gestore dell’aeroporto possa ripartire in modo proporzionale tra gli operatori di mercato i costi sociali prodotti dalla liberalizzazione e dal rifiuto di riassumere i lavoratori secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
21 Secondo il detto governo, infine, l’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67 non osta alla normativa nazionale de qua, trattandosi di una disposizione che disciplina il diritto dell’ente gestore dell’aeroporto di esigere un corrispettivo per l’accesso agli impianti aeroportuali. L’art. 9, n. 3, della BADV non si limiterebbe all’accesso agli impianti aeroportuali, ma dovrebbe costituire uno stimolo per i nuovi operatori del mercato a negoziare con l’ente gestore le condizioni di ripresa dell’attività in questione nell’interesse dei lavoratori.
22 A tale riguardo, il detto governo ritiene che la normativa tedesca di cui trattasi non costituisca una trasposizione dell’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67, ma si fondi sull’art. 18 della direttiva medesima.
Giudizio della Corte
Sull’oggetto della controversia
23 In limine, deve rilevarsi che l’oggetto del presente ricorso verte sulla compatibilità della normativa tedesca di cui trattasi con gli artt. 16 e 18 della direttiva 96/67 esclusivamente riguardo a fattispecie non previste dalla direttiva 2001/23. Infatti, come risulta dagli argomenti dedotti dinanzi alla Corte, è pacifico inter partes, da un lato, che la direttiva 2001/23 si applica alle operazioni di trasferimento effettuate nel settore dell’assistenza a terra e, dall’altro, che i diritti e gli obblighi che discendono da quest’ultima direttiva trovano piena attuazione ogni qual volta un’operazione di apertura di mercato in tale ambito implichi un trasferimento ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva medesima.
24 Riguardo alla normativa nazionale di cui trattasi, è parimenti pacifico che la sua sfera di applicazione è più ampia di quella della direttiva 2001/23 e che essa riguarda ogni fattispecie in cui un settore di attività viene abbandonato da parte dell’ente gestore di un aeroporto a favore di un nuovo operatore economico. Conseguentemente, occorre accertare se gli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, della BADV siano conformi agli artt. 16 e 18 della direttiva 96/67.
Sulla censura relativa all’obbligo di riassunzione dei lavoratori
25 La censura della Commissione riguarda l’art. 8, n. 2, della BADV, ai termini del quale l’ente gestore dell’aeroporto può esigere da un prestatore di servizi, ovvero da un utente che pratichi l’autoassistenza, la riassunzione dei lavoratori in funzione della quota di servizi di assistenza a terra cedutagli.
26 A tale riguardo va osservato che, anche accogliendo la tesi del governo tedesco, secondo cui tale disposizione non comporta un obbligo assoluto di riassunzione dei lavoratori in tutti i casi di apertura del mercato dell’assistenza a terra a nuovi prestatori o utenti, resta il fatto che tale disposizione, per la sua stessa esistenza, consente agli enti gestori di aeroporti in Germania di esercitare una certa pressione sulle imprese o sugli utenti che intendono inserirsi in tale mercato, incitandoli a riassumere i lavoratori in attività dei servizi di assistenza a terra.
27 Una siffatta disposizione può pertanto rendere più onerosa l’immissione di nuovi prestatori di servizi nel settore interessato sfavorendoli rispetto alle imprese già stabilite.
28 Riguardo alla questione se una siffatta normativa possa giustificarsi ai sensi dell’art. 18 della direttiva 96/67, deve ricordarsi che la Corte ha ritenuto che, pur essendo vero che gli Stati membri conservano il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra, è anche vero che tale potere non comporta una competenza normativa illimitata e deve essere esercitato in modo tale da non pregiudicare l’effetto utile della direttiva medesima e gli obiettivi da questa perseguiti (v. sentenza 9 dicembre 2004, causa C‑460/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑11547, punti 31 e 32).
29 Riguardo alla normativa nazionale di cui trattasi, deve rilevarsi che, a motivo delle sue implicazioni finanziarie, essa rischia di pregiudicare l’uso razionale delle infrastrutture aeroportuali e la riduzione dei costi dei servizi implicati per gli utenti, compromettendo in tal modo l’apertura dei mercati dell’assistenza a terra e l’effetto utile della direttiva 96/67 (v. sentenza Commissione/Italia, cit., punti 33 e 34).
30 Conseguentemente, l’art. 8, n. 2, della BADV non può essere ritenuto conforme ai poteri conferiti agli Stati membri ai termini dell’art. 18 della direttiva 96/67.
31 Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura relativa all’obbligo di riassunzione dei lavoratori è fondata.
Sulla censura relativa alle modalità di remunerazione per l’accesso, la messa a disposizione e l’uso degli impianti aeroportuali
32 La censura della Commissione riguarda l’art. 9, n. 3, della BADV, vertente sulla fissazione delle modalità relative al corrispettivo che l’ente gestore di un aeroporto può richiedere ai prestatori di servizi e agli utenti che praticano l’autoassistenza per l’accesso, la messa a disposizione e l’uso degli impianti aeroportuali.
33 Si deve osservare che tale disposizione costituisce il fondamento normativo che consente all’ente gestore di imporre taluni oneri finanziari ai detti operatori economici.
34 Riguardo alla conformità con la direttiva 96/67 della facoltà di esigere un corrispettivo, occorre ricordare che la Corte ha ritenuto che il riferimento a impianti concerne manifestamente le infrastrutture e le attrezzature messe a disposizione dall’aeroporto (v. sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑363/01, Flughafen Hannover-Langenhagen, Racc. pag. I‑11893, punto 40).
35 La Corte ha inoltre precisato che la facoltà, per l’ente gestore di un aeroporto, di percepire un canone di accesso in aggiunta a un canone di utilizzo degli impianti aeroportuali non solo non sarebbe idonea a facilitare l’accesso al mercato di cui trattasi, ma si porrebbe inoltre direttamente in contrasto con l’obiettivo della riduzione dei costi di gestione delle compagnie aeree e, in taluni casi, sfocerebbe persino in un aumento di tali costi (v. sentenza Flughafen Hannover-Langenhagen, cit., punto 44).
36 Dalle suesposte considerazioni risulta che l’importo del corrispettivo di cui trattasi deve costituire una contropartita esattamente corrispondente all’uso degli impianti aeroportuali e deve essere calcolato, conformemente ai criteri enunciati all’art. 16, n. 3, della direttiva, tenendo conto dell’interesse dell’ente in questione a realizzare utili (v. sentenza Flughafen Hannover-Langenhagen, cit., punto 62).
37 Tuttavia, nella controversia in oggetto, la normativa nazionale de qua prevede che una parte del corrispettivo possa essere destinata a compensare i costi causati dalla mancata riassunzione di lavoratori all’atto dell’apertura di un mercato di assistenza a terra.
38 Ebbene, come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle conclusioni, la presenza di un simile elemento dimostra che tale corrispettivo, come previsto nell’ordinamento tedesco, oltrepassa i limiti entro cui esso è stato invece concepito dal legislatore comunitario, ovverosia esclusivamente quale contropartita per l’uso degli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi o degli utenti che pratichino l’autoassistenza.
39 I costi causati dalla mancata riassunzione dei lavoratori non sono, infatti, in alcun modo connessi con i costi relativi alla messa a disposizione, da parte dell’ente gestore dell’aeroporto, dei propri impianti e non si può pertanto ritenere che rientrino tra i criteri di cui all’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67.
40 Inoltre, quanto all’argomento del governo tedesco secondo cui l’art. 9, n. 3, della BADV non è volto a trasporre l’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67, ma è conforme, complessivamente, all’art. 18 della direttiva medesima, è sufficiente rilevare che il detto articolo della BADV prevede un corrispettivo per l’accesso, la messa a disposizione e l’uso degli impianti aeroportuali, mentre l’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67 concerne specificamente l’ipotesi del percepimento di un corrispettivo per l’accesso ai detti impianti. Ciò premesso, l’argomento del governo tedesco deve essere respinto.
41 Riguardo al medesimo argomento del governo tedesco, deve aggiungersi, ad abundantiam, che, come correttamente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle conclusioni, un onere finanziario che l’ente gestore dell’aeroporto può imporre ai nuovi operatori economici, a causa della mancata riassunzione di lavoratori all’atto della cessione di un mercato di assistenza a terra, costituisce un vantaggio finanziario per il detto ente ed è volto a tutelare interessi non ricompresi tra quelli di cui all’art. 18 della direttiva 96/67.
42 La censura relativa alla violazione dell’art. 16 della direttiva 96/67 è, pertanto, parimenti fondata.
43 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso della Commissione va considerato fondato in toto.
44 Conseguentemente, si deve dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo adottato, con gli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, della BADV, provvedimenti in contrasto con gli artt. 16 e 18 della direttiva 96/67, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, che è risultata soccombente, quest’ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, avendo adottato, con gli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, del regolamento 10 dicembre 1997, relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti (Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen), provvedimenti in contrasto con gli artt. 16 e 18 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.